Tribunale, Sentenza T-628/24
Judgment of the General Court (Second Chamber) of 14 January 2026. — Lego A/S v European Union Intellectual Property Office. — European Union design – Invalidity proceedings – Registered EU design representing a building block from a toy building set – Earlier EU design – Ground for invalidity – No individual character – No different overall impression – Article 6 and Article 25(1)(b) of Regulation (EC) No 6/2002. — Case T-628/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di Lego A/S contro la decisione dell’EUIPO che aveva confermato la nullità di un disegno UE per un blocco di costruzione di un giocattolo. Secondo il Tribunale, il disegno contestato non produceva sull’utilizzatore informato un’impressione generale diversa rispetto al disegno anteriore, nonostante alcune differenze di forma e nella vista inferiore. La pronuncia ribadisce i criteri di valutazione del carattere individuale dei disegni modulari e il peso limitato delle differenze non visibili durante il normale utilizzo.
Invalidità di un disegno/modello UE raffigurante un elemento di un kit di costruzioni per mancanza di carattere individuale rispetto a un disegno anteriore, ai sensi degli articoli 6 e 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002
La questione giuridica
Se il disegno UE registrato per un "building block from a toy building set" possedesse carattere individuale ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002, oppure se dovesse essere dichiarato nullo ex articolo 25, paragrafo 1, lettera b), perché non produceva sull’utilizzatore informato un’impressione generale diversa rispetto al disegno anteriore; in particolare, se il Tribunale avesse correttamente valutato le differenze di forma, proporzioni e vista inferiore del blocco, nonché il rilievo delle caratteristiche di interconnessione in un sistema modulare.
Principio di diritto
Un disegno UE relativo a un blocco di costruzione di un kit modulare può essere dichiarato nullo per difetto di carattere individuale quando, tenuto conto dell’ampia libertà creativa del progettista ma anche dell’esigenza di interoperabilità, le differenze rispetto a un disegno anteriore restano marginali e non alterano l’impressione generale prodotta sull’utilizzatore informato. In tale valutazione devono essere considerati anche gli elementi di connessione protetti dall’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 6/2002, ma le caratteristiche della faccia inferiore del blocco, normalmente occultate dopo l’assemblaggio, possono avere un’incidenza solo secondaria sull’impressione complessiva. Il Tribunale ha quindi confermato la decisione dell’EUIPO e respinto il ricorso di Lego A/S.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 4 del regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 6 del regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 8, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002
Invalidità di un disegno UE relativo a un blocco di costruzione per mancanza di carattere individuale
La causa riguarda un ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE proposto da Lego A/S contro una decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva confermato la nullità di un disegno UE registrato per un blocco di costruzione di un kit di giocattoli. Il Tribunale esamina se il disegno contestato produca un’impressione generale diversa rispetto a un disegno anteriore e se la decisione amministrativa sia viziata da errore di valutazione o di diritto.
Fatti e procedimento amministrativo
Il disegno contestato, registrato su domanda del 28 novembre 2008, era destinato a prodotti classificati nella classe 21.01 dell’Accordo di Locarno ed era descritto come "Building blocks from a toy building set". Il 31 marzo 2021 Guangdong Qman Toys Industry Co. Ltd ha chiesto all’EUIPO la dichiarazione di invalidità sostenendo che il disegno era privo di carattere individuale rispetto a un disegno anteriore divulgato sul sito "brickset.com" e relativo al pezzo n. 61252 del set "Fire Car". La divisione di annullamento ha accolto la domanda; la commissione di ricorso ha poi respinto l’appello di Lego A/S.
Normativa rilevante
La pronuncia si fonda in particolare sull’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002, in combinato disposto con l’articolo 6 dello stesso regolamento. Il Tribunale richiama inoltre l’articolo 8, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 6/2002, relativo alle caratteristiche di connessione nei prodotti modulari, nonché l’articolo 4 e il principio generale ricavato dal considerando 14 sul carattere individuale. In materia di spese, viene applicato l’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.
Questioni sollevate
La ricorrente sosteneva, in sostanza, un unico motivo di ricorso per violazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), in combinato con l’articolo 6 del regolamento n. 6/2002. In particolare, contestava che la commissione di ricorso avesse sottovalutato:
- le differenze nella forma complessiva, nel contorno e nelle proporzioni tra blocco quadrato e blocco rettangolare;
- la diversa configurazione della parte inferiore dei due blocchi;
- il fatto che il blocco contestato presentasse un elemento cilindrico centrale assente nel disegno anteriore. La ricorrente deduceva anche che la commissione avesse proceduto a un’analisi eccessivamente analitica, anziché sintetica, dell’impressione generale.
Criteri applicati dal Tribunale
Il Tribunale ricorda che la valutazione del carattere individuale si articola in quattro fasi: individuazione del settore di prodotto, definizione dell’utilizzatore informato, determinazione del grado di libertà del designer e confronto delle impressioni generali. Nel caso di blocchi di costruzione di un kit di giocattoli, l’utilizzatore informato è il consumatore abituale di tali prodotti, con una conoscenza non specialistica ma una notevole attenzione.
Quanto alla libertà del designer, il Tribunale osserva che l’interoperabilità tra i pezzi limita alcuni aspetti tecnici, ma lascia comunque ampi margini di scelta quanto a forma, contorni, dimensioni, numero e posizione degli elementi visibili, oltre che colore e decorazione. Ne consegue che, in un settore con ampia libertà creativa, anche piccole differenze sono meno idonee a generare un’impressione generale diversa.
Confronto tra i disegni e ruolo delle caratteristiche di interconnessione
Nel confronto sostanziale, il Tribunale condivide l’analisi dell’EUIPO secondo cui i due disegni coincidono nei tratti principali: una piastra con un perno cilindrico pieno nella parte superiore, superfici lisce e una pinza/aggancio a forma di mezzaluna collocata al centro della parete terminale. La differenza tra forma quadrata e rettangolare è giudicata marginale, anche perché nella costruzione due quadrati formano naturalmente un rettangolo e l’utilizzatore può percepire il blocco contestato come prosecuzione dello stesso schema.
Il Tribunale precisa che, per i disegni relativi a prodotti modulari, le caratteristiche di connessione protette dall’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 6/2002 vanno considerate nel confronto dell’impressione generale. Tuttavia, la presenza di un ulteriore perno nel disegno contestato, essendo una mera ripetizione di un elemento identico già presente nel disegno anteriore, non basta a determinare una diversa impressione complessiva.
Vista inferiore e visibilità durante l’uso
Una parte centrale della controversia riguardava la faccia inferiore del blocco. Il Tribunale rileva che il richiedente la nullità deve identificare e riprodurre con precisione il disegno anteriore; nel caso di specie, la vista inferiore non era stata inizialmente fornita, ma poteva essere dedotta dalla vista superiore e successivamente risultava anche da documenti prodotti nel corso del giudizio. Pur potendo essere presa in considerazione, tale parte del blocco ha un’incidenza ridotta perché, quando i pezzi vengono assemblati, la vista inferiore resta normalmente nascosta.
Il Tribunale sottolinea che il giudizio sull’impressione generale deve tener conto del modo normale di utilizzo del prodotto. Poiché i blocchi sono pensati per interconnettersi, le superfici inferiori rimangono visibili solo per un tempo limitato e hanno pertanto un peso secondario rispetto alle superfici superiori, che restano generalmente più esposte alla vista dell’utilizzatore.
Ragionamento conclusivo e dispositivo
Il Tribunale respinge l’argomento secondo cui la commissione di ricorso avrebbe effettuato una comparazione meramente analitica; al contrario, dalla decisione impugnata emerge un confronto sintetico delle caratteristiche visive rilevanti. Ritiene inoltre che la differenza dell’elemento cilindrico inferiore non sia sufficiente, da sola, a creare un’impressione generale diversa, soprattutto alla luce delle forti somiglianze nella parte superiore e nella configurazione complessiva del blocco.
Di conseguenza, il Tribunale conferma che il disegno contestato non possiede carattere individuale ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002 e che la nullità ex articolo 25, paragrafo 1, lettera b), era correttamente dichiarata. Il ricorso è quindi respinto e Lego A/S è condannata alle spese.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 14 gen 2026Tribunale, Sentenza T-176/24
- Sentenza · 14 gen 2026Tribunale, Sentenza T-232/24
- Sentenza · 14 gen 2026Tribunale, Sentenza T-517/24
- Sentenza · 14 gen 2026Tribunale, Sentenza T-619/24
- Sentenza · 14 gen 2026Tribunale, Sentenza T-64/25
- Sentenza · 14 gen 2026Tribunale, Sentenza T-229/25
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →