Cassazione Civile, Sentenza n. 20873/2020 del 30/09/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che ha rigettato le loro domande relative allo scioglimento della comunione ereditaria e, soprattutto, al riconoscimento della comproprietà o di servitù (di transito/carraio, acquedotto, scarico) a favore del mappale 201 sul mappale 27. Hanno dedotto (i) vizio di motivazione per presunta adesione acritica del giudice al progetto divisionale del CTU; (ii) mancata considerazione dei presupposti per la servitù per destinazione del padre di famiglia (artt. 1061-1062 c.c.); (iii) riconoscimento per usucapione del passaggio; (iv) omessa pronuncia sull'acquisto ope legis della servitù in sede di divisione giudiziale; (v) errori nella valutazione probatoria sulla costituzione di servitù coattive di acquedotto e scarico; (vi) domanda riconvenzionale di servitù coattiva di passaggio non decisa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Preliminarmente ha respinto l'eccezione di improcedibilità sollevata dai controricorrenti sul presunto mancato deposito della relata di notifica, ritenendo che la documentazione fosse comunque disponibile nei fascioli prodotti dai controricorrenti (richiamo alla sentenza SS.UU. n. 10648/2017). Nel merito ha ritenuto infondati i motivi: la motivazione dell'appello che rinvia al CTU non è apparente e i ricorrenti non hanno fornito critiche specifiche e circostanziate; non è dimostrato il presupposto della servitù per destinazione del padre di famiglia, perché non sussisteva un rapporto di subordinazione permanente né opere visibili e permanenti; non è maturata usucapione (termine ventennale interrotto dall'introduzione del giudizio e uso riconducibile al periodo di comproprietà); non sussistono i presupposti per la costituzione di servitù coattive (anche per la mancanza di interclusione del mappale 201 e perché alcune condutture interessavano terreni di terzi). Ha poi ritenuto che l'eventuale mancata statuizione esplicita su alcune domande equivalga implicitamente a rigetto se incompatibile con la logica della pronuncia. I ricorrenti sono stati condannati alle spese di giudizio in Cassazione (euro 3.200,00 oltre accessori) e al versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 369, n. 2, cod. proc. civ.
La disposizione impone il deposito della copia autentica della sentenza impugnata con relata di notifica; tuttavia la Corte ha ritenuto che la sanzione di improcedibilità non si applichi se la relata è comunque disponibile nel fascicolo prodotto dalla controparte o acquisita d'ufficio (richiamo alla giurisprudenza di Sezioni Unite).
d.l. n. 83/2012 conv. con modif. dalla l. n. 134/2012 (riforma art. 360 c.p.c.)
Ha limitato il sindacato di legittimità sulla motivazione a casi di mancanza grafica, motivazione apparente, perplessa, contraddittoria o incomprensibile: il controllo della Cassazione non investe la valutazione di merito del materiale probatorio se non per i vizi sopra indicati.
art. 360, n. 5, cod. proc. civ.
Sancisce i limiti del sindacato di motivazione in cassazione; la Corte lo applica per escludere il vizio di motivazione quando la motivazione è comprensibile e coerente.
art. 111, sesto comma, Cost.
Garantisce il minimo costituzionale della motivazione delle decisioni; la Corte verifica soltanto la presenza di tale minimo (assenza totale o motivazione del tutto apparente/contraddittoria).
artt. 1061-1062 cod. civ.
Norme sulla servitù per destinazione del padre di famiglia: la Corte richiede la prova di una situazione oggettiva di asservimento permanente, risultante dall'uso fattone anteriormente all'unico proprietario e che permanga dopo la divisione; non è sufficiente la sola esistenza di un varco isolato o occasionale.
art. 1069 cod. civ.
Richiama la disciplina delle servitù e l'onere di prova del rapporto di subordinazione tra fondi; la Corte ha ritenuto insussistente tale rapporto nel caso concreto.
art. 1051 cod. civ.
Presupposto della costituzione della servitù coattiva di passaggio (interclusione/necessità): la Corte ha verificato l'assenza dell'interclusione del mappale 201, escludendo quindi la possibilità di imporre servitù coattive.
art. 1033 e art. 1037 cod. civ.
Riguardano la costituzione e il contenuto delle servitù: la Corte ha evidenziato l'assenza della prova dei presupposti per la costituzione coattiva di acquedotto e scarico.
artt. 115 e 116 cod. proc. civ.
Norme sul mezzo di prova e sulla valutazione probatoria: la Corte ha ritenuto non decisive le censure dei ricorrenti sulla ammissione di documenti e sull'attendibilità testimoniale rispetto alla ratio decidendi di merito.
art. 112 cod. proc. civ.
Regola l'omessa pronuncia: la Corte ricorda che non è sempre vizio la mancata statuizione esplicita se la logica della decisione comporta implicitamente il rigetto della domanda.
art. 132, n. 4, cod. proc. civ. e art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
Riguardano la nullità per carenza della motivazione: i ricorrenti hanno invocato tali disposizioni, ma la Corte ha escluso la nullità perché la motivazione non è del tutto assente o apparente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Consente alla Corte di dichiarare l'esistenza dei presupposti per un ulteriore contributo unificato: applicato per dichiarare l'ulteriore importo dovuto dai ricorrenti.
Massime di principio
- Se la relata di notifica della sentenza impugnata non è stata depositata dal ricorrente, la sanzione di improcedibilità può essere evitata se la relata è comunque reperibile nel fascicolo prodotto dalla controparte o acquisita d'ufficio; in caso di dubbio, è utile provvedere al deposito preventivo.
- Chi censura l'adesione del giudice di merito alla relazione del CTU deve formulare critiche specifiche, circostanziate e trascrivere i punti salienti della consulenza contestata: il richiamo generico alla CTU è insufficiente in Cassazione.
- Per il riconoscimento della servitù per destinazione del padre di famiglia è necessaria la prova di una situazione oggettiva, duratura e funzionalmente subordinante tra i fondi al momento della separazione; opere effettive, visibili e permanenti rafforzano la prova.
- L'acquisto di una servitù per usucapione richiede il possesso continuativo per il periodo di legge: l'introduzione di un giudizio interrompe il termine prescrizionale e i periodi in cui si è agito in qualità di comproprietario non sono facilmente spendibili come titolo di usucapione della servitù.
- La costituzione di servitù coattive (passaggio, acquedotto, scarico) richiede la prova dei presupposti specifici (es. interclusione, necessità, disponibilità tecnica): bisogna documentare concretamente la situazione di bisogno e la mancata alternativa praticabile.
- Sull'omessa pronuncia: non sempre l'assenza di un'espressa statuizione è vizio se la decisione, per logica, comporta l'implicito rigetto della domanda; tuttavia è buona prassi chiedere espressa pronuncia quando la domanda è centrale e non chiaramente incompatibile con la decisione adottata.
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