Cassazione Civile, Sentenza n. 40143/2021 del 15/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Lo spedizioniere doganale Gennaro Cecere è stato destinatario di un avviso di contestazione e sanzioni dall'Agenzia delle Dogane, ritenuto corresponsabile, unitamente all'importatore, per una dichiarazione doganale di valore inesatto (sottodichiarazione). L'Ufficio aveva riscontrato uno scostamento rilevante tra il valore dichiarato e i valori risultanti dalla banca dati MERCE/COGNOS. In primo grado il ricorso fu respinto e la CTR di appello confermò il rigetto ritenendo che lo spedizioniere, in quanto rappresentante diretto, avrebbe dovuto dimostrare di aver adottato tutta la diligenza professionale per escludere la conoscenza o la conoscibilità dell'irregolarità. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi (compresa la censura dell'errata chiamata in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, question ritenuta inammissibile). Le doglianze hanno riguardato l'errata applicazione del codice doganale comunitario (art. 201 CDC), della legge n.213/2000 (art.2 commi 6-7), del D.Lgs. 472/1997 (art.10), la violazione del contraddittorio e la mancata motivazione circa l'elemento soggettivo di dolo o colpa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile la parte con cui era stato evocato in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze (estraneo per il trasferimento delle competenze alle Agenzie). Ha richiamato e applicato il principio consolidato secondo cui lo spedizioniere che opera come rappresentante diretto è normalmente estraneo all'obbligazione doganale ma può essere ritenuto responsabile in solido con l'importatore quando: abbia fornito dati o documenti necessari alla dichiarazione e fosse consapevole, o avrebbe dovuto essere consapevole, della loro erroneità o invalidità (art. 201, par.3, seconda proposizione CDC in correlazione con art.2, comma 6 L.213/2000). La Corte ha ritenuto che l'Amministrazione abbia assolto l'onere probatorio mediante l'utilizzo della banca dati MERCE/COGNOS che evidenziava uno "non trascurabile" scostamento di valore e che il ricorrente non abbia fornito fatti concreti a giustificazione della propria eventuale incolpevolezza. Sulle censure procedurali relative al contraddittorio è stato statuito che la mancata audizione preventiva rileva solo se dal vizio è derivato un concreto pregiudizio del diritto di difesa, circostanza non dimostrata dal ricorrente. Un motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificazione dei fatti omessi dalla motivazione. Spese a carico del ricorrente.
Norme richiamate
Regolamento (CEE) n. 2913/1992 (Codice Doganale Comunitario), art. 201, comma 3 (seconda proposizione)
Quando una dichiarazione in dogana per uno dei regimi di cui al paragrafo 1 è redatta in base a dati che determinano la mancata riscossione, totale o parziale, dei diritti dovuti per legge, le persone che hanno fornito detti dati necessari alla stesura della dichiarazione, e che erano o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità, possono parimenti essere considerate debitori conformemente alle vigenti disposizioni nazionali
La Corte ha interpretato la norma nel senso che lo spedizioniere-rappresentante diretto può essere considerato debitore (responsabile in solido) quando ha fornito dati/documenti necessari alla dichiarazione e conosceva o avrebbe dovuto conoscere la loro erroneità; spetta all'Amministrazione dimostrare tali elementi e alla difesa provare di aver adottato la massima diligenza.
Legge 27 dicembre 2000, n. 213, art. 2, comma 6
in ordine alla regolarità, veridicità e completezza dei dati, nonché alla idoneità e validità dei documenti allegati, gli spedizionieri doganali e gli altri soggetti di cui al 2° comma, se erano o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità, rispondono solidalmente del pagamento del tributo
Inserita e interpretata in correlazione con l'art.201 CDC: impone la responsabilità solidale dello spedizioniere diretto solo se ha fornito dati/documenti difettosi e ne era o doveva essere a conoscenza; la prova spetta all'Amministrazione.
