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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1045/2025 del 10/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza del 25/09/2023 che confermava la responsabilità di Paolo De Gennaro per omicidio aggravato (di Girolamo Valente), tentato omicidio (di Caterina De Chirico), detenzione e porto di arma da guerra, ricettazione e porto/detenzione di arma da sparo, con condanna a 30 anni. Il ricorso articolava nove motivi: 1) censura per non piena acquisizione/valutazione dell'elaborato tecnico della difesa e vizio di motivazione; 2) insufficienza e travisamento delle prove tecniche relative alle microstriature delle munizioni e loro origine (produzione industriale vs cameramento in una stessa arma); 3) errata valutazione e carenza motivazionale nella ricostruzione della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 comma 1 (metodo mafioso) per i capi 1 e 2; 4) contestazione della premeditazione; 5) carenza di motivazione e vizio nel ritenere il concorso del ricorrente nei reati connessi alle armi (capo 2); 6) ulteriore censura sull'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 rispetto al capo 2; 7) vizio di motivazione nella affermazione della ricettazione dello scooter usato per il delitto; 8) doglianze sui reati di porto e detenzione arma comune (capo 4) fondate su dichiarazioni di terzi e carenza di riscontri; 9) mancato riconoscimento dello stato d'ira e delle circostanze attenuanti generiche e criticità nella quantificazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato complessivamente gran parte del ricorso ma ha accolto e ritenuto fondati, nei termini indicati, il terzo, il sesto e il settimo motivo. In particolare: - Primo motivo: la Corte ha condiviso la censura formale sulla mancata piena acquisizione dell'elaborato della difesa ma ha ritenuto che l'errore non abbia inciso sul dispositivo e ha limitato la rettificazione; non ha annullato la sentenza per questo motivo. - Secondo motivo: infondato; la Corte ha ritenuto che la Corte d'assise d'appello avesse offerto una valutazione non manifestamente illogica delle risultanze tecniche (perizia balistica, confronto microstriature, esclusione dell'origine industriale) e che le scelte istruttorie in rito abbreviato fossero giustificate alla luce degli elementi acquisiti. - Terzo e sesto motivo (art. 416-bis.1): fondati nella misura in cui la Corte di Cassazione ha censurato la motivazione della Corte territoriale in ordine alla sussistenza dell'aggravante di metodo mafioso; la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio su questi punti perché la motivazione non specificava adeguatamente in che termini modalità e finalità dei fatti evocassero la forza intimidatrice tipica del metodo mafioso. - Quarto motivo (premeditazione): inammissibile o manifestamente infondato nella parte dove si limita ad affermazioni generiche; la motivazione della Corte territoriale è ritenuta congrua. - Quinto motivo (concernente capo 2): inammissibile per genericità. - Settimo motivo (ricettazione dello scooter): fondato; la Cassazione ha ritenuto che la Corte di merito avesse fissato la responsabilità per ricettazione su basi assertive e prive di specifici riscontri, e ha annullato con rinvio questa parte. - Ottavo motivo (capo 4, armi comuni): inammissibile; la Corte territoriale aveva dato adeguata motivazione e valutato riscontri probatori e sentenze irrevocabili utilizzabili ai sensi di legge. - Nono motivo (provocazione e attenuanti): infondato; la Corte territoriale ha motivatamente escluso la provocazione e le attenuanti generiche alla luce della tenuta del proposito vendicativo e del comportamento del ricorrente nel periodo intercorrente. Conseguenza pratica: la sentenza di appello è in parte confermata e in parte annullata con rinvio (per i profili dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 e per la ricettazione dello scooter); gli altri capi e la condanna principale sono sostanzialmente confermati. Il procedimento tornerà alla Corte d'assise d'appello per nuovo esame limitato alle parti annullate.

Norme richiamate

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai limiti della motivazione e dell'acquisizione dei documenti tecnici; la Corte ha precisato i doveri del giudice di appello in ordine alla valutazione e all'eventuale acquisizione di pareri tecnici presentati dalla difesa nel rito abbreviato

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Rilevante per la valutazione della prova testuale e per l'apprezzamento delle prove dichiarative e dei loro riscontri; la Corte ha valutato la congruità dei riscontri usati per fondare le dichiarazioni di terzi

  • art. 603 cod. proc. pen. comma 3

    Richiamato per il potere del giudice di integrare l'istruttoria nel rito abbreviato solo se 'assolutamente necessaria'; la Corte ha ribadito che la valutazione di tale necessità è rimessa al giudice e sindacabile in Cassazione solo per vizi motivazionali manifesti

  • art. 441 cod. proc. pen. comma 5

    Usato come parametro per l'ammissione di documenti e fotografie in istruttoria nel rito abbreviato; la Corte ha richiamato l'obbligo di vaglio di ammissibilità dei documenti introdotti con i motivi nuovi

  • art. 121 cod. proc. pen.

