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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-176/24

Judgment of the General Court (Ninth Chamber) of 14 January 2026. — Feras Al Akhras v Council of the European Union. — Common foreign and security policy – Restrictive measures taken in view of the situation in Syria – Freezing of funds – Restrictions on entry into the territory of the Member States – Lists of persons, entities and bodies subject to the freezing of funds and economic resources and subject to restrictions on entry into the territory of the Member States – Inclusion and maintenance of the applicant’s name on the lists – ‘Family membership’ criterion – Criterion of ‘association with members of the Assad or Makhlouf families’ – Plea of illegality – Obligation to state reasons – Communication of the restrictive measures – Error of assessment – Proportionality – Freedom to conduct a business – Right to property. — Case T-176/24

Giurisprudenza europea62024TJ0176

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha confermato le misure restrittive nei confronti di Feras Al Akhras, fratello di Asma al-Assad, ritenendo legittima la sua inclusione e il mantenimento nelle liste UE per la Siria. Ha ritenuto sufficiente la motivazione degli atti e irrilevante, ai fini dell’annullamento, la mancata comunicazione diretta, poiché il ricorrente aveva comunque potuto difendersi e impugnare tempestivamente gli atti. È stata inoltre respinta la censura contro il criterio di associazione con membri della famiglia Assad/Makhlouf, considerato valido, proporzionato e ribaltabile, mentre il ricorrente non ha fornito elementi idonei a confutare la sua associazione con il regime.

Restrictive measures contro un imprenditore siriano: legittimità dell’inclusione e della conferma del suo nome nelle liste UE per associazione con la famiglia Assad e per presunto sostegno al regime siriano

La questione giuridica

Se il Consiglio potesse legittimamente includere e mantenere il nome del ricorrente nelle liste UE di congelamento fondi e divieto di ingresso sulla base: (i) della sua associazione con membri della famiglia Assad; (ii) del suo presunto beneficio e sostegno al regime siriano tramite la partecipazione alla società Takamol; (iii) di un preteso difetto di motivazione e di comunicazione diretta degli atti; (iv) della proporzionalità delle misure e dell’incidenza su libertà di impresa e diritto di proprietà; nonché se fossero ammissibili e fondate le eccezioni di illegittimità contro il criterio di appartenenza/associazione familiare.

Principio di diritto

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso: la motivazione dei provvedimenti era sufficiente e la mancata comunicazione diretta non comportava, nel caso concreto, nullità degli atti; soprattutto, il Consiglio poteva fondare la listing sull’associazione del ricorrente a un membro della famiglia Assad, criterio autonomo e distinto dal generale criterio di sostegno/beneficio dal regime, previsto dalla disciplina UE sulle misure restrittive contro la Siria. Tale criterio familiare costituisce una presunzione ribaltabile di associazione con il regime, compatibile con il diritto UE perché proporzionata, circoscritta, temporanea e accompagnata da garanzie procedurali e dalla possibilità di fornire elementi contrari; il ricorrente non ha però fornito prova idonea a confutarla, sicché non vi è errore di valutazione né violazione del principio di proporzionalità o della libertà di impresa.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 277 TFUE
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Articolo 21 TUE
  • Articolo 29 TUE
  • Articolo 34 della Decisione 2013/255/CFSP
  • Articolo 27 della Decisione 2013/255/CFSP
  • Articolo 28 della Decisione 2013/255/CFSP
  • Articolo 30 della Decisione 2013/255/CFSP
  • Articolo 15 del Regolamento (UE) n. 36/2012
  • Articolo 16 del Regolamento (UE) n. 36/2012
  • Articolo 32 del Regolamento (UE) n. 36/2012
  • Articolo 215 TFUE
  • Decisione 2013/255/CFSP
  • Regolamento (UE) n. 36/2012
  • Decisione (CFSP) 2015/1836
  • Regolamento (UE) 2015/1828
  • Decisione di esecuzione (CFSP) 2024/380
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2024/362
  • Decisione (CFSP) 2024/1510
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1517

Restrictive measures contro Feras Al Akhras nella crisi siriana

La pronuncia riguarda un ricorso diretto proposto ai sensi dell’articolo 263 TFUE contro atti del Consiglio relativi alle misure restrittive adottate in vista della situazione in Siria. Il Tribunale esamina la legittimità dell’inclusione e della conferma del nome del ricorrente nelle liste UE di congelamento dei fondi e di restrizione all’ingresso.

