Salta al contenuto
Sentenza

Tribunale, Sentenza T-619/24

Judgment of the General Court (First Chamber) of 14 January 2026. — Kimpton Hotel & Restaurant Group LLC v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Applications for the EU word marks Kimkom and Kimsum – Earlier EU word mark KIMPTON – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Similarity of the services – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Cases T-619/24 and T-621/24

Giurisprudenza europea62024TJ0619

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha esaminato due ricorsi contro decisioni della commissione di ricorso EUIPO in materia di opposizione tra i marchi "Kimkom" e "Kimsum" e il marchio anteriore "KIMPTON". Ha ritenuto che i servizi di "elderly care facilities" fossero, in sostanza, identici ai "retirement home services" e che la commissione di ricorso avesse quindi errato nel valutarne la similarità con i servizi del marchio anteriore. Di conseguenza, ha annullato parzialmente le decisioni e le ha riformate, accogliendo l’opposizione anche per tali servizi e respingendo le domande di registrazione in quella parte.

Marchio UE – opposizione contro le domande "Kimkom" e "Kimsum" sulla base del marchio anteriore "KIMPTON": erronea valutazione della similarità/identità dei servizi di assistenza agli anziani e conseguente rischio di confusione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001

La questione giuridica

Se la commissione di ricorso avesse erroneamente escluso il rischio di confusione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, per i servizi di "elderly care facilities" coperti dalle domande "Kimkom" e "Kimsum", in particolare: (i) se tali servizi dovessero essere intesi come servizi distinti e/o come coincidenti con i "retirement home services"; (ii) se fosse corretto attribuire loro un grado di similarità diverso rispetto ai servizi del marchio anteriore, nonostante l’identità sostanziale di contenuto e finalità.

Principio di diritto

Quando i servizi coperti dalla domanda di marchio e quelli del marchio anteriore, pur formulati con termini diversi, coincidono nella sostanza per destinatari, finalità e contenuto, essi devono essere qualificati come identici ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001. Il Tribunale può quindi annullare e, se gli elementi di fatto e di diritto sono sufficienti, riformare la decisione della commissione di ricorso, dichiarando sussistente il rischio di confusione anche per i servizi di "elderly care facilities"; nel caso di specie, le domande "Kimkom" e "Kimsum" dovevano essere respinte per tali servizi.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 68, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Classificazione di Nizza, classe 43

Marchio UE – opposizione contro le domande "Kimkom" e "Kimsum" sulla base del marchio anteriore "KIMPTON"

La sentenza riguarda due ricorsi proposti avverso decisioni della prima commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di marchi dell’Unione. Il Tribunale si pronuncia sul rischio di confusione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, con particolare riferimento ai servizi di classe 43 relativi all’assistenza agli anziani.

Parti e contesto procedurale

La ricorrente è Kimpton Hotel & Restaurant Group LLC, titolare del marchio anteriore verbale "KIMPTON". Il convenuto è l’EUIPO; davanti alla commissione di ricorso era parte richiedente Kamstar GmbH, che aveva depositato le domande di registrazione dei marchi verbali "Kimkom" e "Kimsum". Il Tribunale ha riunito le cause T‑619/24 e T‑621/24 ai fini della sentenza.

Fatti rilevanti

Kamstar aveva chiesto la registrazione di due marchi dell’Unione per servizi di classe 43. Per "Kimkom" la lista comprendeva, tra l’altro, hotel, ristoranti, prenotazioni alberghiere e servizi per case di riposo, case per anziani, asili nido e centri di assistenza diurna. Per "Kimsum" erano indicati, tra l’altro, servizi di ristorazione, hotel, prenotazioni alberghiere, resort hotel, bar e strutture per l’infanzia e per anziani.

Kimpton Hotel & Restaurant Group aveva presentato opposizione sulla base del marchio anteriore "KIMPTON", registrato per servizi in classe 43 comprendenti hotel, resort hotel, alloggio temporaneo, ristorazione, bar, prenotazioni alberghiere, servizi di catering e servizi connessi all’ospitalità. La divisione di opposizione aveva respinto l’opposizione; la commissione di ricorso l’aveva invece accolta in parte.

Oggetto della controversia

La controversia verteva soprattutto sui servizi di "day-care and elderly care facilities" / "nurseries, day-care and elderly care facilities". La commissione di ricorso aveva ritenuto che, per tali servizi, la somiglianza con i servizi del marchio anteriore fosse al massimo bassa e che, dato l’elevato livello di attenzione del pubblico pertinente, non vi fosse rischio di confusione. Al contrario, aveva riconosciuto il rischio di confusione per i servizi identici o molto simili al marchio anteriore.

Quadro normativo richiamato

Il Tribunale richiama in particolare:

  • l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001;
  • l’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001, relativo al potere del Tribunale di annullare e riformare le decisioni EUIPO;
  • l’articolo 263 TFUE, base del ricorso di annullamento;
  • l’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale;
  • l’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento di procedura, per la riunione delle cause.

