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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-229/25

Judgment of the General Court (Eighth Chamber) of 14 January 2026. — Ionfarma, SL v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for EU figurative mark DESMOMED – Prior national word mark DERMOMED – Relative ground for refusal – No likelihood of confusion – No similarity between the goods at issue – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-229/25

Giurisprudenza europea62025TJ0229

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di Ionfarma contro la decisione della commissione di ricorso di EUIPO relativa al marchio DESMOMED. Conferma che i prodotti rivendicati non sono simili a quelli coperti dal marchio anteriore DERMOMED e che, pertanto, manca uno dei presupposti cumulativi del rischio di confusione. Il ricorso è quindi integralmente respinto e ciascuna parte sopporta le proprie spese.

Marchio UE – opposizione: il Tribunale conferma l’assenza di rischio di confusione tra DESMOMED e il marchio anteriore DERMOMED per dissimilarità dei prodotti

La questione giuridica

Se la commissione di ricorso di EUIPO abbia violato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 nel ritenere insussistente un rischio di confusione tra il segno richiesto e il marchio anteriore DERMOMED, in particolare per la presunta similarità dei prodotti di classe 3 e di taluni prodotti di classe 5.

Principio di diritto

Per accertare il rischio di confusione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 occorre che siano cumulativamente presenti la somiglianza dei segni e la somiglianza dei prodotti o servizi; se i prodotti sono dissimili, la domanda di opposizione deve essere respinta per tali prodotti senza che sia necessario esaminare oltre gli altri profili. Nel caso di specie, il Tribunale ha confermato che i prodotti di classe 3 (oli essenziali, preparazioni profumanti, cosmetici, prodotti per la cura di animali e di calzature/indumenti) e i prodotti di classe 5 (integratori alimentari, preparazioni dietetiche e dentifrici medicati) sono dissimili dai cerotti, garze, bende, medicazioni e cotoni del marchio anteriore, poiché differiscono per natura, destinazione, modo d’uso, origine commerciale e non sono né complementari né in concorrenza.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 33, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks

Marchio UE – opposizione: assenza di rischio di confusione per dissimilarità dei prodotti

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE avverso la decisione della prima commissione di ricorso di EUIPO in un procedimento di opposizione tra il segno figurativo richiesto DESMOMED e il marchio spagnolo anteriore DERMOMED. Il Tribunale esamina se, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, i prodotti contestati siano simili in misura tale da poter generare un rischio di confusione.

Fatti e procedimento amministrativo

Il 5 dicembre 2022 Carmelo Manola e Irene Simeone hanno chiesto la registrazione del marchio UE figurativo DESMOMED per prodotti delle classi 3 e 5 della classificazione di Nizza. Ionfarma, titolare del marchio spagnolo anteriore DERMOMED, registrato per “Adhesive plasters, gauzes, bandages, dressings and cottons” in classe 5, ha proposto opposizione invocando l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.

L’Opposition Division ha accolto l’opposizione solo in parte, respingendola per i prodotti della classe 3 e per “dietary supplements and dietetic preparations” nonché “medicated dentifrices” della classe 5, ritenuti dissimili dai prodotti del marchio anteriore. La commissione di ricorso ha confermato tale esito, ritenendo che i prodotti fossero dissimili e che, perciò, mancasse il rischio di confusione.

Domanda e doglianza della ricorrente

Con un unico motivo, Ionfarma sostiene che la commissione di ricorso abbia violato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, poiché avrebbe errato nel negare la somiglianza tra:

  • i prodotti di classe 3 coperti dal marchio richiesto e i prodotti del marchio anteriore;
  • i prodotti di classe 5 “Dietary supplements and dietetic preparations; medicated dentifrices” e i prodotti anteriore.

Secondo la ricorrente, tali prodotti sarebbero quanto meno simili a basso grado, in ragione della loro attinenza al settore sanitario, dell’asserita origine farmaceutica comune e dei canali distributivi coincidenti.

Normativa e criteri applicati

Il Tribunale richiama l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, secondo cui la registrazione va rifiutata quando, per l’identità o somiglianza dei segni e dei prodotti o servizi, sussiste un rischio di confusione per il pubblico, compreso il rischio di associazione.

Ricorda inoltre che:

  • la valutazione del rischio di confusione è globale e tiene conto della percezione del pubblico di riferimento, nonché dell’interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti o servizi;
  • tali condizioni sono cumulative;
  • ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 7, del regolamento 2017/1001, l’appartenenza alla stessa classe di Nizza non basta a dimostrare la somiglianza, né la diversa classe basta a escluderla.

