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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 40143/2021 del 15/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Lo spedizioniere doganale Gennaro Cecere è stato destinatario di un avviso di contestazione e sanzioni dall'Agenzia delle Dogane, ritenuto corresponsabile, unitamente all'importatore, per una dichiarazione doganale di valore inesatto (sottodichiarazione). L'Ufficio aveva riscontrato uno scostamento rilevante tra il valore dichiarato e i valori risultanti dalla banca dati MERCE/COGNOS. In primo grado il ricorso fu respinto e la CTR di appello confermò il rigetto ritenendo che lo spedizioniere, in quanto rappresentante diretto, avrebbe dovuto dimostrare di aver adottato tutta la diligenza professionale per escludere la conoscenza o la conoscibilità dell'irregolarità. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi (compresa la censura dell'errata chiamata in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, question ritenuta inammissibile). Le doglianze hanno riguardato l'errata applicazione del codice doganale comunitario (art. 201 CDC), della legge n.213/2000 (art.2 commi 6-7), del D.Lgs. 472/1997 (art.10), la violazione del contraddittorio e la mancata motivazione circa l'elemento soggettivo di dolo o colpa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile la parte con cui era stato evocato in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze (estraneo per il trasferimento delle competenze alle Agenzie). Ha richiamato e applicato il principio consolidato secondo cui lo spedizioniere che opera come rappresentante diretto è normalmente estraneo all'obbligazione doganale ma può essere ritenuto responsabile in solido con l'importatore quando: abbia fornito dati o documenti necessari alla dichiarazione e fosse consapevole, o avrebbe dovuto essere consapevole, della loro erroneità o invalidità (art. 201, par.3, seconda proposizione CDC in correlazione con art.2, comma 6 L.213/2000). La Corte ha ritenuto che l'Amministrazione abbia assolto l'onere probatorio mediante l'utilizzo della banca dati MERCE/COGNOS che evidenziava uno "non trascurabile" scostamento di valore e che il ricorrente non abbia fornito fatti concreti a giustificazione della propria eventuale incolpevolezza. Sulle censure procedurali relative al contraddittorio è stato statuito che la mancata audizione preventiva rileva solo se dal vizio è derivato un concreto pregiudizio del diritto di difesa, circostanza non dimostrata dal ricorrente. Un motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificazione dei fatti omessi dalla motivazione. Spese a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • Regolamento (CEE) n. 2913/1992 (Codice Doganale Comunitario), art. 201, comma 3 (seconda proposizione)

    Quando una dichiarazione in dogana per uno dei regimi di cui al paragrafo 1 è redatta in base a dati che determinano la mancata riscossione, totale o parziale, dei diritti dovuti per legge, le persone che hanno fornito detti dati necessari alla stesura della dichiarazione, e che erano o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità, possono parimenti essere considerate debitori conformemente alle vigenti disposizioni nazionali

    La Corte ha interpretato la norma nel senso che lo spedizioniere-rappresentante diretto può essere considerato debitore (responsabile in solido) quando ha fornito dati/documenti necessari alla dichiarazione e conosceva o avrebbe dovuto conoscere la loro erroneità; spetta all'Amministrazione dimostrare tali elementi e alla difesa provare di aver adottato la massima diligenza.

  • Legge 27 dicembre 2000, n. 213, art. 2, comma 6

    in ordine alla regolarità, veridicità e completezza dei dati, nonché alla idoneità e validità dei documenti allegati, gli spedizionieri doganali e gli altri soggetti di cui al 2° comma, se erano o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità, rispondono solidalmente del pagamento del tributo

    Inserita e interpretata in correlazione con l'art.201 CDC: impone la responsabilità solidale dello spedizioniere diretto solo se ha fornito dati/documenti difettosi e ne era o doveva essere a conoscenza; la prova spetta all'Amministrazione.