Ragionamento sulla ricevibilità e sull’oggetto della domanda di riforma

Il Tribunale osserva che una domanda di riforma presuppone necessariamente la possibilità di annullamento, perché la riforma può operare solo se il giudice è chiamato anche a eliminare la parte illegittima della decisione impugnata. Nel caso di specie, benché la ricorrente avesse formalmente chiesto soprattutto la riforma parziale, il Tribunale ha interpretato il ricorso come contenente anche una domanda di annullamento parziale, deducibile dal motivo unico di violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b).

Valutazione del rischio di confusione

Il Tribunale ricorda che il rischio di confusione va valutato globalmente, tenendo conto dell’interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei servizi. Nel caso concreto, le valutazioni della commissione di ricorso circa i segni non erano contestate: i marchi "Kimkom" e "Kimsum" presentavano una somiglianza visiva media con "KIMPTON"; la somiglianza fonetica era alta per "Kimkom" e media per "Kimsum"; non era possibile un confronto concettuale, essendo i segni privi di significato. Anche il livello di attenzione del pubblico rilevante per i servizi di assistenza agli anziani era considerato elevato.

Interpretazione dei servizi di "elderly care facilities"

Una questione preliminare centrale era se l’espressione "day-care and elderly care facilities" dovesse essere intesa come un unico servizio indivisibile oppure come due servizi distinti. Il Tribunale conclude per la seconda soluzione: sia nella versione inglese sia in quella tedesca delle domande di marchio, la formulazione separa nettamente i servizi diurni da quelli per anziani. Pertanto, l’azione è stata circoscritta ai soli servizi di "elderly care facilities", in quanto la ricorrente aveva rinunciato a contestare i servizi di day-care se considerati distinti.

Il Tribunale precisa inoltre che i servizi di "elderly care facilities" non sono limitati alla sola assistenza diurna, ma comprendono anche assistenza notturna. Non emergeva dagli atti alcun elemento per restringerne il contenuto ai soli servizi diurni.

Confronto tra "elderly care facilities" e "retirement home services"

Sul punto decisivo, il Tribunale ritiene che i servizi di "elderly care facilities" e quelli di "retirement home services" siano identici. Entrambi si rivolgono alla stessa categoria di persone anziane non autosufficienti e perseguono la medesima finalità: fornire, in varie forme, accoglienza, assistenza e supporto nella vita quotidiana. Il fatto che la formulazione usata nelle domande di marchio sia stata generata tramite lo strumento TMclass dell’EUIPO non muta la sostanza del contenuto del servizio.

Il Tribunale evidenzia che la commissione di ricorso aveva riconosciuto l’identità tra i "retirement home services" delle domande e i più ampi servizi di "provision of accommodation" del marchio anteriore, ma aveva trattato diversamente i servizi di "elderly care facilities" rispetto ai "resort hotel services" del marchio anteriore. Tale differenziazione è stata ritenuta erronea, perché i servizi di "elderly care facilities" e i "retirement home services" delle domande coincidono nella sostanza e non presentano differenze sostanziali.

Errore della commissione di ricorso e conseguenze

Poiché i servizi di "elderly care facilities" avrebbero dovuto essere considerati identici ai "retirement home services", e questi ultimi erano già stati ricondotti ai servizi coperti dal marchio anteriore, il Tribunale conclude che la commissione di ricorso ha commesso un errore di valutazione nella qualificazione del grado di somiglianza. Per tale motivo, annulla le decisioni impugnate nella parte in cui respingevano le opposizioni quanto ai servizi di "elderly care facilities".

Riforma delle decisioni e dispositivo

Il Tribunale esercita anche il potere di riforma ex articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001. Poiché la commissione di ricorso si era già pronunciata su tale punto e il fascicolo consentiva una decisione nel merito, il Tribunale sostituisce la valutazione dell’EUIPO: per entrambi i marchi "Kimkom" e "Kimsum", in relazione ai servizi di "elderly care facilities" sussiste un rischio di confusione per il pubblico pertinente, alla luce dell’identità dei servizi, della somiglianza visiva e fonetica dei segni e del carattere distintivo normale del marchio anteriore.

Di conseguenza, le opposizioni sono accolte anche per tali servizi e le domande di registrazione sono respinte in quella parte. L’EUIPO è inoltre condannato alle spese.

Principio affermato

Ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, servizi descritti in modo diverso devono essere considerati identici quando, per contenuto, finalità e pubblico destinatario, coincidono nella sostanza; in tal caso, se i segni presentano una somiglianza almeno media e il marchio anteriore ha capacità distintiva normale, il rischio di confusione deve essere riconosciuto anche per tali servizi. Il Tribunale può annullare e riformare la decisione EUIPO se gli elementi del fascicolo consentono di statuire direttamente sul punto.

Come è indicizzato

Materiemarchi ueopposizione alla registrazionerischio di confusioneservizi di assistenza agli anzianiservizi alberghieri e di alloggio

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.