Tribunale, Sentenza T-517/24
Judgment of the General Court (Ninth Chamber) of 14 January 2026. — Froneri Bulgaria EOOD v European Union Intellectual Property Office. — European Union design – Invalidity proceedings – Registered EU design representing a box with a lid – Grounds for invalidity – Individual character – Different overall impression – Novelty – Articles 5 and 6 and Article 25(1)(b) of Regulation (EC) No 6/2002 in the version prior to Regulation (EU) 2024/2822. — Case T-517/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di Froneri Bulgaria contro la decisione dell’EUIPO che aveva confermato la validità di un disegno o modello UE relativo a una scatola con coperchio. La Corte ritiene che il disegno contestato produca sull’utilizzatore informato un’impressione generale diversa rispetto ai disegni anteriori e abbia quindi carattere individuale, con conseguente novità a fortiori. Vengono inoltre respinte le censure sulla definizione dei prodotti interessati e sulla rilevanza delle dimensioni effettive o di presunte esigenze tecniche.
Invalidità di un disegno o modello UE registrato raffigurante una scatola con coperchio: confronto tra novità e carattere individuale rispetto ai disegni anteriori.
La questione giuridica
Se la decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO abbia erroneamente ritenuto che il disegno o modello contestato possedesse carattere individuale e fosse nuovo rispetto ai disegni anteriori, in particolare per un’errata definizione dei prodotti interessati e per una comparazione viziata dell’impressione generale prodotta sull’utilizzatore informato.
Principio di diritto
Il Tribunale conferma che un disegno o modello UE è invalido solo se non soddisfa i requisiti di novità o carattere individuale; tuttavia, quando l’impressione generale prodotta sullo utilizzatore informato dai disegni a confronto è diversa, il disegno contestato possiede carattere individuale e, a fortiori, è anche nuovo. La commissione di ricorso può quindi esaminare prioritariamente il carattere individuale, senza svolgere un’analisi autonoma e dettagliata della novità, per ragioni di metodo ed economia processuale. Nel caso concreto, le differenze nella forma, nell’inclinazione delle pareti, nella dimensione della base, nell’altezza e nel rapporto tra parte inferiore e superiore della scatola erano sufficienti a determinare un’impressione generale diversa rispetto ai disegni anteriori, nonostante le caratteristiche comuni.
Norme richiamate
- Regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 61, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 263 TFUE
Invalidità di un disegno o modello UE raffigurante una scatola con coperchio
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE avverso una decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di nullità di un disegno o modello UE registrato. Il contenzioso verte sulla presunta mancanza di novità e di carattere individuale di un disegno relativo a una scatola con coperchio destinata a imballaggi e contenitori per alimenti, in particolare per gelati.
Fatti e procedimento amministrativo
Froneri Bulgaria EOOD aveva chiesto all’EUIPO la dichiarazione di nullità del disegno o modello registrato da Daesef AD, fondando la domanda sull’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, in combinato con gli articoli 4, 5 e 6 del medesimo regolamento, nella versione anteriore al regolamento (UE) 2024/2822. Come anteriorità erano stati invocati il disegno UE n. 3465541-0001 e vari contenitori per gelati commercializzati con il marchio Familia.
La divisione nullità aveva respinto la domanda, ritenendo il disegno contestato dotato di carattere individuale e nuovo. La commissione di ricorso aveva poi confermato tale conclusione, osservando che l’impressione generale prodotta dal disegno contestato differiva da quella dei disegni anteriori.
Oggetto delle conclusioni davanti al Tribunale
La ricorrente chiedeva l’annullamento della decisione impugnata e, in via di alterazione, la dichiarazione di nullità del disegno contestato. Chiedeva inoltre la condanna alle spese di EUIPO e dell’interveniente.
Il Tribunale chiarisce preliminarmente che la domanda volta a dichiarare direttamente nullo il disegno deve essere letta come domanda di alterazione ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 3, del regolamento n. 6/2002, cioè come richiesta di adottare la decisione che la commissione di ricorso avrebbe dovuto prendere.
Normativa rilevante e criterio di valutazione
Il Tribunale ricorda che, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), un disegno o modello può essere dichiarato nullo se non soddisfa i requisiti di cui agli articoli 4-9 del regolamento n. 6/2002, tra cui novità e carattere individuale.
Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), un disegno ha carattere individuale se l’impressione generale che produce sull’utilizzatore informato differisce da quella prodotta da qualsiasi disegno divulgato anteriormente. La valutazione si articola, secondo la giurisprudenza richiamata, in quattro fasi:
- individuazione del settore dei prodotti;
- identificazione dell’utilizzatore informato e del suo livello di attenzione;
- determinazione del grado di libertà del progettista;
- confronto sintetico dell’impressione complessiva prodotta dai disegni.
