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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4535/2023 del 02/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso articolato in due motivi. 1) Errata qualificazione del fatto: il ricorrente sostiene che il fatto (tentativo di impossessarsi di una bicicletta in un cortile/parcheggio condominiale) dovesse essere qualificato come tentato furto semplice ai sensi degli artt. 56 e 624 c.p., poiché il cortile era accessibile a visitatori e non caratterizzato da riservatezza tale da costituire pertinenza di privata dimora. 2) Contestazione dell'applicazione della recidiva ai sensi dell'art. 99 c.p., comma 4: il ricorrente deduce che i precedenti sono remote nel tempo e il fatto nuovo non dimostra accresciuta capacità criminale, essendo stato commesso con modalità che denotano sprovvedutezza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza del primo motivo e per natura di riesame di merito del secondo. Sul primo punto la Corte di appello era corretta nel ritenere il cortile come pertinenza di privata dimora: il cortile era destinato a servizio delle abitazioni, vi si svolgevano atti di vita privata non occasionali (custodia di oggetti, bici, bidoni, ecc.) e l'accesso era precluso agli estranei mediante un cancello azionabile solo da soggetti legittimati. Pertanto la qualificazione come tentato furto in abitazione (art. 624-bis c.p.) è conforme alla giurisprudenza consolidata. Sul secondo punto non è stata ravvisata alcuna manifesta illogicità della motivazione circa l'applicazione della recidiva e la censura costituiva mero sindacato di merito. Conseguentemente il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p. (tentativo)

    Rilevato come norma richiamata dal ricorrente per sostenere la configurabilità del tentativo; la Corte ha ritenuto che il profilo del tentativo non fosse controverso, ma la qualificazione del luogo determinava la sussistenza del furto in abitazione (art. 624-bis) anziché del furto semplice (art. 624).

  • art. 624 c.p. (furto)

    Richiamato dal ricorrente come base per la riqualificazione in furto semplice; la Corte ha ritenuto prevalente la qualificazione come furto in pertinenza di privata dimora (art. 624-bis) alla luce dell'accessibilità limitata e della destinazione del cortile.

  • art. 624-bis c.p. (furto in abitazione / pertinenza di privata dimora)

    La Corte ha interpretato questa norma in senso estensivo rispetto alla pertinenza: è sufficiente che il luogo sia destinato al servizio delle abitazioni e non sia aperto al pubblico o accessibile ai terzi senza consenso del titolare; pertanto il cortile condominiale recintato e ad uso dei condomini integra la pertinenza di privata dimora.

  • art. 99 c.p., comma 4 (recidiva)

    La Corte ha ritenuto legittima l'applicazione della recidiva reiterata specifica e infraquinquennale sulla base dei precedenti dell'imputato; la censura del ricorrente sulle modalità valutative dei precedenti è stata respinta come sindacato di merito non ammissibile in sede di legittimità.

  • art. 616 c.p.p. (contributo alla Cassa delle ammende)

    Norma procedurale applicata per condannare il ricorrente al versamento di una somma alla Cassa delle ammende a fronte dell'inammissibilità del ricorso.

  • Giurisprudenza delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico)

    Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076

    Richiamata come principio secondo cui luogo di privata dimora comprende qualsiasi area in cui si compiono non occasionalmente atti di vita privata e non aperta al pubblico; la Corte ha applicato tale principio per qualificare il cortile condominiale come pertinenza della privata dimora.

Massime di principio

  • Un'area esterna (cortile, garage, deposito) può costituire "pertinenza di privata dimora" anche se non abitata, purché sia destinata in modo non occasionale a servizio delle abitazioni e non sia accessibile al pubblico senza consenso dei titolari.
  • La presenza di bidoni o la possibilità teorica di accesso di visitatori non esclude di per sé la pertinenza: rilevano la destinazione d'uso effettiva e le concrete misure di limitazione dell'accesso (es. cancello chiuso, sistema di apertura riservato).
  • La ricostruzione della sussistenza della pertinenza e la qualificazione del reato hanno carattere di valutazione di fatto e di diritto che la Cassazione sindaca solo nei limiti della manifesta illogicità o violazione di norme; la semplice divergenza interpretativa non basta per l'ammissibilità del ricorso.
  • La contestazione dell'applicazione della recidiva richiede più della mera affermazione della distanza temporale dei precedenti: bisogna dimostrare specifiche vizi di motivazione o errori di diritto, altrimenti la censura è inevadibile come sindacato di merito.
  • In procedimenti di legittimità, le censure che mirano a una rivalutazione della prova o della valutazione equitativa delle circostanze attenuanti/recidiva sono, di norma, inammissibili.

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