Tribunale, Sentenza T-232/24
Judgment of the General Court (First Chamber) of 14 January 2026. — Euro Asia Cargo Private Ltd v Council of the European Union. — Common foreign and security policy – Restrictive measures adopted in view of Russia’s actions destabilising the situation in Ukraine – Prohibitions relating to dual-use goods and technology – Lists of persons, entities and bodies subject to the prohibitions – Inclusion and maintenance of the applicant’s name on the lists – Annex IV to Decision (CFSP) 2014/512 and Annex IV to Regulation (EU) No 833/2014 – Right to be heard – Obligation to state reasons – Error of assessment – Freedom to conduct a business. — Case T-232/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha confermato la legittimità delle misure restrittive adottate contro Euro Asia Cargo Private Ltd per il suo presunto ruolo nella circolazione verso la Russia di componenti elettronici destinati a usi militari. Ha escluso violazioni dell’obbligo di motivazione e del diritto di essere ascoltato, ritenendo sufficiente la motivazione contenuta negli atti e giustificato l’effetto sorpresa. Ha inoltre ritenuto non viziata da errore di valutazione la conclusione del Consiglio e ha respinto la censura relativa alla libertà di impresa.
annullamento di misure restrittive UE nei confronti di una società di trasporto, per inserimento e mantenimento nelle liste per il presunto supporto indiretto al complesso militare e industriale russo tramite componenti elettronici
La questione giuridica
Nei limiti in cui la società è stata inserita e poi mantenuta nelle liste di cui all’allegato IV della Decisione 2014/512/PESC e del Regolamento (UE) n. 833/2014, la Corte era chiamata a stabilire: se il Consiglio avesse violato l’obbligo di motivazione e il diritto di essere ascoltato; se vi fosse un errore di valutazione nell’aver ritenuto che la ricorrente commerciasse in componenti elettronici per uso del complesso militare e industriale russo, fornendogli così supporto indiretto; e se le misure incidessero in modo ingiustificato e sproporzionato sulla libertà di impresa ai sensi dell’articolo 16 della Carta.
Principio di diritto
La Corte ha respinto il ricorso: il Consiglio ha adeguatamente motivato l’inserimento della società nelle liste e non era tenuto a sentirla prima dell’adozione delle misure iniziali, trattandosi di misure restrittive che devono beneficiare dell’effetto sorpresa; inoltre, sulla base degli elementi del fascicolo, il Consiglio poteva ragionevolmente ritenere che la ricorrente, tramite servizi di transshipment e indicazione nei documenti di trasporto come mittente/consignataria, avesse facilitato l’invio verso la Russia di componenti elettronici impiegati dal complesso militare e industriale russo, integrando così un supporto indiretto sufficiente ai fini delle liste. Le misure risultano anche proporzionate rispetto all’obiettivo di aumentare il costo della guerra di aggressione contro l’Ucraina e di impedire l’elusione delle restrizioni.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 29 TUE
- Articolo 215 TFUE
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 21 TUE
- Decisione 2014/512/PESC
- Regolamento (UE) n. 833/2014
- Decisione (PESC) 2024/746
- Regolamento (UE) 2024/745
- Decisione (PESC) 2024/1744
- Regolamento (UE) 2024/1745
- Decisione (PESC) 2024/2026
- Decisione (PESC) 2025/175
- Decisione (PESC) 2025/394
- Regolamento (UE) 2025/395
- Decisione (PESC) 2025/931
- Regolamento (UE) 2025/932
- Regolamento (UE) 2021/821
Misure restrittive nei confronti di Euro Asia Cargo Private Ltd
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da una società di Sri Lanka contro vari atti del Consiglio adottati nel contesto delle misure restrittive dell’Unione in risposta alle azioni della Russia in Ucraina. Il Tribunale ha esaminato la legittimità dell’inserimento iniziale e del successivo mantenimento del nome della ricorrente nell’allegato IV della Decisione 2014/512/PESC e del Regolamento (UE) n. 833/2014.
Contesto normativo delle misure restrittive
La Decisione 2014/512/PESC e il Regolamento n. 833/2014 disciplinano, rispettivamente nell’ambito PESC e nella sua attuazione via regolamento, restrizioni relative a beni e tecnologie dual use e ad altri beni sensibili dirette a indebolire la capacità della Federazione russa di proseguire la guerra di aggressione contro l’Ucraina. Il testo richiama in particolare gli articoli 3, 3a e 3b della Decisione, nonché le disposizioni corrispondenti del regolamento, e l’allegato IV, che elenca persone, entità e organismi considerati legati al complesso militare e industriale russo o che lo sostengono.
Fatti e svolgimento del procedimento
La ricorrente è una società con sede a Colombo, attiva come general sales agent cargo e fornitore di servizi di transshipment. Con gli atti del 24 febbraio 2024 il Consiglio ha inserito il suo nome nelle liste in questione. La società ha chiesto al Consiglio la comunicazione delle prove e la cancellazione del proprio nome; il Consiglio ha poi adottato ulteriori atti nel giugno 2024, febbraio 2025 e maggio 2025, oltre alla decisione del gennaio 2025 che prorogava l’applicabilità della disciplina.