Definizione dei prodotti interessati
La ricorrente sosteneva che la commissione di ricorso avesse definito in modo troppo generico il settore dei prodotti e che il disegno fosse destinato specificamente a scatole per gelati.
Il Tribunale respinge la censura. Osserva che nella domanda di registrazione i prodotti erano descritti come “boxes with lids, boxes [packaging], packaging for foodstuffs, flexible opening containers, ice cream boxes”. Tale formulazione non limitava la protezione alle sole scatole per gelati, ma comprendeva anche scatole e imballaggi alimentari in generale. Inoltre, la sola rappresentazione grafica del disegno non consentiva di desumere un vincolo esclusivo ai contenitori per gelato.
Confronto dell’impressione generale e carattere individuale
Il punto centrale della controversia riguarda la comparazione tra il disegno contestato e i disegni anteriori. La commissione di ricorso aveva identificato varie differenze, tra cui:
- forma del contenitore nel disegno contestato, assimilabile a una porzione di cono rovesciato, contro una forma ovale-rettangolare nei disegni anteriori;
- pareti laterali più lunghe;
- angoli di inclinazione più accentuati;
- base più piccola e compatta;
- maggiore altezza complessiva;
- contenitore più profondo.
Pur riconoscendo la presenza di elementi comuni, come la struttura in due pezzi, il coperchio piatto ovale e il materiale trasparente, il Tribunale approva la valutazione della commissione di ricorso secondo cui tali elementi comuni non erano sufficienti a neutralizzare le differenze nella forma globale del contenitore.
Il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui il confronto deve essere sintetico e non meramente analitico, e l’utilizzatore informato presta attenzione soprattutto agli elementi arbitrari o non banali, nonché a quelli più visibili e importanti. Nel settore dei contenitori, la forma e le proporzioni sono elementi particolarmente rilevanti.
Irrilevanza delle dimensioni effettive e del contenuto
La ricorrente sosteneva che il rilievo dato alle differenze di altezza e profondità fosse ingiustificato, poiché tali caratteristiche sarebbero dettate dalla funzione tecnica o comunque non percepibili quando i contenitori sono esposti o riempiti.
Il Tribunale respinge anche questo argomento. Ribadisce che la protezione riguarda l’aspetto del disegno, non le dimensioni effettive del prodotto. Le dimensioni reali o il fatto che il contenitore sia riempito di alimenti non sono decisive nell’analisi dell’impressione generale. Il contenuto del contenitore non deve essere preso in considerazione ai fini dell’articolo 6, paragrafo 1.
Quanto alla pretesa funzionalità tecnica dell’altezza o profondità, il Tribunale osserva che la ricorrente non ha dimostrato che tale caratteristica fosse imposta esclusivamente da esigenze tecniche ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1; anzi, la giustificazione addotta riguardava piuttosto l’efficienza del processo produttivo.
Ruolo delle caratteristiche comuni e grado di libertà del progettista
La ricorrente sosteneva che la commissione di ricorso avesse sottovalutato le caratteristiche identiche dei disegni e non avesse tenuto conto del notevole grado di libertà del progettista.
Il Tribunale replica che la commissione aveva effettivamente esaminato i tratti comuni, ma aveva correttamente concluso che le differenze erano sufficientemente marcate da produrre un’impressione generale diversa. Il grado di libertà del progettista è un fattore che modula la soglia delle differenze percepibili, ma non annulla automaticamente il carattere individuale quando le differenze risultano visibili e rilevanti.
Novità e rapporto con il carattere individuale
Sulla seconda censura, relativa all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), il Tribunale ricorda che i requisiti di novità e carattere individuale sono cumulativi ma parzialmente sovrapposti. Poiché il carattere individuale è una condizione più rigorosa della novità, la constatazione del primo implica, a fortiori, il rispetto della seconda.
Ne consegue che la commissione di ricorso poteva esaminare anzitutto il carattere individuale e, una volta accertato quest’ultimo, concludere per la novità senza una motivazione autonoma e dettagliata su tale requisito. La censura è quindi respinta.
Decisione e spese
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Froneri Bulgaria EOOD è condannata a sopportare le proprie spese e quelle sostenute da Daesef AD; EUIPO sopporta le proprie spese, poiché non era stata richiesta la condanna alle spese salvo l’ipotesi di svolgimento dell’udienza, poi non tenutasi.
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