Cassazione Penale, Ordinanza n. 14163/2025 del 10/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il detenuto ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma che aveva rigettato il reclamo contro il decreto ministeriale di proroga del regime detentivo speciale ex art. 41-bis ord. pen. Il ricorrente, tramite difensore, ha dedotto cumulativamente vizi di violazione di legge e di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., in relazione agli artt. 41-bis ord. pen. e 416-bis, comma 2, c.p. La sentenza riferisce che il detenuto era ristretto per associazione e delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, plurime violazioni dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 e ulteriori delitti (estorsione, ricettazione, trasferimento fraudolento di valori, tentato incendio, violazioni in materia di armi) commessi tra il 2018 e il 2023. La censura sosteneva, in sostanza, l'assenza dei presupposti per la proroga del 41-bis e contestava la motivazione del giudice di sorveglianza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, ai fini della proroga del regime detentivo differenziato, non sia richiesta la prova certa del collegamento con un'associazione criminale, essendo sufficiente una ragionevole probabilità fondata sugli elementi acquisiti. Ha inoltre rilevato che il Tribunale di sorveglianza aveva motivato in modo ampio sullo spessore criminale del detenuto, sul suo presunto ruolo di vertice nell'organizzazione, sulle captazioni telefoniche e ambientali e sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, nonché sulla recente operazione che confermava l'operatività del clan. La doglianza del ricorrente mirava invece a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 41-bis ord. pen.
La proroga del regime detentivo speciale presuppone la ragionevole probabilità della persistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva; non è necessaria una prova in termini di certezza.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
È richiamato come parametro di ricorso per dedurre violazione di legge; nel caso concreto la censura è stata ritenuta inammissibile perché in realtà mirava a contestare la motivazione e a ottenere una rivalutazione del merito.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
È richiamato come parametro di ricorso per vizio di motivazione; la Corte osserva che la doglianza si risolveva in una richiesta di rilettura degli atti non consentita in cassazione.
art. 416-bis, comma 2, c.p.
È evocato nel ricorso in relazione ai collegamenti con l'associazione criminale, quale parametro di riferimento per valutare la pericolosità e l'appartenenza al contesto associativo.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero.
Massime di principio
- Per la proroga del regime detentivo speciale ex art. 41-bis ord. pen. non occorre la dimostrazione certa dei collegamenti con l'associazione criminale, essendo sufficiente che tali collegamenti possano essere ragionevolmente ritenuti probabili sulla base degli elementi acquisiti.
- In sede di legittimità, la censura che formalmente denuncia violazione di legge o vizio motivazionale è inammissibile quando, in realtà, mira a ottenere una rivalutazione del compendio indiziario e delle risultanze di merito.
- La motivazione del giudice di sorveglianza sulla proroga del 41-bis è adeguata se valorizza elementi convergenti e attuali, quali captazioni, dichiarazioni di collaboratori di giustizia, ruolo apicale del detenuto e persistenza operativa del sodalizio.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di esonero, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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