Cassazione Penale, Sentenza n. 12848/2022 del 05/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza con cui la Corte d'appello di Salerno aveva confermato la sua condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale, deducendo errata applicazione della legge penale. In particolare sosteneva l'inconfigurabilità dell'aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, legge fall., per difetto della pluralità dei fatti: a suo avviso le condotte distrattive contestate nei due procedimenti attengono allo stesso fallimento e costituiscono un unico reato (un'unica distrazione di un ramo aziendale), non più reati distinti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite (n. 21039/2011) e la seguente dottrina giurisprudenziale, ribadendo che le fattispecie di distrazione, occultamento, dissimulazione, distruzione o dissipazione possono essere alternative (quando riguardano lo stesso bene in contiguità temporale integrano un unico reato) oppure concorrenti quando le azioni sono 'distinte sul piano ontologico, psicologico e funzionale' e colpiscono beni specifici diversi. Nel caso di specie la Corte territoriale aveva motivatamente ritenuto che le distrazioni oggetto dei due procedimenti fossero autonome: distinta distanza temporale, ontologica diversità delle condotte ed eterogeneità degli oggetti (cessioni autonome a soggetti diversi), non una cessione unitaria del ramo d'azienda. Conseguentemente l'aggravante per pluralità di fatti e la continuazione (con aumento della pena ai sensi dell'art. 220 l. fall.) sono state legittimamente riconosciute; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 216 legge fallimentare
La norma contempla più condotte alternative (distrazione, occultamento, dissimulazione, distruzione, dissipazione): se più atti omogenei e ravvicinati riguardano lo stesso bene integrano un unico reato; se le azioni sono distinte sul piano ontologico, psicologico e funzionale e colpiscono beni differenti, si tratta di reati distinti.
art. 219 comma 2 n. 1 legge fallimentare
L'aggravante per la pluralità di fatti si applica anche in caso di reiterazione di fatti della stessa tipologia purchè si tratti di condotte distinte nel tempo e autonomamente enucleabili; non opera quando la condotta conserva carattere unitario nonostante una pluralità di atti omogenei posti in stretta successione temporale.
art. 220 legge fallimentare
Regola l'aumento di pena per la continuazione; nel caso il giudice di merito ha ricalcolato la pena complessiva comprendendo l'aumento per la continuazione riconosciuta tra reati afferenti la stessa procedura fallimentare.
Massime di principio
- La qualificazione in 'un unico reato' o in 'più reati' non dipende solo dal fatto che le condotte riguardino lo stesso fallimento o lo stesso complesso aziendale, ma dalla unitarietà dell'azione: se gli atti sono omogenei, ravvicinati e finalizzati a un unico risultato conservano carattere unitario.
- Quando le distrazioni sono distinti atti nel tempo, ontologicamente e funzionalmente diversi, diretti a beni specifici e/o a destinatari diversi, si configurano reati autonomi e può operare l'aggravante per pluralità ai sensi dell'art. 219 co.2 n.1.
- La mera affermazione che si tratti della distrazione di un 'ramo d'azienda' non basta: bisogna valutare se la cessione abbia preservato l'identità del complesso aziendale (che indicherebbe unitarietà) o se le singole operazioni hanno frammentato il patrimonio aziendale in trasferimenti autonomi.
- La condanna definitiva per un fatto di bancarotta non impedisce procedere per ulteriori e distinti fatti di bancarotta relativi alla stessa procedura concorsuale, se le condotte sono autonome.
- In fase di determinazione della pena, riconosciuta la continuazione tra reati distinti si applica l'aumento previsto dall'art. 220; il giudice deve comunque valutare l'incidenza delle attenuanti e delle aggravanti in concreto.
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