Cassazione Penale, Sentenza n. 6698/2025 del 18/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Due ricorsi distinti: per Antonietta Battisti il motivo unico era la censura sulla motivazione relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; per Maria Lucia Lombardi il motivo unico era la doglianza sulla utilizzazione, nel giudizio abbreviato, di dichiarazioni rese contra se davanti ai Carabinieri (si prospetta la violazione di norme di utilizzabilità delle dichiarazioni rese in assenza del difensore, essendo le dichiarazioni rese "a precisa richiesta" degli operanti).
La decisione
Per Battisti: il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza; la Corte d'appello aveva motivato adeguatamente la valutazione negativa delle attenuanti generiche richiamando i precedenti specifici, e la cassazione ha confermato l'inammissibilità, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Per Lombardi: il ricorso non è stato ritenuto manifestamente infondato; la Corte ha rilevato profili critici riguardo all'utilizzabilità delle dichiarazioni rese "a precisa richiesta" in assenza del difensore nel rito abbreviato, ha considerato estinto il reato per prescrizione (termine spirato il 4 maggio 2024 per fatto del 4 novembre 2016) e ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna nei confronti di Lombardi per estinzione del reato.
Norme richiamate
art. 133 cod. pen.
La Corte territoriale ha esercitato il potere discrezionale previsto dall'art. 133 per valutare le circostanze attenuanti generiche, motivando in modo congruo il rifiuto delle attenuanti alla luce dei precedenti specifici dell'imputata; la Cassazione ha ritenuto tale apprezzamento inattaccabile per genericità del ricorso.
art. 350, comma 7, cod. proc. pen.
La norma limita l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona sottoposta ad indagini al solo dibattimento, consentendo in linea di principio l'utilizzo nel rito abbreviato delle dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria; tuttavia la Corte osserva che vanno distinte le dichiarazioni "spontanee" da quelle rese "a precisa richiesta" degli operanti, specie se rese in assenza del difensore.
art. 157 cod. pen.
Norma richiamata ai fini del calcolo della prescrizione; la Corte ha tenuto conto delle interruzioni e delle eventuali sospensioni (che nel caso non risultano) per determinare la scadenza del termine prescrizionale.
art. 161 cod. pen.
Richiamata unitamente all'art. 157 per il calcolo dei termini di prescrizione; la Corte ha applicato le regole vigenti per stabilire che il termine prescrizionale era spirato il 4 maggio 2024.
art. 616 cod. proc. pen.
La norma è stata richiamata per l'effetto processuale conseguente all'inammissibilità del ricorso di Battisti, con condanna alle spese processuali.
Massime di principio
- La valutazione delle circostanze attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice: per renderla censurabile in cassazione è necessario un motivo specifico e puntuale che dimostri illogicità o manifesta incongruenza della motivazione; censure generiche vengono dichiarate inammissibili.
- Nel rito abbreviato le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria possono essere utilizzate se si tratta di dichiarazioni spontanee (art. 350, comma 7 c.p.p.), ma è necessario verificare la reale spontaneità: dichiarazioni rese "a precisa richiesta" degli operanti e rese in assenza del difensore possono integrare profili di inutilizzabilità o comunque incertezza sulla utilizzabilità.
- La prescrizione estingue il reato anche se la condanna in sede di appello è stata confermata, e se il termine prescrizionale è spirato la Cassazione può annullare senza rinvio la sentenza per estinzione del reato; il calcolo della prescrizione richiede attenzione a interruzioni e sospensioni (artt. 157 e 161 c.p.).
- Ricorsi formulati in modo generico o manifestamente infondato possono comportare sanzioni pecuniarie a carico del difensore o della parte (condanna alle spese e pagamento in favore della Cassa delle ammende), soprattutto quando ravvisabile colpa nell'impugnazione.
- In presenza di dichiara-zioni rese senza difensore, conviene analizzare il verbale per verificare se si tratti di risposte spontanee o di risposte sollecitate: la qualificazione è cruciale per la loro ammissibilità nel giudizio abbreviato.
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