Cassazione Penale, Sentenza n. 1045/2025 del 10/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza del 25/09/2023 che confermava la responsabilità di Paolo De Gennaro per omicidio aggravato (di Girolamo Valente), tentato omicidio (di Caterina De Chirico), detenzione e porto di arma da guerra, ricettazione e porto/detenzione di arma da sparo, con condanna a 30 anni. Il ricorso articolava nove motivi: 1) censura per non piena acquisizione/valutazione dell'elaborato tecnico della difesa e vizio di motivazione; 2) insufficienza e travisamento delle prove tecniche relative alle microstriature delle munizioni e loro origine (produzione industriale vs cameramento in una stessa arma); 3) errata valutazione e carenza motivazionale nella ricostruzione della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 comma 1 (metodo mafioso) per i capi 1 e 2; 4) contestazione della premeditazione; 5) carenza di motivazione e vizio nel ritenere il concorso del ricorrente nei reati connessi alle armi (capo 2); 6) ulteriore censura sull'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 rispetto al capo 2; 7) vizio di motivazione nella affermazione della ricettazione dello scooter usato per il delitto; 8) doglianze sui reati di porto e detenzione arma comune (capo 4) fondate su dichiarazioni di terzi e carenza di riscontri; 9) mancato riconoscimento dello stato d'ira e delle circostanze attenuanti generiche e criticità nella quantificazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato complessivamente gran parte del ricorso ma ha accolto e ritenuto fondati, nei termini indicati, il terzo, il sesto e il settimo motivo. In particolare: - Primo motivo: la Corte ha condiviso la censura formale sulla mancata piena acquisizione dell'elaborato della difesa ma ha ritenuto che l'errore non abbia inciso sul dispositivo e ha limitato la rettificazione; non ha annullato la sentenza per questo motivo. - Secondo motivo: infondato; la Corte ha ritenuto che la Corte d'assise d'appello avesse offerto una valutazione non manifestamente illogica delle risultanze tecniche (perizia balistica, confronto microstriature, esclusione dell'origine industriale) e che le scelte istruttorie in rito abbreviato fossero giustificate alla luce degli elementi acquisiti. - Terzo e sesto motivo (art. 416-bis.1): fondati nella misura in cui la Corte di Cassazione ha censurato la motivazione della Corte territoriale in ordine alla sussistenza dell'aggravante di metodo mafioso; la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio su questi punti perché la motivazione non specificava adeguatamente in che termini modalità e finalità dei fatti evocassero la forza intimidatrice tipica del metodo mafioso. - Quarto motivo (premeditazione): inammissibile o manifestamente infondato nella parte dove si limita ad affermazioni generiche; la motivazione della Corte territoriale è ritenuta congrua. - Quinto motivo (concernente capo 2): inammissibile per genericità. - Settimo motivo (ricettazione dello scooter): fondato; la Cassazione ha ritenuto che la Corte di merito avesse fissato la responsabilità per ricettazione su basi assertive e prive di specifici riscontri, e ha annullato con rinvio questa parte. - Ottavo motivo (capo 4, armi comuni): inammissibile; la Corte territoriale aveva dato adeguata motivazione e valutato riscontri probatori e sentenze irrevocabili utilizzabili ai sensi di legge. - Nono motivo (provocazione e attenuanti): infondato; la Corte territoriale ha motivatamente escluso la provocazione e le attenuanti generiche alla luce della tenuta del proposito vendicativo e del comportamento del ricorrente nel periodo intercorrente. Conseguenza pratica: la sentenza di appello è in parte confermata e in parte annullata con rinvio (per i profili dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 e per la ricettazione dello scooter); gli altri capi e la condanna principale sono sostanzialmente confermati. Il procedimento tornerà alla Corte d'assise d'appello per nuovo esame limitato alle parti annullate.
Norme richiamate
art. 627 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti della motivazione e dell'acquisizione dei documenti tecnici; la Corte ha precisato i doveri del giudice di appello in ordine alla valutazione e all'eventuale acquisizione di pareri tecnici presentati dalla difesa nel rito abbreviato
art. 192 cod. proc. pen.