D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 472, art. 10
chi, con violenza o minaccia o inducendo altri in errore incolpevole ovvero avvalendosi di persona incapace, anche in via transitoria, di intendere e di volere, determina la commissione di una violazione ne risponde in luogo del suo autore materiale
La censura fondata su questa norma è stata ritenuta inconferente: la fattispecie richiamata (responsabilità per induzione con violenza/minaccia o sfruttamento di incapace) non si applica al caso di errore determinato da documenti forniti dall'importatore senza elementi che dimostrino induzione o violenza.
D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, art. 11
previsioni concernenti la revisione e la notifica dell'avviso di rettifica e il procedimento amministrativo contenzioso
La Corte ha richiamato l'art.11 per riconoscere che il contraddittorio amministrativo era previsto dal previgente sistema e che la sua mancata osservanza rileva solo se ha arrecato concreto pregiudizio al diritto di difesa; ha inoltre richiamato le successive modifiche legislative che hanno inciso sul sistema di impugnazione.
DPR 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo Unico Doganale), artt. 66, 70, 76
Richiamati per illustrare la disciplina del ricorso gerarchico e del procedimento amministrativo che consentiva in passato un contraddittorio "pieno" prima della definività dell'avviso di rettifica; la Corte ha spiegato che il sistema normativo ha subito modifiche e che il rilievo del mancato contraddittorio va valutato alla luce del concreto pregiudizio.
Regolamento (CE) n. 450/2008 (aggiornamento Codice Doganale Comune), artt. 244-245
Richiamato il principio secondo cui il diritto dell'Unione e la giurisprudenza della Corte di Giustizia impongono che gli Stati membri garantiscano efficaci tutele del contraddittorio; tuttavia la valutazione delle modalità attuative e delle conseguenze della loro violazione rimane demandata all'ordinamento nazionale, purché siano rispettati i principi di equivalenza ed efficacia.
Codice Civile, art. 1176, comma 2
Richiamato per definire lo standard di diligenza richiesto allo spedizioniere professionista: deve provare di aver adottato la diligenza massima in relazione alla sua attività e alle circostanze concrete.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
La Corte ha analizzato la fondatezza dei motivi di cassazione secondo i parametri di questa norma, rilevando l'inammissibilità di alcune doglianze per mancata specificazione del "fatto storico" e rigettando i motivi di fatto o di diritto infondati.
Massime di principio
- Lo spedizioniere che opera come rappresentante diretto non è automaticamente responsabile: la responsabilità solidale sussiste solo se ha fornito dati o documenti necessari alla dichiarazione e ne conosceva o avrebbe dovuto conoscere la falsità o l'inidoneità.
- L'onere probatorio iniziale grava sull'Amministrazione: deve dimostrare, con elementi oggettivi e specifici (anche presuntivi, es. scostamenti significativi riscontrabili tramite banche dati), che lo spedizioniere ha contribuito con dati/documents irregolari e che la loro erroneità era conoscibile.
- Una volta assolto tale onere, grava sullo spedizioniere la prova contraria: dimostrare di aver adottato la massima diligenza professionale (art.1176 c.c.) e fornire fatti concreti che giustifichino l'errore o l'assenza di conoscibilità.
- Le censure procedurali per violazione del contraddittorio amministrativo sono rilevanti solo se il ricorrente dimostra un concreto pregiudizio del diritto di difesa che si sia riflesso sul contenuto del provvedimento finale; la mera asserzione formale non basta.
- La chiamata in giudizio di soggetti che non sono passivamente legittimati dopo il trasferimento di competenze (es. Ministero vs Agenzie) può rendere la relativa parte della domanda inammissibile.
- In materia doganale le valutazioni basate su banche dati (es. MERCE/COGNOS) possono costituire elementi probatori rilevanti per l'accertamento della incongruità del valore dichiarato, purché adeguatamente specificati dall'Amministrazione.
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