Regolamento (UE) 2024/1608
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1608 della Commissione, del 5 giugno 2024, che dispone la registrazione delle importazioni di eritritolo originario della Repubblica popolare cinese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone la registrazione delle importazioni di eritritolo originario della Cina nel contesto di un procedimento antidumping aperto dalla Commissione. La misura è adottata sulla base dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, ritenendo sussistenti elementi sufficienti su dumping, pregiudizio e rischio di compromissione dell'effetto riparatore di eventuali dazi definitivi. La registrazione consente, se l'inchiesta si concluderà positivamente, l'eventuale applicazione retroattiva dei dazi alle importazioni registrate, nei limiti consentiti dalla normativa di base.
Registrazione temporanea delle importazioni di eritritolo originario della Repubblica popolare cinese nell'ambito di un procedimento antidumping.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di eritritolo originario della Repubblica popolare cinese, sia nella forma pura sia in miscele contenenti in peso meno del 10 % di altri prodotti, classificato nei codici NC ex 2905 49 00, ex 2106 90 92 ed ex 2106 90 98 (codici TARIC 2905 49 00 15, 2106 90 92 65 e 2106 90 98 15). Il regolamento vincola le autorità doganali degli Stati membri, che devono procedere alla registrazione delle importazioni. La registrazione ha durata di nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. Restano salvi gli esiti del procedimento antidumping in corso e l'eventuale adozione futura di dazi definitivi o retroattivi, se ne ricorreranno i presupposti.
Registrazione delle importazioni di eritritolo originario della Repubblica popolare cinese
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1608 della Commissione dispone la registrazione delle importazioni di eritritolo proveniente dalla Cina nell'ambito di un procedimento antidumping già aperto. La misura è adottata ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, sulla base della valutazione preliminare della Commissione circa l'esistenza di dumping, di un pregiudizio per l'industria dell'Unione e del rischio che l'effetto riparatore di eventuali dazi definitivi venga compromesso da ulteriori importazioni.
Contesto del procedimento
La Commissione richiama l'avviso di apertura del 21 novembre 2023, pubblicato a seguito della denuncia del 9 ottobre 2023 presentata da Jungbunzlauer S.A., unico produttore dell'Unione del prodotto interessato. Il procedimento riguarda le importazioni nell'Unione di eritritolo originario della Repubblica popolare cinese.
Prodotto interessato e classificazione doganale
Il prodotto soggetto a registrazione è identificato come eritritolo, un alcol di zucchero a quattro atomi di carbonio (poliolo) ottenuto da zucchero o glucosio, sia nella forma pura sia contenuto in miscele contenenti in peso meno del 10 % di altri prodotti. Il regolamento indica i codici NC ex 2905 49 00 per il prodotto puro e i codici NC ex 2106 90 92 ed ex 2106 90 98 per i prodotti miscelati, con i corrispondenti codici TARIC 2905 49 00 15, 2106 90 92 65 e 2106 90 98 15.
Motivi della registrazione
La Commissione afferma che, alla luce degli elementi di prova disponibili, il primo criterio richiesto dal regolamento di base è soddisfatto perché gli importatori erano o avrebbero dovuto essere informati delle pratiche di dumping, della loro portata e del presunto pregiudizio: tali informazioni risultavano sia nella denuncia non riservata sia nell'avviso di apertura, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre ritenuto soddisfatto il criterio dell'ulteriore aumento sostanziale delle importazioni, valutato mediante dati di mercato e statistiche disponibili, poiché tra dicembre 2023 e marzo 2024 il volume medio mensile delle importazioni risulta superiore del 26,2 % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e del 58,8 % rispetto alla media mensile del periodo dell'inchiesta (1 ottobre 2022 - 30 settembre 2023).
Dumping, pregiudizio e rischio di elusione dell'effetto riparatore
La Commissione ritiene, nella fase attuale, che esistano elementi di prova sufficienti dell'esistenza di dumping, fondati su un confronto tra valore normale costruito ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base e prezzo all'esportazione franco fabbrica. I margini di dumping indicati nella denuncia oscillano tra il 151 % e il 189 %. Viene altresì considerato sufficientemente provato il presunto pregiudizio per l'industria dell'Unione, anche alla luce dell'andamento negativo degli indicatori economici. Quanto al terzo criterio, la Commissione evidenzia che il sensibile aumento delle importazioni, unitamente alla tendenza al ribasso dei prezzi e ad altri fattori di mercato, può compromettere gravemente l'effetto riparatore di eventuali dazi definitivi, salvo che essi siano applicati con effetto retroattivo.