Per valutare la somiglianza dei prodotti, il Tribunale richiama i criteri classici: natura, destinazione, metodo d’uso, concorrenza, complementarità e, se rilevante, canali distributivi.

Pubblico di riferimento

Il Tribunale non rimette in discussione la definizione del pubblico pertinente operata dalla commissione di ricorso: per i prodotti di classe 3 si tratta del pubblico generale con attenzione media; per i prodotti di classe 5, del pubblico generale con attenzione almeno superiore alla media e dei professionisti del settore medico con elevata attenzione. Poiché i prodotti di classe 5 sono diretti anche al pubblico generale, la valutazione del rischio di confusione viene effettuata con riferimento al livello di attenzione più basso, cioè al pubblico spagnolo con attenzione media.

Valutazione dei prodotti di classe 3

Per i prodotti di classe 3 il Tribunale conferma che non vi è somiglianza con i cerotti, garze, bende, medicazioni e cotoni del marchio anteriore. I prodotti del marchio richiesto sono destinati alla profumazione, alla cura estetica e igienica del corpo, degli animali, degli ambienti o di capi e calzature; quelli del marchio anteriore servono invece a sostenere il processo di guarigione di ferite o lesioni.

Il Tribunale osserva che:

  • differiscono per natura, finalità e modalità d’uso;
  • non sono complementari né in concorrenza;
  • non è ragionevole aspettarsi che provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.

Le decisioni anteriori invocate dalla ricorrente non sono ritenute pertinenti, perché la giurisprudenza impone di valutare la legittimità della decisione impugnata sulla base del regolamento e dell’interpretazione giurisprudenziale, non della prassi amministrativa precedente; inoltre la ricorrente non ha spiegato in modo concreto perché quei precedenti dovrebbero modificare l’analisi della commissione di ricorso.

Valutazione dei prodotti di classe 5

Quanto ai prodotti “Dietary supplements and dietetic preparations; medicated dentifrices”, il Tribunale conferma anch’essi come dissimili dai prodotti del marchio anteriore.

Sottolinea che nel titolo della classe 5 della edizione pertinente della classificazione di Nizza le espressioni “pharmaceuticals”, “dietary supplements” e “plasters, materials for dressings” indicano categorie distinte, separate da punti e virgola. I prodotti del marchio anteriore rientrano chiaramente nella categoria “plasters, materials for dressings”; gli integratori e le preparazioni dietetiche rientrano nella categoria “dietary supplements”; i dentifrici medicati, come riconosciuto dalla stessa ricorrente, rientrano nelle “pharmaceuticals, medical and veterinary preparations”.

Sul piano sostanziale, il Tribunale rileva che:

  • gli integratori alimentari e le preparazioni dietetiche servono a integrare l’alimentazione o a migliorarne gli effetti;
  • i dentifrici medicati servono alla prevenzione o al trattamento di problemi orali o dentali;
  • i prodotti del marchio anteriore hanno funzione di medicazione e supporto alla guarigione di ferite o lesioni.

Tali prodotti non sono né complementari né sostituibili e non soddisfano gli stessi bisogni del consumatore. Il fatto che possano essere associati in senso lato alla salute umana, o venduti tramite canali simili, non basta a fondare una somiglianza, soprattutto a fronte delle differenze di natura, destinazione e uso. La tesi secondo cui proverrebbero dalle stesse imprese farmaceutiche o laboratori non è stata adeguatamente dimostrata.

Ragionamento conclusivo e dispositivo

Poiché la somiglianza dei prodotti è uno dei presupposti cumulativi del rischio di confusione, la constatazione della dissimilitudine è sufficiente a escludere l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 per i prodotti contestati. Il Tribunale conclude quindi che la commissione di ricorso non ha commesso errori di diritto o di valutazione.

Il ricorso è integralmente respinto. Quanto alle spese, il Tribunale dispone che ciascuna parte sopporti le proprie spese, poiché EUIPO aveva chiesto la condanna della ricorrente solo in caso di udienza, udienza che non si è svolta.

Principio ricavabile

La sola appartenenza dei prodotti alla medesima classe di Nizza, o il fatto che appartengano in senso ampio al settore sanitario, non consente di presumere la loro somiglianza ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. Se i prodotti differiscono per natura, finalità, uso e non sono né complementari né in concorrenza, manca uno dei presupposti cumulativi del rischio di confusione e l’opposizione deve essere respinta per quei prodotti.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell'unione europeaopposizione alla registrazionerischio di confusioneclassificazione di nizzaprodotti farmaceutici e parafarmaceutici

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