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Ordinanza

Ordinanza n. 116/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta) 15 gennaio 2026, n. 40 resa tra le parti nel giudizio n. 2475/2025 R.G.;

Giustizia amministrativa202600285

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Sicilia, Sezione Quinta, che aveva rigettato la domanda cautelare proposta nel giudizio di annullamento

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa richiedente finanziamento)

Prevale il privato

La controversia

La società appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare del TAR che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di merito. Ha prospettato esigenze cautelari connesse alla perdita di utilità dell'azione di annullamento e ha richiamato, tra l'altro, la possibile proposizione di una separata azione risarcitoria, nonché l'interesse regionale e nazionale allo smaltimento dei rifiuti e la rilevanza dell'impianto gestito dalla società. Dal testo non emergono in dettaglio i motivi di illegittimità dedotti contro l'atto amministrativo né il contenuto puntuale del provvedimento regionale contestato.

La decisione

Il CGARS ha accolto l'appello cautelare e, riformando l'ordinanza del TAR, ha accolto l'istanza cautelare di primo grado ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. La decisione è stata fondata sulla necessità di assicurare una tutela cautelare effettiva in presenza delle molteplici questioni controverse e, specificamente, sul rischio che le risorse regionali stanziate, già incrementate, fossero a breve impegnate nelle istanze definite o in corso di definizione, con conseguente perdita di utilità del giudizio di merito. Il Collegio ha inoltre valorizzato il riferimento alle tempistiche di erogazione dei finanziamenti europei e alla possibile compromissione dell'investimento programmato. È stata ordinata la sollecita fissazione dell'udienza di merito da parte del TAR. Le spese del doppio grado cautelare sono state integralmente compensate tra le parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare dinanzi al giudice amministrativo.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    "Le esigenze cautelari prospettate ... possano trovare adeguata tutela ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.c."

    Consente, in luogo della decisione cautelare definitiva, di fissare sollecitamente l'udienza di merito quando la tutela cautelare può essere adeguatamente assicurata mediante l'anticipazione della trattazione di merito; nel caso concreto è stata utilizzata per accogliere l'istanza cautelare e ordinare la sollecita fissazione dell'udienza di merito.

  • art. 30, comma 3, c.p.a.

    "in vista della separata azione risarcitoria che l’odierna appellante si riserva di proporre in caso di accoglimento dell’azione di annullamento"

    Il richiamo alla futura azione risarcitoria è stato considerato nel contesto delle esigenze cautelari, ma non costituisce la ratio decisiva espressamente valorizzata dal Collegio.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare, il rischio che le risorse pubbliche destinate a un finanziamento siano a breve integralmente impegnate può integrare un'esigenza cautelare meritevole di tutela, quando tale circostanza rischi di rendere inutilmente o non effettivamente utile la successiva decisione di merito.
  • Ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., la tutela cautelare può essere assicurata mediante l'accoglimento dell'istanza e la sollecita fissazione dell'udienza di merito, soprattutto quando la controversia presenta molteplici questioni e l'utilità della decisione dipende dal rispetto di tempistiche amministrative o finanziarie imminenti.
  • Nella valutazione cautelare relativa a finanziamenti pubblici devono essere considerate anche le tempistiche di impegno ed erogazione delle risorse, comprese quelle derivanti da finanziamenti europei, poiché il loro decorso può incidere concretamente sull'effettività della tutela giurisdizionale.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieTutela cautelare
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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