Fatti e procedimento

Il ricorrente è un imprenditore siriano residente a Bruxelles e fratello di Asma al-Assad. Il Consiglio lo ha inserito nelle liste con gli atti iniziali del 22 gennaio 2024 e ne ha confermato la presenza con gli atti del 27 maggio 2024, ritenendo che fosse il fratello di Asma al-Assad, comproprietario della società Takamol LLC e, per tale ragione, beneficiario e sostenitore del regime siriano.

Prima del ricorso, il Consiglio ha pubblicato le comunicazioni in Gazzetta ufficiale e ha trasmesso al ricorrente i fascicoli probatori su sua richiesta. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento sia degli atti iniziali sia di quelli di mantenimento.

Quadro normativo rilevante

La causa si colloca nel regime sanzionatorio UE contro la Siria fondato su Decisione 2013/255/CFSP e Regolamento (UE) n. 36/2012, come modificati dalla Decisione (CFSP) 2015/1836 e dal Regolamento (UE) 2015/1828. Sono centrali, in particolare, i criteri di inserimento di cui agli articoli 27 e 28 della decisione e all’articolo 15 del regolamento, la disciplina sulla comunicazione delle misure (articoli 30 della decisione e 32 del regolamento) e le clausole di revisione e di esclusione in presenza di informazioni sufficienti a dimostrare il venir meno dell’associazione con il regime o del rischio di elusione.

Questioni esaminate dal Tribunale

Il ricorrente deduceva cinque censure principali:

  • violazione dell’obbligo di comunicare direttamente gli atti;
  • violazione dell’obbligo di motivazione;
  • errore di valutazione;
  • violazione del principio di proporzionalità e dei diritti fondamentali;
  • eccezioni di illegittimità contro il criterio familiare e, in subordine, contro il criterio di associazione con membri delle famiglie Assad/Makhlouf.

Motivazione degli atti

Il Tribunale ritiene che la motivazione fosse sufficiente. Pur non richiamando espressamente tutti i criteri applicati, il tenore della motivazione consentiva di comprendere che il Consiglio aveva fatto applicazione sia del criterio generale di associazione con il regime siriano, sia del criterio di associazione con membri della famiglia Assad.

La motivazione indicava infatti due elementi: il legame familiare con Asma al-Assad e la partecipazione del ricorrente alla società Takamol, che gestisce il programma della smart card sotto l’egida del Ministero del Commercio interno e della tutela dei consumatori, traendone un fee per ogni operazione. Per il Tribunale, tali elementi bastano a spiegare sia la qualificazione come persona associata a un membro della famiglia Assad, sia la valutazione secondo cui il ricorrente beneficiava e sosteneva il regime.

Il Tribunale sottolinea che non è necessario che la motivazione riporti tutti i dettagli probatori o spieghi minuziosamente ogni passaggio logico, purché consenta all’interessato di comprendere la misura e di difendersi efficacemente.

Comunicazione diretta degli atti

Quanto alla mancata comunicazione diretta, il Tribunale ricorda che la pubblicazione in Gazzetta ufficiale è ammessa solo quando la comunicazione individuale sia impossibile. Tuttavia, l’assenza di comunicazione diretta non comporta di per sé l’annullamento dell’atto: occorre verificare se essa abbia concretamente leso i diritti della difesa o la tutela giurisdizionale effettiva.

Nel caso di specie, il ricorrente aveva ricevuto i fascicoli probatori, presentato osservazioni e proposto ricorso nei termini. Non avendo dimostrato quale concreta lesione processuale abbia subito, la censura è stata respinta.

