Cassazione Penale, Sentenza n. 22892/2026 del 22/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso articolava cinque motivi: 1) contestazione della qualificazione e della prova del reato di estorsione (capo A), con doglianza sulla attendibilità della persona offesa Fabio Ascenzi e sul travisamento degli elementi relativi a profitto ingiusto e danno; 2) censura sulla configurazione della tentata estorsione contestata al capo B) e sulla sua continuità con il capo A) (unica azione criminosa); 3) dedotta errata qualificazione del capo E) (tentata estorsione in danno di Cristiano Castagnoli) che secondo la difesa avrebbe dovuto essere riqualificato in minaccia o molestie; 4) censura circa la motivazione sull'applicazione della recidiva (sostenuta generica e stereotipata); 5) mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. (tenuità del danno patrimoniale) e conseguente errata determinazione della pena e degli aumenti per continuazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati o non consentiti e per mancanza della specificità richiesta; ha ritenuto che i primi due motivi ripropongono doglianze già esaminate dalla Corte di appello, la quale aveva adeguatamente valutato l'attendibilità della persona offesa e documentato i pagamenti e le modalità delle minacce; ha escluso la riqualificazione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni perché l'imputato non vantava alcun credito tutelabile; ha ritenuto corretta la motivazione sulla recidiva e ha negato l'attenuante per tenuità del danno in quanto il pregiudizio e le modalità della condotta non risultavano di speciale tenuità; ha confermato la discrezionalità del giudice nella determinazione della pena; ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, oltre a dichiarare l'inammissibilità del ricorso (decisione resa il 26/03/2026).
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Dispositivo invocato dal ricorrente per dedurre violazioni di legge e vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto le censure generiche o infondate e quindi inammissibili.
art. 192, comma 2 cod. proc. pen.
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Norma richiamata rispetto alla valutazione della prova e dell'attendibilità della persona offesa; la Corte di merito ha svolto valutazione di fatto non sindacabile in Cassazione in assenza di manifeste contraddizioni.
artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Principi sulla specificità dei motivi in Cassazione e sulle ipotesi di inammissibilità: il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di specificità o per riproposizione di censure già esaminate.
art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma invocata per la condanna alle spese e alla somma a favore della Cassa delle ammende per ricorso inammissibile; la Corte ha applicato tale disposizione disponendo il pagamento di euro 3.000,00.
art. 62 n. 4 cod. pen.
Attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale; la Corte ha richiamato i principi secondo cui per riconoscerla occorre una valutazione complessiva che includa gli effetti dannosi sulla persona offesa; nel caso è stata esclusa.
artt. 132 e 133 cod. pen.
artt. 132 e 133 cod. pen.
Principi relativi alla determinazione della pena e alla discrezionalità del giudice nella graduazione, richiedendo motivazione più dettagliata solo per pene molto superiori alla media; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del merito.
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile una rivalutazione dei fatti e della credibilità delle parti se la motivazione di merito è coerente e non manifestamente contraddittoria; i profili di fatto sono sindacabili solo se emergono errori macroscopici o travisamenti documentati.
- Le contestazioni generiche e la riproposizione di argomentazioni già esaminate in grado sono frequentemente dichiarate inammissibili: il ricorso per cassazione deve indicare con precisione i vizi di diritto e la specifica incompatibilità della motivazione di merito.
- Per escludere la qualificazione di estorsione in favore dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni occorre che l'agente vantasse un credito giuridicamente tutelabile; l'assenza di un titolo giuridico rende infondata la tesi dell'esercizio delle proprie ragioni.
- La circostanza attenuante per tenuità del danno (art. 62 n.4) richiede una valutazione complessiva: non basta il basso valore economico del profitto, va considerato anche l'effetto sulla libertà, sull'integrità morale o fisica della vittima e le modalità della condotta.
- L'applicazione della recidiva richiede motivazione esplicita; se il giudice di merito individua una prosecuzione della condotta delinquenziale e lo documenta, la Cassazione non interferisce con tale apprezzamento discrezionale.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito: in assenza di eccessiva sproporzione rispetto alla media edittale la motivazione non deve essere estremamente dettagliata.
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