Rilevante per la valutazione della prova testuale e per l'apprezzamento delle prove dichiarative e dei loro riscontri; la Corte ha valutato la congruità dei riscontri usati per fondare le dichiarazioni di terzi
art. 603 cod. proc. pen. comma 3
Richiamato per il potere del giudice di integrare l'istruttoria nel rito abbreviato solo se 'assolutamente necessaria'; la Corte ha ribadito che la valutazione di tale necessità è rimessa al giudice e sindacabile in Cassazione solo per vizi motivazionali manifesti
art. 441 cod. proc. pen. comma 5
Usato come parametro per l'ammissione di documenti e fotografie in istruttoria nel rito abbreviato; la Corte ha richiamato l'obbligo di vaglio di ammissibilità dei documenti introdotti con i motivi nuovi
art. 121 cod. proc. pen.
Richiamato in ordine alla facoltà delle parti di depositare memorie e pareri tecnici in ogni stato e grado del procedimento; distinzione tra mero parere allegato alla memoria e consulenza tecnica formale
art. 416-bis cod. pen. e art. 416-bis.1 cod. pen. comma 1
Centrali per la valutazione dell'aggravante di metodo mafioso; la Corte ha precisato che tale aggravante richiede modalità esecutive idonee a evocare la forza intimidatrice tipica dell'organizzazione mafiosa e non può essere riconosciuta sulla base di elementi meramente assiomatici o descrizioni della finalità senza un nesso dimostrato con la capacità intimidatoria
art. 577 cod. pen. comma 1 n.3
Richiamato nella discussione sulla premeditazione; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura difensiva priva di specificità rispetto alla motivazione resa dalla Corte territoriale
legge n. 895 del 1967 (articoli relativi a detenzione e porto di arma)
Richiamata nei motivi relativi ai reati di arma; la Corte ha valutato la congruità dei riscontri e dell'uso di sentenze irrevocabili come fonte di prova di fatto per l'attribuzione della disponibilità dell'arma
art. 619 cod. proc. pen. comma 1
Menziionato in relazione agli effetti di un errore formale di motivazione che non incide sul dispositivo; la Corte ha ritenuto che l'errore sulla qualificazione dell'elaborato della difesa non abbia viziato la decisione nel suo complesso
art. 238-bis cod. proc. pen., artt. 187 e 192 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione all'utilizzo di sentenze irrevocabili come mezzi di prova e ai criteri di valutazione e riscontro delle dichiarazioni altrui
art. 110 cod. pen.
Invocato nelle censure circa la partecipazione e il concorso morale o materiale nei reati; la Corte ha richiesto specificità probatoria per distinguere i ruoli
art. 62 cod. pen. e art. 62-bis cod. pen.
Richiamati nel motivo sulle circostanze attenuanti/aggavanti; la Corte ha discusso i presupposti per riconoscere lo stato d'ira e le relative attenuanti
Massime di principio
- Nel rito abbreviato d'appello la presentazione di un parere tecnico da parte della difesa è legittima ma il giudice deve motivare se lo considera mera memoria o documento e, se è documento, valutare la sua acquisizione solo se assolutamente necessaria ai fini della decisione; il giudice può esercitare i poteri integrativi solo se l'integrazione è indispensabile e la sua scelta è sindacabile in cassazione solo per lacune o contraddizioni manifeste nella motivazione
- Nelle controversie balistiche e di comparazione di munizioni, l'identità del conio o della confezione non è necessariamente dirimente; è essenziale che il perito motivi tecnicamente la fonte dei segni (produzione industriale vs caricamento/espulsione) e che ogni raffronto sia sostenuto da materiale effettivamente acquisito e sottoposto a contraddittorio
- Per l'applicazione dell'aggravante di metodo mafioso (art. 416-bis.1) non è sufficiente l'eclatanza dell'azione, la sua pianificazione o il vantaggio per un gruppo: la motivazione deve esplicitare in che modo le modalità esecutive evocano concretamente la forza intimidatrice tipica del vincolo associativo e siano funzionalmente connesse alla realizzazione del reato
- La ricettazione richiede una specifica correlazione probatoria tra la provenienza illecita del bene e la responsabilità dell'imputato nella sua acquisizione o disponibilità; non basta un apprezzamento congetturale derivato da altri elementi di contorno
- Lo stato d'ira e la provocazione possono protrarsi nel tempo, ma per essere riconosciuti occorre un comprovato nesso causale tra l'offesa e la reazione; il significativo intervallo temporale o la prosecuzione di comportamenti preparatori può orientare verso l'esclusione dell'attenuante
- La Cassazione controlla la valutazione discrezionale delle prove e l'esercizio dei poteri integrativi del giudice di merito solo quando emergano palesi illogicità, lacune o contraddizioni nella motivazione che incidono su punti decisivi della decisione
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