Questioni sottoposte al Tribunale
La ricorrente ha dedotto tre censure principali:
- errore di valutazione nell’affermare che essa commerciasse in componenti elettronici per uso del complesso militare e industriale russo;
- violazione dell’articolo 16 della Carta, per lesione sproporzionata della libertà di impresa;
- violazione del diritto di buona amministrazione, articolata in difetto di motivazione e violazione del diritto di essere ascoltato.
Obbligo di motivazione
Il Tribunale ha ricordato che, per gli atti che impongono misure restrittive individuali, la motivazione deve indicare non solo la base giuridica ma anche le ragioni concrete e specifiche dell’inclusione. Ha tuttavia ritenuto che, nel caso di specie, il contesto geopolitico noto alla ricorrente, il tenore delle disposizioni di principio e i considerando delle modifiche del 2024 fossero sufficienti a consentirle di comprendere che l’inclusione derivava dal commercio di componenti elettronici destinati al complesso militare e industriale russo e dal conseguente supporto indiretto a tale complesso.
Diritto di essere ascoltato
Richiamando la giurisprudenza sulle misure restrittive, il Tribunale ha distinto tra prima inclusione e mantenimento nelle liste. Per la prima inclusione, il Consiglio non era tenuto a sentire preventivamente la società, poiché la misura doveva poter beneficiare dell’elemento sorpresa per essere efficace. Il Tribunale ha inoltre escluso che la mancata comunicazione individuale dell’atto comportasse, di per sé, l’annullamento. Quanto al diritto di essere informata delle ragioni, ha osservato che la ricorrente poteva già comprendere le motivazioni dagli atti adottati e dalla lettera del Consiglio del 28 giugno 2024.
Errore di valutazione
Nel merito, il Tribunale ha ritenuto sufficientemente dimostrato che la ricorrente avesse svolto un ruolo effettivo nel trasporto di componenti elettronici destinati a soggetti russi collegati al complesso militare e industriale. Il fascicolo probatorio evidenziava spedizioni di antenne originarie dell’UE, note per essere utilizzate nei moduli Kometa prodotti da un end-user militare russo, e la partecipazione della ricorrente come soggetto indicato nei documenti di trasporto e nella gestione del transshipment.
Il Tribunale ha considerato sufficiente, ai fini della qualificazione come supporto indiretto, il fatto stesso di commerciare in componenti elettronici per uso del complesso militare e industriale russo. Ha quindi escluso che fosse necessario dimostrare un ulteriore elemento soggettivo di conoscenza o intenzionalità, nonché un livello minimo di rilevanza qualitativa o quantitativa del supporto analogo a quello richiesto in altre fattispecie sanzionatorie diverse.
Proporzionalità e libertà di impresa
Quanto alla censura basata sull’articolo 16 della Carta, il Tribunale ha riconosciuto che l’inclusione nelle liste incide sulla libertà di impresa, poiché irrigidisce il sistema di autorizzazioni e, per le misure del 2025, introduce divieti ulteriori nei confronti dei soggetti elencati. Tuttavia, ha ritenuto la limitazione giustificata da un obiettivo di interesse generale di primaria importanza: aumentare il costo dell’aggressione russa contro l’Ucraina e impedire l’elusione delle restrizioni.
Ha poi osservato che le misure sono previste dalla legge, temporanee e sottoposte a riesame costante, mirate a categorie specifiche di beni sensibili e quindi idonee e necessarie rispetto allo scopo perseguito. Le pregiudizievoli conseguenze reputazionali o commerciali lamentate dalla ricorrente, incluse le difficoltà nei rapporti bancari, sono state considerate insufficienti a dimostrare una sproporzione tale da ledere il contenuto essenziale del diritto.
Dispositivo e costi
Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso senza esaminare le eccezioni di irricevibilità sollevate dal Consiglio. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del Consiglio, disponendo che la Repubblica francese e la Commissione sopportassero le proprie spese.
Principi affermati
La sentenza conferma che, nel contesto delle misure restrittive contro la Russia, il supporto indiretto al complesso militare e industriale può derivare dalla mera attività di commercio o facilitazione del trasporto di componenti elettronici destinati a tale complesso, senza necessità di provare un intento specifico di sostegno. Conferma altresì che, per l’inserimento iniziale nelle liste, il diritto di essere ascoltato può subire una limitazione giustificata dall’esigenza di efficacia delle misure e che la proporzionalità va valutata alla luce del contesto di sicurezza internazionale e dell’obiettivo di contrastare l’aggressione contro l’Ucraina.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 14 gen 2026Tribunale, Sentenza T-176/24
- Sentenza · 14 gen 2026Tribunale, Sentenza T-517/24
- Sentenza · 14 gen 2026Tribunale, Sentenza T-619/24
- Sentenza · 14 gen 2026Tribunale, Sentenza T-628/24
- Sentenza · 14 gen 2026Tribunale, Sentenza T-64/25
- Sentenza · 14 gen 2026Tribunale, Sentenza T-229/25
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →