Regolamento (UE) 2024/2562
Regolamento delegato (UE) 2024/2562 della Commissione, del 3 giugno 2024, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2022/1644 per quanto riguarda determinati criteri per la selezione dei campioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il regolamento delegato (UE) 2022/1644 per adeguare i criteri di selezione dei campioni alla prassi applicativa e all’evoluzione dei sottogruppi di sostanze considerati. In particolare, sopprime alcuni obblighi di campionamento per combinazioni di gruppi di sostanze e gruppi di prodotti per le quali, nell’esperienza applicativa, non risultano più sostanze pertinenti da controllare. Inoltre, riformula una disposizione dell’allegato IV per renderla più chiara. Le modifiche si applicano per la prima volta ai piani relativi all’anno 2025.
Modifica mirata del regolamento delegato (UE) 2022/1644 sui criteri di selezione dei campioni nei controlli ufficiali relativi a sostanze farmacologicamente attive e residui.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri nell’ambito dei piani nazionali di controllo della produzione basati sul rischio e dei piani nazionali di sorveglianza della produzione randomizzati previsti dal regolamento delegato (UE) 2022/1644 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646. Riguarda la selezione delle combinazioni tra gruppi di sostanze e gruppi di prodotti da sottoporre a campionamento, con particolare riferimento alle sostanze dei gruppi A e B e a specifici prodotti come latte crudo bovino, ovino e caprino e miele. Non introduce un regime autonomo, ma modifica gli allegati II e IV del regolamento delegato preesistente. Si applica dal 1° gennaio 2025, pur entrando in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica del regolamento delegato (UE) 2022/1644 per i criteri di selezione dei campioni
Il regolamento delegato (UE) 2024/2562 interviene in modo puntuale sul regolamento delegato (UE) 2022/1644, che disciplina le prescrizioni specifiche per i controlli ufficiali sull’uso di sostanze farmacologicamente attive autorizzate o vietate/non autorizzate e sui loro residui. La finalità è adeguare i criteri di selezione delle combinazioni tra gruppi di sostanze e gruppi di prodotti alla concreta esperienza applicativa maturata negli Stati membri e chiarire una disposizione dell’allegato IV.
Contesto e ratio dell’intervento
La Commissione osserva che, nell’applicazione pratica dei piani nazionali di controllo della produzione basati sul rischio e dei piani nazionali di sorveglianza randomizzati, non risultano più pertinenti alcune combinazioni di sostanze e prodotti. In particolare, per determinati prodotti non figurano sostanze del gruppo A o del gruppo B da sottoporre a controllo; inoltre, la composizione dei sottogruppi delle sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate negli animali destinati alla produzione di alimenti è cambiata nel tempo. Per questo motivo, il regolamento elimina alcuni obblighi di campionamento non più giustificati e riformula una parte dell’allegato IV per maggiore chiarezza.
Modifiche all’allegato II
L’allegato II del regolamento delegato (UE) 2022/1644 è modificato nella tabella della lettera A, punto 1. Le voci relative alle sostanze del gruppo A, paragrafo 3, lettera b), e alle sostanze del gruppo A, paragrafo 3, lettera f), sono sostituite, con effetti sostanziali di soppressione dell’obbligo di campionamento per le combinazioni di gruppi di sostanze e gruppi di prodotti interessate. La giustificazione indicata è l’assenza, nella prassi, di sostanze pertinenti da controllare per il latte crudo bovino, ovino e caprino e per il miele, nonché per altri prodotti interessati dalla revisione delle categorie del gruppo A.
Modifiche all’allegato IV
L’allegato IV è riformulato in parte nella sezione dedicata alle sostanze del gruppo A, con una nuova formulazione che precisa che i campioni costituiti da combinazioni di gruppi di sostanze e gruppi di prodotti sono diversi dai campioni prelevati nell’ambito dei piani nazionali di controllo della produzione basati sul rischio. Nella sezione relativa alle sostanze del gruppo B, la tabella è modificata con sostituzione della voce B1e e della voce B2, in modo da sopprimere gli obblighi di campionamento per le combinazioni per le quali l’esperienza applicativa ha dimostrato l’assenza di sostanze pertinenti da controllare.
Decorrenza, applicazione e coordinamento con la programmazione nazionale
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2025. La Commissione precisa che ciò consente di includere le nuove regole nei piani nazionali di controllo basati sul rischio e nei piani nazionali di sorveglianza randomizzati da presentare annualmente alla Commissione ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646.
Effetto pratico per gli operatori e per le autorità competenti
Per le autorità nazionali competenti, il regolamento comporta un aggiornamento dei criteri di pianificazione dei controlli ufficiali e una razionalizzazione del campionamento, evitando prelievi non più necessari. Per gli operatori del settore alimentare interessati, in particolare quelli coinvolti nella produzione di latte crudo e miele, il testo conferma la riduzione di specifiche combinazioni soggette a controllo, secondo la nuova configurazione degli allegati del regolamento delegato (UE) 2022/1644.
Disposizioni principali
Modifica degli allegati II e IV del regolamento delegato (UE) 2022/1644
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II e IV del regolamento delegato (UE) 2022/1644 secondo quanto previsto nell’allegato del nuovo regolamento.
Soppressione di alcuni obblighi di campionamento nell’allegato II
Nell’allegato II, lettera A, punto 1, la tabella è modificata per eliminare l’obbligo di campionamento per le combinazioni relative alle sostanze del gruppo A, paragrafo 3, lettera b), e del gruppo A, paragrafo 3, lettera f), in quanto non risultano più sostanze pertinenti da controllare per i prodotti interessati.
Riformulazione e revisione dell’allegato IV
La parte dell’allegato IV relativa alle sostanze del gruppo A è sostituita con una formulazione più chiara; inoltre, nella parte relativa alle sostanze del gruppo B, la voce B1e è sostituita e la voce B2 è modificata nella tabella, con soppressione di alcuni obblighi di campionamento per le combinazioni interessate.
Decorrenza e applicazione temporale
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° gennaio 2025. La motivazione esplicita è che le nuove regole devono essere recepite nei piani nazionali da presentare alla Commissione per la valutazione annuale.
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