Cassazione Civile, Ordinanza n. 06851/2023 del 07/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguardava un’istanza di rimborso dell’IMU versata per gli anni 2013-2016 su immobili di proprietà della società ricorrente, che risultavano occupati abusivamente da terzi. A fronte del silenzio-rifiuto del Comune sull’istanza di rimborso, la società aveva proposto ricorso dinanzi al giudice tributario; il ricorso veniva rigettato in primo grado e l’appello veniva respinto dalla Commissione tributaria regionale. La società proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, ma nel corso del giudizio di legittimità depositava istanza di rinuncia al ricorso perché la controversia era stata definita con il Comune; il Comune aderiva alla rinuncia.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla società ricorrente, con adesione del Comune controricorrente, e ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha anche precisato che non sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato, richiamando la funzione sanzionatoria della relativa norma e l’inapplicabilità del meccanismo nei casi di sopravvenuta inammissibilità/estinzione del giudizio.
Norme richiamate
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
art. 13, comma1 - quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
La norma sul raddoppio dell’ulteriore contributo unificato ha natura sanzionatoria e mira a scoraggiare impugnazioni dilatorie o pretestuose; perciò non si applica nelle ipotesi di sopravvenuta inammissibilità/estinzione del giudizio.
legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 relativo all’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Quando il ricorrente rinuncia al ricorso per cassazione e la controparte aderisce, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
- In caso di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia concordata tra le parti, le spese possono essere integralmente compensate ove vi sia accordo tra ricorrente e resistente.
- Il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato ha funzione sanzionatoria contro impugnazioni dilatorie o pretestuose e non opera quando l’esito processuale sia determinato da una sopravvenuta definizione/estinzione del giudizio.
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