  • D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 472, art. 10

    chi, con violenza o minaccia o inducendo altri in errore incolpevole ovvero avvalendosi di persona incapace, anche in via transitoria, di intendere e di volere, determina la commissione di una violazione ne risponde in luogo del suo autore materiale

    La censura fondata su questa norma è stata ritenuta inconferente: la fattispecie richiamata (responsabilità per induzione con violenza/minaccia o sfruttamento di incapace) non si applica al caso di errore determinato da documenti forniti dall'importatore senza elementi che dimostrino induzione o violenza.

  • D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, art. 11

    previsioni concernenti la revisione e la notifica dell'avviso di rettifica e il procedimento amministrativo contenzioso

    La Corte ha richiamato l'art.11 per riconoscere che il contraddittorio amministrativo era previsto dal previgente sistema e che la sua mancata osservanza rileva solo se ha arrecato concreto pregiudizio al diritto di difesa; ha inoltre richiamato le successive modifiche legislative che hanno inciso sul sistema di impugnazione.

  • DPR 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo Unico Doganale), artt. 66, 70, 76

    Richiamati per illustrare la disciplina del ricorso gerarchico e del procedimento amministrativo che consentiva in passato un contraddittorio "pieno" prima della definività dell'avviso di rettifica; la Corte ha spiegato che il sistema normativo ha subito modifiche e che il rilievo del mancato contraddittorio va valutato alla luce del concreto pregiudizio.

  • Regolamento (CE) n. 450/2008 (aggiornamento Codice Doganale Comune), artt. 244-245

    Richiamato il principio secondo cui il diritto dell'Unione e la giurisprudenza della Corte di Giustizia impongono che gli Stati membri garantiscano efficaci tutele del contraddittorio; tuttavia la valutazione delle modalità attuative e delle conseguenze della loro violazione rimane demandata all'ordinamento nazionale, purché siano rispettati i principi di equivalenza ed efficacia.

  • Codice Civile, art. 1176, comma 2

    Richiamato per definire lo standard di diligenza richiesto allo spedizioniere professionista: deve provare di aver adottato la diligenza massima in relazione alla sua attività e alle circostanze concrete.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    La Corte ha analizzato la fondatezza dei motivi di cassazione secondo i parametri di questa norma, rilevando l'inammissibilità di alcune doglianze per mancata specificazione del "fatto storico" e rigettando i motivi di fatto o di diritto infondati.

Massime di principio

  • Lo spedizioniere che opera come rappresentante diretto non è automaticamente responsabile: la responsabilità solidale sussiste solo se ha fornito dati o documenti necessari alla dichiarazione e ne conosceva o avrebbe dovuto conoscere la falsità o l'inidoneità.
  • L'onere probatorio iniziale grava sull'Amministrazione: deve dimostrare, con elementi oggettivi e specifici (anche presuntivi, es. scostamenti significativi riscontrabili tramite banche dati), che lo spedizioniere ha contribuito con dati/documents irregolari e che la loro erroneità era conoscibile.
  • Una volta assolto tale onere, grava sullo spedizioniere la prova contraria: dimostrare di aver adottato la massima diligenza professionale (art.1176 c.c.) e fornire fatti concreti che giustifichino l'errore o l'assenza di conoscibilità.
  • Le censure procedurali per violazione del contraddittorio amministrativo sono rilevanti solo se il ricorrente dimostra un concreto pregiudizio del diritto di difesa che si sia riflesso sul contenuto del provvedimento finale; la mera asserzione formale non basta.
  • La chiamata in giudizio di soggetti che non sono passivamente legittimati dopo il trasferimento di competenze (es. Ministero vs Agenzie) può rendere la relativa parte della domanda inammissibile.
  • In materia doganale le valutazioni basate su banche dati (es. MERCE/COGNOS) possono costituire elementi probatori rilevanti per l'accertamento della incongruità del valore dichiarato, purché adeguatamente specificati dall'Amministrazione.

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