    Richiamato in ordine alla facoltà delle parti di depositare memorie e pareri tecnici in ogni stato e grado del procedimento; distinzione tra mero parere allegato alla memoria e consulenza tecnica formale

  • art. 416-bis cod. pen. e art. 416-bis.1 cod. pen. comma 1

    Centrali per la valutazione dell'aggravante di metodo mafioso; la Corte ha precisato che tale aggravante richiede modalità esecutive idonee a evocare la forza intimidatrice tipica dell'organizzazione mafiosa e non può essere riconosciuta sulla base di elementi meramente assiomatici o descrizioni della finalità senza un nesso dimostrato con la capacità intimidatoria

  • art. 577 cod. pen. comma 1 n.3

    Richiamato nella discussione sulla premeditazione; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura difensiva priva di specificità rispetto alla motivazione resa dalla Corte territoriale

  • legge n. 895 del 1967 (articoli relativi a detenzione e porto di arma)

    Richiamata nei motivi relativi ai reati di arma; la Corte ha valutato la congruità dei riscontri e dell'uso di sentenze irrevocabili come fonte di prova di fatto per l'attribuzione della disponibilità dell'arma

  • art. 619 cod. proc. pen. comma 1

    Menziionato in relazione agli effetti di un errore formale di motivazione che non incide sul dispositivo; la Corte ha ritenuto che l'errore sulla qualificazione dell'elaborato della difesa non abbia viziato la decisione nel suo complesso

  • art. 238-bis cod. proc. pen., artt. 187 e 192 cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione all'utilizzo di sentenze irrevocabili come mezzi di prova e ai criteri di valutazione e riscontro delle dichiarazioni altrui

  • art. 110 cod. pen.

    Invocato nelle censure circa la partecipazione e il concorso morale o materiale nei reati; la Corte ha richiesto specificità probatoria per distinguere i ruoli

  • art. 62 cod. pen. e art. 62-bis cod. pen.

    Richiamati nel motivo sulle circostanze attenuanti/aggavanti; la Corte ha discusso i presupposti per riconoscere lo stato d'ira e le relative attenuanti

Massime di principio

  • Nel rito abbreviato d'appello la presentazione di un parere tecnico da parte della difesa è legittima ma il giudice deve motivare se lo considera mera memoria o documento e, se è documento, valutare la sua acquisizione solo se assolutamente necessaria ai fini della decisione; il giudice può esercitare i poteri integrativi solo se l'integrazione è indispensabile e la sua scelta è sindacabile in cassazione solo per lacune o contraddizioni manifeste nella motivazione
  • Nelle controversie balistiche e di comparazione di munizioni, l'identità del conio o della confezione non è necessariamente dirimente; è essenziale che il perito motivi tecnicamente la fonte dei segni (produzione industriale vs caricamento/espulsione) e che ogni raffronto sia sostenuto da materiale effettivamente acquisito e sottoposto a contraddittorio
  • Per l'applicazione dell'aggravante di metodo mafioso (art. 416-bis.1) non è sufficiente l'eclatanza dell'azione, la sua pianificazione o il vantaggio per un gruppo: la motivazione deve esplicitare in che modo le modalità esecutive evocano concretamente la forza intimidatrice tipica del vincolo associativo e siano funzionalmente connesse alla realizzazione del reato
  • La ricettazione richiede una specifica correlazione probatoria tra la provenienza illecita del bene e la responsabilità dell'imputato nella sua acquisizione o disponibilità; non basta un apprezzamento congetturale derivato da altri elementi di contorno
  • Lo stato d'ira e la provocazione possono protrarsi nel tempo, ma per essere riconosciuti occorre un comprovato nesso causale tra l'offesa e la reazione; il significativo intervallo temporale o la prosecuzione di comportamenti preparatori può orientare verso l'esclusione dell'attenuante
  • La Cassazione controlla la valutazione discrezionale delle prove e l'esercizio dei poteri integrativi del giudice di merito solo quando emergano palesi illogicità, lacune o contraddizioni nella motivazione che incidono su punti decisivi della decisione

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