Effetti giuridici della registrazione
La registrazione è disposta per consentire, qualora l'inchiesta conduca all'istituzione di dazi antidumping, la loro eventuale riscossione retroattiva sulle importazioni registrate, purché siano soddisfatte le condizioni previste dal diritto dell'Unione. La Commissione precisa che l'eventuale entità dei futuri dazi dipenderà dall'esito dell'inchiesta e richiama il principio del dazio inferiore tra margine di dumping e margine di eliminazione del pregiudizio, menzionando, sulla base della denuncia, un possibile livello fino al 156,5 % ad valorem sul valore cif all'importazione.
Partecipazione delle parti interessate
Tutte le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni scritte, fornire elementi di prova o chiedere di essere sentite entro 21 giorni dalla data di pubblicazione del regolamento. La Commissione può ascoltare le parti che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino specifici motivi.
Durata, applicazione ed entrata in vigore
La registrazione delle importazioni ha durata di nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. Quest'ultimo entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti nell'ambito della registrazione devono essere trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725, relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione.
Disposizioni principali
Avvio del contesto procedurale antidumping
La Commissione richiama l'apertura, il 21 novembre 2023, di un procedimento antidumping sulle importazioni di eritritolo originario della Cina, avviato a seguito della denuncia presentata il 9 ottobre 2023 da Jungbunzlauer S.A., unico produttore dell'Unione.
Prodotto soggetto a registrazione
La misura riguarda l'eritritolo, alcol di zucchero a quattro atomi di carbonio (poliolo) ottenuto da zucchero o glucosio, sia puro sia in miscele contenenti meno del 10 % in peso di altri prodotti, classificato nei codici NC ex 2905 49 00, ex 2106 90 92 ed ex 2106 90 98 e nei corrispondenti codici TARIC 2905 49 00 15, 2106 90 92 65 e 2106 90 98 15.
Presupposti della registrazione
La Commissione ritiene soddisfatti i criteri dell'articolo 10, paragrafo 4, lettere c) e d), del regolamento di base: gli importatori erano o avrebbero dovuto essere informati delle presunte pratiche di dumping e del pregiudizio, e vi è stato un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni dopo l'apertura dell'inchiesta.
Elementi di prova su dumping e pregiudizio
Nella fase attuale la Commissione considera sufficienti gli elementi di prova del dumping, fondati sul confronto tra valore normale costruito ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), e prezzo all'esportazione. I margini di dumping indicati variano dal 151 % al 189 %. È inoltre ritenuto sufficientemente dimostrato il presunto pregiudizio all'industria dell'Unione.
Aumento delle importazioni dopo l'apertura dell'inchiesta
La Commissione constata un incremento del 26,2 % dei volumi medi mensili tra dicembre 2023 e marzo 2024 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e un aumento del 58,8 % rispetto alla media mensile del periodo dell'inchiesta (1 ottobre 2022 - 30 settembre 2023).
Rischio di compromissione dell'effetto riparatore
La Commissione rileva una tendenza al ribasso dei prezzi all'importazione e ritiene che il perdurante aumento delle importazioni a prezzi in calo, insieme ad altri fattori come l'eccesso di capacità in Cina e la politica di prezzo dei produttori esportatori, possa compromettere gravemente l'effetto riparatore di eventuali dazi definitivi.
Effetti della registrazione e possibile retroattività
La registrazione è disposta per consentire, se l'inchiesta porterà all'istituzione di dazi antidumping, la loro eventuale riscossione retroattiva sulle importazioni registrate, purché siano soddisfatte le condizioni di legge. La Commissione ricorda che l'eventuale importo dei futuri dazi dipenderà dall'esito dell'inchiesta e richiama il criterio del dazio inferiore tra margine di dumping e margine di eliminazione del pregiudizio di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base.
Partecipazione degli interessati
Le parti interessate possono presentare osservazioni scritte, fornire elementi di prova o chiedere di essere sentite entro 21 giorni dalla pubblicazione del regolamento.
Durata della registrazione ed entrata in vigore
La registrazione ha durata di nove mesi dalla data di entrata in vigore. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti nel contesto della registrazione devono essere trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725.
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