Eccezione di illegittimità sul criterio familiare

Il Tribunale dichiara inammissibile l’eccezione di illegittimità diretta contro il criterio di appartenenza alla famiglia Assad/Makhlouf, poiché la listing del ricorrente non si fondava su quel criterio in quanto tale, ma sul criterio di associazione con membri di tali famiglie. Mancando un nesso diretto tra il criterio impugnato e gli atti controversi, l’articolo 277 TFUE non poteva essere utilmente invocato su quel punto.

Eccezione di illegittimità sul criterio di associazione con membri della famiglia Assad/Makhlouf

L’eccezione proposta per la prima volta all’udienza è stata dichiarata inammissibile per tardività e per difetto di sufficiente articolazione. In ogni caso, il Tribunale osserva che il criterio di associazione con membri della famiglia Assad/Makhlouf è valido.

Secondo la Corte e il Tribunale, questo criterio:

  • persegue un obiettivo di interesse generale fondamentale, ossia fare pressione sul regime siriano affinché ponga fine alla repressione della popolazione civile;
  • mira anche a prevenire l’elusione delle misure tramite i familiari;
  • introduce una presunzione ribaltabile di associazione con il regime;
  • lascia agli interessati la possibilità di fornire prove contrarie;
  • è accompagnato da un obbligo del Consiglio di riesaminare periodicamente le misure e di valutare le osservazioni presentate.

Il Tribunale esclude che si tratti di una forma di "colpevolezza per associazione" in senso penalistico: le misure restrittive hanno natura preventiva e cautelare, non sanzionatoria.

Errore di valutazione

Sotto il profilo sostanziale, il Tribunale conferma che il ricorrente non ha contestato il fatto decisivo: il suo legame familiare con Asma al-Assad. Tale sola circostanza, nel contesto normativo specifico delle sanzioni contro la Siria, basta a giustificare la listing sulla base del criterio di associazione con membri della famiglia Assad.

Il ricorrente non ha fornito elementi seri e specifici atti a confutare la presunzione di associazione con il regime. La sola affermazione di non avere ricoperto cariche ufficiali o politiche in Siria non è sufficiente. Di conseguenza, non vi è errore di valutazione.

Proporzionalità e diritti fondamentali

Il Tribunale respinge la censura di sproporzione. Le misure restrittive sono ritenute idonee a perseguire l’obiettivo legittimo di tutela della popolazione civile siriana e non eccedono quanto necessario, anche perché:

  • sono temporanee e reversibili;
  • sono soggette a riesame periodico;
  • prevedono eccezioni autorizzative per esigenze essenziali o specifiche;
  • targettizzano categorie di persone ritenute rilevanti per l’efficacia del regime sanzionatorio.

Quanto alla libertà di impresa, il Tribunale osserva che il ricorrente non ha dimostrato un’incidenza concreta e sostanziale sulla sua attività economica nell’Unione. In ogni caso, l’eventuale limitazione sarebbe giustificata da una base legale, da un obiettivo di interesse generale e dal carattere proporzionato della misura.

La doglianza relativa al diritto di proprietà è dichiarata inammissibile, perché priva di una specifica argomentazione.

Esito

Il ricorso è stato integralmente respinto. Il Tribunale ha condannato il ricorrente alle spese.

Principio affermato

Nel regime UE di misure restrittive contro la Siria, il criterio di associazione con membri delle famiglie Assad o Makhlouf costituisce una base autonoma e legittima per l’inserimento nelle liste, espressione di una presunzione ribaltabile di associazione con il regime, compatibile con il diritto dell’Unione se accompagnata da motivazione sufficiente, possibilità di contraddittorio e riesame periodico. La sola mancata comunicazione diretta degli atti non ne comporta l’annullamento se l’interessato ha comunque potuto conoscerli, difendersi e impugnarli tempestivamente.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittive uecfspsiriacongelamento di fondidiritti fondamentali

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