Sentenza n. 113/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento del Questore della Provincia di Pordenone - Divisione P.A.S.I. del 12/3/2025, notificato al destinatario in data 13/3/2025, con il quale è stata revocata la licenza di porto d’armi per uso venatorio -OMISSIS-, rilasciata in data 15/3/2023 a -OMISSIS-, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, successivi e/o consequenziali comunque connessi al provvedimento impugnato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca della licenza di porto d’armi per uso venatorio
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca della licenza di porto d’armi adottata dal Questore di Pordenone, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 43 T.U.L.P.S. e dell’art. 21 della legge n. 157/1992, nonché dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento. Ha inoltre denunciato eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e motivazione, illogicità manifesta, sviamento e motivazione apodittica. In particolare, ha sostenuto che l’Amministrazione avrebbe interpretato in modo soggettivo e parziale il controllo effettuato dai Carabinieri, valorizzando congetture ed elementi non univoci, senza considerare adeguatamente le controdeduzioni presentate nel procedimento né verificarne l’attendibilità. