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Circolare

Circolare numero 89 del 24-05-2016

Il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 16/II/2016, adottato il 3 febbraio 2016, rettificato dal decreto direttoriale n. 79, adottato in data 8 aprile 2016, prevede un incentivo per l’assunzione dei giovani che abbiano svolto o che stiano svolgendo un tirocinio extracurriculare finanziato nell’ambito del Programma Garanzia Giovani. L’incentivo è riconoscibile per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° marzo 2016 al 31 dicembre 2016 riguardanti lavoratori che abbiano avviato e/o concluso un tirocinio extracurriculare entro il 31 gennaio 2016, nei limiti delle risorse specificamente stanziate.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra il nuovo incentivo introdotto dal Ministero del Lavoro per favorire la trasformazione dei tirocini extracurriculari del Programma Garanzia Giovani in rapporti di lavoro. Definisce i datori di lavoro beneficiari, i lavoratori interessati, le tipologie contrattuali ammesse, la misura del bonus e le condizioni di spettanza, inclusi i vincoli sugli aiuti di Stato e il coordinamento con altri incentivi. Descrive inoltre il procedimento telematico di ammissione e le modalità di fruizione tramite UniEmens o DMAG, con le relative istruzioni contabili.

Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini (Garanzia Giovani)

Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini

La circolare disciplina il nuovo incentivo introdotto nell’ambito del Programma Garanzia Giovani per favorire la trasformazione dei tirocini extracurriculari in rapporti di lavoro. Vengono definiti ambito di applicazione, soggetti beneficiari, rapporti agevolabili, misura del bonus, condizioni di spettanza, coordinamento con altri aiuti e modalità operative di ammissione e fruizione.

Finalità e ambito territoriale

Il Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini è stato istituito dal decreto direttoriale 3 febbraio 2016 n. 16/II/2016, poi rettificato dal decreto direttoriale 8 aprile 2016 n. 79/II/2016, con l’obiettivo di promuovere la stabilizzazione dei tirocini extracurriculari in rapporti di lavoro. L’agevolazione si applica alle assunzioni effettuate nell’intero territorio nazionale, con esclusione delle assunzioni con sede di lavoro nella Provincia di Bolzano. La circolare precisa inoltre che possono accedervi anche i datori di lavoro situati in Regioni nelle quali il bonus occupazionale ordinario non sia stato attivato.

Datori di lavoro beneficiari

L’incentivo può essere riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori. Non sono previste limitazioni soggettive ulteriori rispetto a quelle stabilite dalla disciplina generale degli incentivi e dalle condizioni specifiche della misura.

Lavoratori interessati

Il beneficio spetta per l’assunzione di giovani che, all’inizio del tirocinio extracurriculare finanziato nell’ambito di Garanzia Giovani, fossero in possesso del requisito di NEET, cioè non inseriti in un percorso di studi e non occupati. La misura si applica sia se il tirocinio sia stato svolto presso il medesimo datore di lavoro sia se sia stato svolto presso altro soggetto.

Rapporti di lavoro agevolati

Sono incentivati:

  • le assunzioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
  • i rapporti di apprendistato professionalizzante;
  • i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.

L’agevolazione è riconoscibile anche in caso di rapporto a tempo parziale, purché l’orario concordato sia almeno pari al 60% dell’orario normale.

Non spettano invece il beneficio:

  • per il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
  • per il contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca;
  • per il lavoro domestico, intermittente e accessorio.

La circolare chiarisce inoltre che il beneficio può essere riconosciuto una sola volta per il medesimo lavoratore: una volta concesso, non è possibile rilasciare nuove autorizzazioni per ulteriori assunzioni dello stesso giovane da parte del medesimo o di altro datore di lavoro. Non è quindi possibile ottenere il Super Bonus per un giovane per il quale sia già stato fruito il bonus ordinario.

Termine di applicazione

L’incentivo può essere concesso per le assunzioni effettuate tra il 1° marzo 2016 e il 31 dicembre 2016, con riferimento a lavoratori che abbiano avviato e/o concluso un tirocinio extracurriculare entro il 31 gennaio 2016.

Apprendistato professionalizzante

Per i rapporti di apprendistato professionalizzante la circolare richiama l’art. 44 del d.lgs. 81/2015, che consente l’assunzione di soggetti tra 18 e 29 anni, elevando la soglia a 17 anni per chi sia già in possesso di una qualifica professionale ai sensi del d.lgs. 226/2005. Si ricorda che la durata e le modalità della formazione sono rimesse alla contrattazione collettiva e che la durata formativa non può superare tre anni, ovvero cinque per i profili artigiani individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Per tale tipologia contrattuale:

  • il Super Bonus è pari a quello previsto per il tempo indeterminato se il rapporto dura almeno 12 mesi;
  • se il periodo formativo inizialmente concordato è inferiore a 12 mesi, l’importo complessivo è ridotto proporzionalmente.

La circolare riporta due esempi applicativi: un apprendistato di 13 mesi dà diritto a 9.000 euro; un apprendistato di 6 mesi dà diritto a 4.500 euro.

Misura dell’incentivo e criteri di determinazione

Le risorse disponibili sono pari a 50 milioni di euro. L’importo del bonus dipende dalla classe di profilazione attribuita al giovane al momento dell’iscrizione al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”:

  • classe 1, bassa: 3.000 euro;
  • classe 2, media: 6.000 euro;
  • classe 3, alta: 9.000 euro;
  • classe 4, molto alta: 12.000 euro.

L’incentivo è fruibile in 12 quote mensili di pari importo e, se il rapporto si conclude anticipatamente, va proporzionato alla durata effettiva. In caso di rapporto a tempo parziale, l’importo è ridotto in misura proporzionale all’orario part-time rispetto all’orario normale.

La concessione avviene secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze.

Condizioni di spettanza

Il beneficio è subordinato alla regolarità prevista dall’art. 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, con riferimento a:

  • adempimento degli obblighi contributivi;
  • osservanza delle norme a tutela delle condizioni di lavoro;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, se sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.

Si applicano inoltre i principi generali sugli incentivi all’occupazione dell’art. 31 del d.lgs. 150/2015. La circolare richiama, in particolare, che il bonus non spetta:

  • se l’assunzione è effettuata in attuazione di un obbligo preesistente;
  • se viola un diritto di precedenza alla riassunzione;
  • se presso il datore di lavoro o l’utilizzatore somministrante sono in corso sospensioni per crisi o riorganizzazione, salvo assunzioni a diverso livello o in unità produttive diverse;
  • se riguarda lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti da datori di lavoro collegati o con assetti proprietari coincidenti;
  • in caso di tardiva comunicazione telematica obbligatoria, limitatamente alla quota di incentivo riferita al periodo tra decorrenza del rapporto e data della comunicazione.

La circolare richiama anche il principio di cumulo dei periodi di attività svolti dal lavoratore, subordinato o somministrato, ai fini del diritto e della durata degli incentivi.

Compatibilità con la normativa sugli aiuti di Stato

Il Super Bonus può essere fruito nel rispetto del regolamento UE n. 1407/2013 in materia di aiuti de minimis oppure, in alternativa, oltre tali limiti se l’assunzione determina un incremento occupazionale netto ai sensi del regolamento UE n. 651/2014.

Per i giovani registrati al Programma con età compresa tra 16 e 24 anni, la fruizione oltre il de minimis è possibile se l’assunzione comporta un incremento occupazionale netto.

Per i giovani di età compresa tra 25 e 29 anni, oltre all’incremento occupazionale netto deve essere presente almeno una delle seguenti condizioni:

  • assenza di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • mancanza di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di qualifica/diploma di istruzione e formazione professionale, oppure completamento della formazione a tempo pieno da non più di due anni senza aver ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
  • occupazione in professioni o settori con tasso di disparità uomo-donna superiore di almeno il 25% alla media nazionale, e appartenenza al genere sottorappresentato.

L’incremento occupazionale netto è definito come aumento del numero di dipendenti rispetto alla media di un periodo di riferimento, al netto dei posti di lavoro soppressi. La circolare precisa che il calcolo avviene in unità di lavoro annuo (ULA) e che il requisito deve essere verificato in concreto per ciascuna assunzione agevolata.

Il mantenimento dell’incremento è richiesto per ogni mese di vigenza dell’incentivo: se viene meno, si perde il beneficio per il mese interessato; se successivamente si ripristina, la fruizione riprende dal mese del ripristino senza recupero delle quote perse.

Non si considera impedito l’incremento occupazionale nei casi di:

  • dimissioni volontarie;
  • invalidità;
  • pensionamento per raggiunti limiti d’età;
  • riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
  • licenziamento per giusta causa.

In caso di cessazioni anticipate per ragioni diverse, occorre ricalcolare il numero medio di ULA presunte per i dodici mesi successivi all’assunzione. La base di computo comprende i lavoratori a tempo determinato e indeterminato; il sostituto non va computato, mentre va computato il lavoratore sostituito.

Coordinamento con altri incentivi

L’incentivo è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva non selettivi rispetto a datori di lavoro o lavoratori. È inoltre cumulabile con incentivi selettivi nei limiti del 50% dei costi salariali, intesi come retribuzione lorda e contribuzione dovuta, inclusi oneri previdenziali e assistenziali.

La circolare evidenzia in particolare la cumulabilità senza limitazioni con l’esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato del 2016 previsto dalla legge 208/2015. Tra gli incentivi selettivi cumulabili nei limiti indicati vengono richiamati:

  • l’incentivo per l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, o da almeno 6 mesi se residenti in aree svantaggiate o occupate in settori caratterizzati da disparità di genere;
  • l’incentivo per l’assunzione di giovani genitori;
  • l’incentivo per l’assunzione di beneficiari di NASpI;
  • l’incentivo all’assunzione di apprendisti per i datori di lavoro con non più di nove addetti.

Procedimento di ammissione

Il datore di lavoro deve presentare all’INPS una domanda preliminare di ammissione tramite il modulo on line "GAGI" disponibile nell’applicazione DiResCo. L’INPS, di regola entro il giorno successivo:

  • verifica presso gli archivi del Ministero del Lavoro l’avvio del tirocinio entro il 31 gennaio 2016 e l’iscrizione al programma Garanzia Giovani;
  • individua la classe di profilazione del giovane;
  • determina l’importo spettante;
  • verifica la disponibilità residua delle risorse.

In caso di disponibilità, l’INPS comunica telematicamente la prenotazione dell’importo. Se l’istanza è inizialmente respinta per carenza di fondi, resta valida per 30 giorni mantenendo la priorità originaria; se le risorse si liberano entro tale termine, l’istanza viene accolta automaticamente. Trascorsi 30 giorni, perde efficacia e va ripresentata.

La circolare precisa che, se il giovane non è stato cancellato dal Programma dopo il tirocinio, il datore di lavoro beneficia del Super Bonus sulla base della classe di profilazione originaria; se invece il giovane si è cancellato e poi reinscritto, si considera la nuova profilazione. Se dalla verifica ministeriale emerge l’assenza dei requisiti per il Super Bonus, l’INPS può comunque riconoscere in via residuale il bonus ordinario, ove ne ricorrano i presupposti.

Conferma dell’assunzione e controlli

Dopo la prenotazione positiva, il datore di lavoro deve effettuare l’assunzione entro 7 giorni lavorativi dalla comunicazione INPS, se non già eseguita, e deve comunicarne l’avvenuta instaurazione entro 14 giorni lavorativi chiedendo la conferma della prenotazione. Tale comunicazione costituisce domanda definitiva di ammissione al beneficio.

La circolare raccomanda coerenza tra istanza e comunicazioni obbligatorie Unilav/Unisomm. Devono coincidere, in particolare:

  • il codice fiscale del datore di lavoro;
  • la tipologia dell’evento;
  • il codice fiscale del lavoratore.

L’INPS effettua controlli automatizzati sui requisiti e può attribuire esito positivo o negativo, riservandosi inoltre controlli successivi sulla sussistenza dei presupposti dell’incentivo.

Fruizione tramite UniEmens

Per i datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens, il beneficio si fruisce mediante conguaglio sulle denunce contributive. A decorrere dalla competenza maggio 2016, per i bonus fruiti nei limiti del de minimis devono essere utilizzati i codici e le causali specificate dalla circolare, con indicazione dell’importo mensile e, per i periodi pregressi, dell’eventuale arretrato riferito ai mesi di marzo e aprile 2016.

Per gli incentivi fruiti oltre il de minimis, sempre da maggio 2016 e in presenza dell’incremento occupazionale netto, sono previsti specifici codici distinti per il conguaglio corrente e per l’arretrato.

La restituzione di importi non spettanti deve avvenire mediante gli appositi codici causale di recupero indicati nella circolare.

Fruizione per i datori di lavoro agricoli

Per i datori di lavoro agricoli, il beneficio è fruibile a decorrere dalla denuncia DMAG di competenza del II trimestre 2016. Sono istituiti due codici di autorizzazione, uno per il bonus nei limiti de minimis e uno per quello oltre i limiti. Il codice viene attribuito automaticamente alla posizione aziendale in sede di esito positivo della domanda definitiva.

