Sentenza n. 11613/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'ottemperanza della sentenza Tar Lazio n. 5315/2020 (RG 7718/2019), pubblicata il 20.05.2020 e notificata a mezzo pec il 29.05.2020, non impugnata, con la quale veniva accertata la illegittimità del mancato riconoscimento della qualifica professionale conseguita in Romania ed avente valore equipollente all'abilitazione all'insegnamento ai sensi delle Direttive 2005/36/Ce e 2013/55/Ce.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 5315/2020 sul riconoscimento della qualifica professionale conseguita in Romania
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio n. 5315/2020, non impugnata, che aveva accertato l’illegittimità del mancato riconoscimento della qualifica professionale conseguita in Romania e avente valore equipollente all’abilitazione all’insegnamento ai sensi delle direttive 2005/36/CE e 2013/55/CE. Nel corso del giudizio il Ministero ha depositato, il 2 aprile 2026, il provvedimento adottato in esecuzione della sentenza. All’udienza del 17 giugno 2026 la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La dichiarazione della ricorrente è intervenuta dopo il deposito del provvedimento amministrativo adottato in esecuzione della sentenza oggetto di ottemperanza, sicché è venuto meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio. Il Collegio ha richiamato il principio della domanda e la disponibilità del processo amministrativo da parte del soggetto che lo ha promosso, escludendo la possibilità di una decisione nel merito quando, prima della decisione, la parte dichiari di non avere più interesse alla pronuncia. Le spese sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse
Consente di dichiarare improcedibile il ricorso quando, nel corso del giudizio, viene meno l’interesse alla decisione, anche in ragione della dichiarazione della parte ricorrente e dell’adozione dell’atto amministrativo richiesto in esecuzione del giudicato.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nell’ambito della decisione sul giudizio di ottemperanza.
Direttiva 2005/36/CE
Richiamata nella sentenza oggetto di ottemperanza quale fonte del valore equipollente della qualifica professionale conseguita in Romania rispetto all’abilitazione all’insegnamento.
Direttiva 2013/55/CE
Richiamata nella sentenza oggetto di ottemperanza quale fonte del valore equipollente della qualifica professionale conseguita in Romania rispetto all’abilitazione all’insegnamento.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo, quando nel corso del processo viene meno l’interesse concreto e attuale alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- L’adozione da parte dell’amministrazione del provvedimento richiesto in esecuzione del giudicato può determinare il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio di ottemperanza.
- In virtù del principio della domanda, il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha promosso; pertanto, se essa dichiara prima della decisione di non avere più interesse alla pronuncia, il giudice non può procedere a una decisione di merito.
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