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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22892/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso articolava cinque motivi: 1) contestazione della qualificazione e della prova del reato di estorsione (capo A), con doglianza sulla attendibilità della persona offesa Fabio Ascenzi e sul travisamento degli elementi relativi a profitto ingiusto e danno; 2) censura sulla configurazione della tentata estorsione contestata al capo B) e sulla sua continuità con il capo A) (unica azione criminosa); 3) dedotta errata qualificazione del capo E) (tentata estorsione in danno di Cristiano Castagnoli) che secondo la difesa avrebbe dovuto essere riqualificato in minaccia o molestie; 4) censura circa la motivazione sull'applicazione della recidiva (sostenuta generica e stereotipata); 5) mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. (tenuità del danno patrimoniale) e conseguente errata determinazione della pena e degli aumenti per continuazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati o non consentiti e per mancanza della specificità richiesta; ha ritenuto che i primi due motivi ripropongono doglianze già esaminate dalla Corte di appello, la quale aveva adeguatamente valutato l'attendibilità della persona offesa e documentato i pagamenti e le modalità delle minacce; ha escluso la riqualificazione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni perché l'imputato non vantava alcun credito tutelabile; ha ritenuto corretta la motivazione sulla recidiva e ha negato l'attenuante per tenuità del danno in quanto il pregiudizio e le modalità della condotta non risultavano di speciale tenuità; ha confermato la discrezionalità del giudice nella determinazione della pena; ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, oltre a dichiarare l'inammissibilità del ricorso (decisione resa il 26/03/2026).

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Dispositivo invocato dal ricorrente per dedurre violazioni di legge e vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto le censure generiche o infondate e quindi inammissibili.

  • art. 192, comma 2 cod. proc. pen.

    art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma richiamata rispetto alla valutazione della prova e dell'attendibilità della persona offesa; la Corte di merito ha svolto valutazione di fatto non sindacabile in Cassazione in assenza di manifeste contraddizioni.

  • artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Principi sulla specificità dei motivi in Cassazione e sulle ipotesi di inammissibilità: il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di specificità o per riproposizione di censure già esaminate.

  • art. 616, comma 1 cod. proc. pen.

    art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma invocata per la condanna alle spese e alla somma a favore della Cassa delle ammende per ricorso inammissibile; la Corte ha applicato tale disposizione disponendo il pagamento di euro 3.000,00.

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    Attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale; la Corte ha richiamato i principi secondo cui per riconoscerla occorre una valutazione complessiva che includa gli effetti dannosi sulla persona offesa; nel caso è stata esclusa.

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    artt. 132 e 133 cod. pen.

    Principi relativi alla determinazione della pena e alla discrezionalità del giudice nella graduazione, richiedendo motivazione più dettagliata solo per pene molto superiori alla media; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del merito.

Massime di principio

  • In Cassazione non è possibile una rivalutazione dei fatti e della credibilità delle parti se la motivazione di merito è coerente e non manifestamente contraddittoria; i profili di fatto sono sindacabili solo se emergono errori macroscopici o travisamenti documentati.
  • Le contestazioni generiche e la riproposizione di argomentazioni già esaminate in grado sono frequentemente dichiarate inammissibili: il ricorso per cassazione deve indicare con precisione i vizi di diritto e la specifica incompatibilità della motivazione di merito.
  • Per escludere la qualificazione di estorsione in favore dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni occorre che l'agente vantasse un credito giuridicamente tutelabile; l'assenza di un titolo giuridico rende infondata la tesi dell'esercizio delle proprie ragioni.
  • La circostanza attenuante per tenuità del danno (art. 62 n.4) richiede una valutazione complessiva: non basta il basso valore economico del profitto, va considerato anche l'effetto sulla libertà, sull'integrità morale o fisica della vittima e le modalità della condotta.
  • L'applicazione della recidiva richiede motivazione esplicita; se il giudice di merito individua una prosecuzione della condotta delinquenziale e lo documenta, la Cassazione non interferisce con tale apprezzamento discrezionale.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito: in assenza di eccessiva sproporzione rispetto alla media edittale la motivazione non deve essere estremamente dettagliata.

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