Ordinanza n. 360/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza sindacale che, ai sensi dell’art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006, ha imposto in solido a una società immobiliare e alla società affidataria del servizio idrico la gestione, rimozione e smaltimento di rifiuti contenenti frammenti di cemento amianto
Esito
La controversia
Nel 2023, durante lavori eseguiti da una società in house affidataria del servizio idrico integrato, sono stati rinvenuti sotto la sede stradale rifiuti costituiti da materiale da costruzione e demolizione contenente frammenti di manufatti in cemento amianto. Il Comune ha attribuito la responsabilità alla società immobiliare, che nel 1997 aveva realizzato le opere di urbanizzazione della lottizzazione, inclusa la massicciata stradale, quando era proprietaria e lottizzante dell’area, e alla società di gestione del servizio idrico, ritenuta incaricata dei lavori di scavo, posa e reinterro e già impegnatasi a rimuovere e smaltire i rifiuti. Entrambe hanno impugnato l’ordinanza sostenendo, per profili diversi, l’assenza di responsabilità nell’abbandono. La società immobiliare ha contestato anche la riconducibilità del materiale rinvenuto a quello successivamente accumulato e analizzato, nonché l’attendibilità e la certezza degli esiti relativi alla presenza di amianto, risultati discordanti nelle analisi svolte dalle parti. La società di gestione del servizio idrico ha dedotto che i lavori del 2023 riguardavano opere nuove e un sedime diverso da quello interessato dagli interventi del 1997, chiedendo una consulenza tecnica per accertare la coincidenza dei tracciati e dei sedimi e la presenza di amianto nel terreno. Ha inoltre chiesto il risarcimento delle spese sostenute per campionamento, analisi e smaltimento. Il Comune ha sostenuto la coincidenza o il collegamento tra le aree e la riconducibilità degli obblighi di rimozione alle ricorrenti.
La decisione
Il Collegio ha riunito i due ricorsi e, ritenendo che la decisione richieda accertamenti tecnici sui luoghi e sulla natura e provenienza dei materiali, ha disposto consulenza tecnica d’ufficio. Il consulente dovrà acquisire gli ulteriori elementi utili, esaminare la documentazione relativa agli interventi del 1997 e del 2023, effettuare sopralluoghi e: individuare i tracciati delle tubature idrica e fognaria posate nel 1997 e della tubatura idrica posata nel 2023, verificandone la coincidenza; accertare se il sedime dei lavori del 1997 coincida con quello nel quale sono stati rinvenuti i rifiuti; eseguire, anche tramite tecnico ausiliario, prelievi e campionamenti del terreno del fondo e delle pareti dello scavo e verificare la presenza di amianto. La pronuncia non decide nel merito la legittimità dell’ordinanza né le domande risarcitorie, rinviando la definizione della controversia all’esito dell’incombente istruttorio. Il giudice relatore è stato incaricato delle attività relative alla consulenza e della successiva fissazione dell’udienza pubblica.
Norme richiamate
art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006
"gestione, rimozione e smaltimento dei rifiuti"
La disposizione costituisce la base normativa dell’ordinanza comunale con cui sono stati individuati i soggetti tenuti alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti; la sussistenza dei presupposti di responsabilità è rimessa agli accertamenti tecnici disposti.
art. 239 d.lgs. 152/2006
È richiamato in relazione alle indagini ambientali successive alla rimozione dei rifiuti e alla verifica dell’assenza di residui di amianto.
art. 56 c.p.a.
È richiamato nella domanda di concessione di misure cautelari monocratiche proposta con il ricorso n. 641/2024.
Massime di principio
- Quando la decisione sulla legittimità di un’ordinanza di rimozione dei rifiuti dipende dall’individuazione del tracciato delle opere, dalla coincidenza dei sedimi di interventi eseguiti in epoche diverse e dall’accertamento tecnico della presenza della sostanza contaminante, il giudice amministrativo può disporre una consulenza tecnica d’ufficio con sopralluoghi, acquisizione documentale e campionamenti in contraddittorio.
- In una controversia relativa all’imposizione solidale degli obblighi di rimozione e smaltimento dei rifiuti, l’accertamento della responsabilità dei destinatari non può essere definito senza verificare il concreto contributo causale alle opere o alla gestione dell’area e il rapporto tra le lavorazioni contestate e il materiale rinvenuto.
- In presenza di risultati analitici discordanti sulla presenza di amianto, il giudice può demandare a un accertamento tecnico svolto in contraddittorio il prelievo di campioni dal fondo e dalle pareti dello scavo, così da verificare direttamente la natura del materiale e l’eventuale contaminazione del terreno.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 12 mar 2026Ordinanza n. 164/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 12 mar 2026Ordinanza n. 166/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 12 mar 2026Ordinanza n. 167/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 12 mar 2026Ordinanza n. 168/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 12 mar 2026Ordinanza n. 131/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 12 mar 2026Ordinanza n. 132/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →