Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 06851/2023 del 07/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguardava un’istanza di rimborso dell’IMU versata per gli anni 2013-2016 su immobili di proprietà della società ricorrente, che risultavano occupati abusivamente da terzi. A fronte del silenzio-rifiuto del Comune sull’istanza di rimborso, la società aveva proposto ricorso dinanzi al giudice tributario; il ricorso veniva rigettato in primo grado e l’appello veniva respinto dalla Commissione tributaria regionale. La società proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, ma nel corso del giudizio di legittimità depositava istanza di rinuncia al ricorso perché la controversia era stata definita con il Comune; il Comune aderiva alla rinuncia.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla società ricorrente, con adesione del Comune controricorrente, e ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha anche precisato che non sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato, richiamando la funzione sanzionatoria della relativa norma e l’inapplicabilità del meccanismo nei casi di sopravvenuta inammissibilità/estinzione del giudizio.

Norme richiamate

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    art. 13, comma1 - quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228

    La norma sul raddoppio dell’ulteriore contributo unificato ha natura sanzionatoria e mira a scoraggiare impugnazioni dilatorie o pretestuose; perciò non si applica nelle ipotesi di sopravvenuta inammissibilità/estinzione del giudizio.

  • legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228

    Ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 relativo all’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente rinuncia al ricorso per cassazione e la controparte aderisce, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
  • In caso di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia concordata tra le parti, le spese possono essere integralmente compensate ove vi sia accordo tra ricorrente e resistente.
  • Il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato ha funzione sanzionatoria contro impugnazioni dilatorie o pretestuose e non opera quando l’esito processuale sia determinato da una sopravvenuta definizione/estinzione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.