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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-64/25

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 14 gennaio 2026. — Lisa Leone e a. contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo Leone – Motivo di nullità relativa – Diritto al nome anteriore secondo il diritto austriaco – Articolo 60, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001. — Causa T-64/25

Giurisprudenza europea62025TJ0064

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale annulla la decisione dell’EUIPO che aveva respinto la domanda di nullità del marchio UE "Leone". Secondo il Tribunale, il "diritto al nome" ex articolo 60, paragrafo 2, lettera a), del regolamento 2017/1001 può coprire anche nomi utilizzati nel commercio, se il diritto nazionale li tutela in quanto tali. La commissione di ricorso ha quindi commesso un errore di diritto nel confondere questa causa di nullità con quella relativa ai segni usati nella normale prassi commerciale di cui all’articolo 60, paragrafo 1, lettera c).

Marchio UE denominativo "Leone": il diritto al nome anteriore può fondare la nullità anche se il nome è usato in ambito commerciale, se il diritto nazionale lo tutela come diritto al nome e non come mero segno commerciale.

La questione giuridica

Se l’articolo 60, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 consenta di dichiarare nullo un marchio dell’Unione europea quando l’antecedente invocato è un "diritto al nome" protetto dal diritto nazionale, anche se il nome è utilizzato dal titolare nel commercio per identificare un’impresa, una denominazione sociale o un’insegna; e se, nel caso concreto, la commissione di ricorso avesse correttamente escluso tale tutela in base al diritto austriaco.

Principio di diritto

L’articolo 60, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 non si limita alla tutela del nome quale attributo della personalità, ma può comprendere, secondo il diritto nazionale applicabile, anche nomi commerciali, denominazioni sociali e insegne quando tali elementi siano protetti come "diritto al nome" contro l’uso di un marchio UE posteriore. La mera circostanza che il nome sia impiegato nel commercio non basta, di per sé, a escludere la nullità ex articolo 60, paragrafo 2, lettera a): la commissione di ricorso deve accertare concretamente la natura del diritto anteriore e il contenuto della tutela nazionale. Nel caso di specie, la decisione impugnata è stata annullata per errore di diritto, poiché aveva escluso in via automatica la tutela invocata dai ricorrenti sulla base dell’uso commerciale dei nomi e senza un adeguato esame del diritto austriaco.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 60, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 60, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 16, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2018/625
  • Articolo 5, paragrafo 4, lettere a) e b), della direttiva (UE) 2015/2436
  • Articolo 43 dell’Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (codice civile generale austriaco)
  • Articolo 9 del Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (legge federale austriaca contro la concorrenza sleale)
  • Articoli 12 e 32 del Markenschutzgesetz (legge austriaca sulla tutela dei marchi)

Marchio dell’Unione europea denominativo Leone: nullità per diritto al nome anteriore

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro una decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di dichiarazione di nullità di un marchio dell’Unione europea denominativo. La controversia verte sull’interpretazione dell’articolo 60, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 e sul rapporto tra tale disposizione e il diritto austriaco invocato dai ricorrenti.

Fatti e procedimento amministrativo

I ricorrenti, Lisa Leone, Giorgio Leone e la Leone & Leone OG, avevano chiesto la dichiarazione di nullità del marchio UE denominativo "Leone", registrato per prodotti della classe 30, in particolare gelati e prodotti gelati. La domanda di nullità si fondava sull’articolo 60, paragrafo 2, lettera a), del regolamento 2017/1001, in combinato disposto con il diritto austriaco, in particolare l’articolo 43 dell’ABGB, l’articolo 9 della legge federale austriaca contro la concorrenza sleale e gli articoli 12 e 32 del Markenschutzgesetz.

La divisione di annullamento aveva respinto la domanda ritenendo non dimostrato un interesse degno di protezione leso dal marchio contestato. La commissione di ricorso aveva poi respinto il ricorso affermando che i diritti anteriori invocati rientravano, semmai, nell’articolo 60, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001, e non nell’articolo 60, paragrafo 2, lettera a).

