Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 30214/2026 del 07/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha qualificato il ricorso come appello, facendo uso del potere officioso ex art. 568, comma 5, c.p.p., e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Trieste per il giudizio di appello secondo le forme dell'art. 554-quater c.p.p. Non ha deciso nel merito sulla giurisdizione o sulla fondatezza della censura ex art. 9, comma 2, c.p., limitandosi a correggere il mezzo di impugnazione esperito.

Esito

NON DETERMINABILE

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva dichiarato non doversi procedere per difetto di giurisdizione in relazione a un fatto qualificato come appropriazione indebita, contestato perché l'imputato si sarebbe appropriato di beni mobili della persona offesa, sottraendoli da un appartamento condotto in locazione in Slovenia, in data prossima al 6 febbraio 2019. Il pubblico ministero ha proposto ricorso deducendo violazione di legge per omessa applicazione dell'art. 9, comma 2, c.p., sostenendo che il delitto commesso dal cittadino all'estero, per un reato punito con pena inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, è procedibile in Italia se vi è querela della persona offesa e l'imputato è presente nel territorio nazionale. La Corte di cassazione, tuttavia, ha rilevato d'ufficio che l'impugnazione non era proponibile come ricorso per cassazione, ma doveva essere qualificata come appello, poiché avverso la sentenza di non luogo a procedere resa all'esito dell'udienza predibattimentale il rimedio previsto è l'appello ex art. 554-quater c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 646 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata per qualificare il fatto contestato come appropriazione indebita.

  • art. 9, comma 2, c.p.

    Invocato dal ricorrente per sostenere la procedibilità in Italia del reato commesso dal cittadino all'estero, in presenza di querela della persona offesa e presenza dell'imputato sul territorio nazionale.

  • art. 554-ter c.p.p.

    Disciplina la sentenza di non luogo a procedere emessa all'esito dell'udienza predibattimentale.

  • art. 554-quater c.p.p.

    Prevede l'appello avverso la sentenza di non luogo a procedere e regola gli esiti dell'impugnazione, tra cui conferma, modifica della formula o fissazione del dibattimento.

  • art. 569 c.p.p.

    È richiamato per escludere l'ammissibilità del ricorso per cassazione per saltum contro una decisione processuale di non luogo a procedere non ricompresa tra quelle espressamente indicate.

  • art. 568, comma 5, c.p.p.

    Consente alla Corte di qualificare d'ufficio l'impugnazione in base al contenuto sostanziale dell'atto.

  • art. 620 c.p.p.

    Richiamato in chiave sistematica per evidenziare l'incompatibilità tra gli esiti tipici del giudizio di cassazione e quelli dell'appello avverso la sentenza di non luogo a procedere.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di non luogo a procedere pronunciata all'esito dell'udienza predibattimentale il mezzo di impugnazione è l'appello, non il ricorso diretto per cassazione; l'eventuale ricorso per cassazione va qualificato come appello se proposto contro tale decisione.
  • Il ricorso per cassazione per saltum non è estensibile alle sentenze processuali di non luogo a procedere non espressamente incluse nel catalogo dei provvedimenti impugnabili ex art. 569 c.p.p., poiché la disciplina speciale dell'appello prevede esiti e una logica di prosecuzione del procedimento incompatibili con il giudizio di legittimità.
  • Quando l'impugnazione è proposta con un mezzo erroneo ma il suo contenuto sostanziale corrisponde a un diverso rimedio previsto dalla legge, la Corte può riqualificarla d'ufficio ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p. e disporre la trasmissione degli atti al giudice competente.
  • La disciplina dell'appello contro la sentenza di non luogo a procedere è strutturata per riattivare la progressione processuale davanti al giudice di secondo grado; pertanto, l'ammissibilità di un ricorso diretto per cassazione determinerebbe un inutile aggravio procedurale in contrasto con la ragionevole durata del processo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.