Nelle denunce DMAG principali o sostitutive relative al lavoratore agevolato, il datore di lavoro deve indicare il tipo retribuzione, il codice di autorizzazione e l’importo dell’incentivo. Per i periodi pregressi già denunciati, la fruizione avviene tramite DMAG di variazione. Anche in questo caso la denuncia è sottoposta a verifica di coerenza e gli eventuali eccedenze possono essere compensate previa apposita istanza telematica.

Istruzioni contabili

La circolare afferma che l’incentivo è a carico dello Stato e istituisce nuovi conti contabili per la rilevazione degli oneri, distinti tra agevolazioni fruite nei limiti del de minimis e agevolazioni fruiti oltre tali limiti. Sono previsti anche conti specifici per i recuperi di incentivi indebitamente fruiti. Le somme esposte nei flussi UniEmens o nelle denunce DMAG sono imputate ai conti di riferimento secondo le modalità descritte, mentre la Direzione generale cura i rapporti finanziari con lo Stato per il rimborso degli oneri sostenuti.

Punti principali

Ambito dell’incentivo e destinatari

L’incentivo, denominato "Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini", è stato introdotto nell’ambito di Garanzia Giovani per promuovere l’assunzione di giovani che abbiano svolto o stiano svolgendo un tirocinio extracurriculare. Può essere riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ed è applicabile su tutto il territorio nazionale salvo le assunzioni con sede di lavoro nella Provincia di Bolzano.

Lavoratori e rapporti incentivati

Il beneficio spetta per giovani che, all’inizio del tirocinio extracurriculare finanziato da Garanzia Giovani, erano NEET. Sono agevolate le assunzioni a tempo indeterminato, anche in somministrazione, i rapporti di apprendistato professionalizzante e i rapporti instaurati in attuazione del vincolo associativo con cooperativa di lavoro. È ammesso anche il part-time purché pari almeno al 60% dell’orario normale. Sono esclusi alcuni contratti, tra cui apprendistato per qualifica e diploma, apprendistato di alta formazione e ricerca, lavoro domestico, intermittente e accessorio.

Misura, limiti temporali e importi

L’agevolazione è riconoscibile per assunzioni effettuate dal 1° marzo 2016 al 31 dicembre 2016, riferite a tirocini avviati e/o conclusi entro il 31 gennaio 2016. L’importo dipende dalla classe di profilazione del giovane: 3.000 euro, 6.000 euro, 9.000 euro o 12.000 euro per rapporto a tempo indeterminato, con fruizione in 12 quote mensili. Per l’apprendistato professionalizzante il bonus segue la misura del tempo indeterminato se il rapporto dura almeno 12 mesi, mentre è ridotto proporzionalmente se la durata inizialmente pattuita è inferiore.

Condizioni di spettanza e regole generali

La fruizione è subordinata alla regolarità contributiva e al rispetto della normativa sul lavoro, oltre che dei contratti collettivi applicabili. Si applicano i principi generali sugli incentivi all’occupazione dell’art. 31 del d.lgs. 150/2015: esclusione in caso di obbligo preesistente, violazione del diritto di precedenza, sospensioni dal lavoro per crisi o riorganizzazione aziendale, assunzione di lavoratori licenziati da soggetti collegati nei sei mesi precedenti e tardiva comunicazione obbligatoria, che comporta la perdita della quota di incentivo riferita al periodo interessato.

Aiuti di Stato, incremento occupazionale e cumulabilità

Il bonus può essere fruito nei limiti del regime de minimis oppure, oltre tali limiti, se l’assunzione determina un incremento occupazionale netto. Per i giovani 16-24enni è sufficiente l’incremento occupazionale; per i 25-29enni servono anche ulteriori condizioni soggettive previste dal regolamento UE 651/2014. L’incentivo è cumulabile con altri incentivi non selettivi e, se selettivo, nei limiti del 50% dei costi salariali. È richiamata, tra le altre, la cumulabilità senza limiti con l’esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato del 2016.

Procedura di ammissione e fruizione

Il datore di lavoro deve presentare domanda preliminare all’INPS tramite il modulo on line "GAGI" su DiResCo. L’INPS verifica requisiti, classe di profilazione e disponibilità delle risorse, prenotando l’importo; la prenotazione resta valida 30 giorni se inizialmente respinta per carenza fondi. Dopo l’accoglimento, l’assunzione va effettuata entro 7 giorni lavorativi e confermata entro 14 giorni lavorativi, a pena di decadenza. Il beneficio è poi fruito in 12 quote mensili tramite conguaglio UniEmens o DMAG.

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