Questioni giuridiche esaminate

Il Tribunale ha esaminato in primo luogo se il "diritto al nome" menzionato dall’articolo 60, paragrafo 2, lettera a), possa ricomprendere, secondo il diritto nazionale, anche nomi commerciali, denominazioni sociali e insegne utilizzati nell’attività economica. In secondo luogo, ha verificato se la commissione di ricorso avesse correttamente interpretato il diritto austriaco, escludendo la tutela invocata perché i nomi erano utilizzati nel commercio.

Normativa rilevante e quadro sistematico

Il Tribunale richiama l’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, che consente di dichiarare nullo il marchio UE quando il suo uso può essere vietato in virtù di un altro diritto anteriore disciplinato dal diritto dell’Unione o dal diritto nazionale, in particolare il diritto al nome. Richiama inoltre l’articolo 16, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato 2018/625, che impone al richiedente di provare il contenuto del diritto nazionale invocato.

Per il raffronto sistematico, la sentenza considera anche l’articolo 60, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 4, relativo ai marchi non registrati e agli altri segni usati nella normale prassi commerciale, nonché l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, che limitano l’opponibilità del marchio UE al nome di una persona fisica. È richiamato anche l’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2015/2436.

Ragionamento del Tribunale sull’articolo 60, paragrafo 2, lettera a)

Il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui il "diritto al nome" non va inteso in modo restrittivo come tutela esclusivamente personale. La formulazione della disposizione non esclude che il diritto, secondo il diritto nazionale, comprenda anche nomi commerciali, denominazioni sociali o insegne. Poiché il regolamento rinvia espressamente al diritto nazionale per contenuto e condizioni della tutela, spetta all’EUIPO verificare concretamente se il diritto anteriore invocato consenta di vietare l’uso del marchio UE posteriore.

Il Tribunale evidenzia inoltre la distinzione strutturale tra:

  • i diritti anteriori di cui all’articolo 60, paragrafo 1, lettera c), che riguardano segni utilizzati nella normale prassi commerciale e hanno funzione distintiva di prodotti o servizi;
  • i diritti anteriori di cui all’articolo 60, paragrafo 2, lettera a), che possono riguardare diritti di natura diversa, tra cui il diritto al nome, anche quando il nome sia usato per identificare una persona o un’impresa.

Da ciò deriva che l’uso commerciale del nome non sposta automaticamente la controversia nell’alveo dell’articolo 60, paragrafo 1, lettera c). La commissione di ricorso ha quindi errato nel ritenere che il solo uso commerciale escludesse la possibilità di invocare il diritto al nome ex articolo 60, paragrafo 2, lettera a).

Valutazione del diritto austriaco

Quanto al diritto austriaco, la commissione di ricorso aveva ritenuto che l’articolo 43 ABGB disciplinasse solo l’uso personale del nome e che, quando il nome è usato nel commercio, la tutela debba essere ricercata nelle disposizioni sui segni distintivi commerciali. Il Tribunale osserva che tale impostazione riposa sulla premessa errata appena censurata: non è l’uso commerciale in sé a escludere la tutela come diritto al nome. Ne consegue che la valutazione della commissione di ricorso non consente di affermare che il diritto al nome, secondo il diritto austriaco, non rientri nell’articolo 60, paragrafo 2, lettera a).

Decisione e dispositivo

Il Tribunale accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo motivo e annulla la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 27 novembre 2024. L’EUIPO è condannato alle spese.

Principio affermato

La tutela del "diritto al nome" ai fini della nullità del marchio UE non è limitata al nome come attributo della personalità: può estendersi, secondo il diritto nazionale applicabile, a nomi commerciali, denominazioni sociali e insegne, anche se utilizzati nel commercio, purché il diritto nazionale li protegga come diritto al nome contro l’uso del marchio UE posteriore.

Come è indicizzato

Materiemarchio dell’unione europeanullità del marchiodiritto al nomediritto nazionale applicabileconcorrenza sleale

Testo integrale

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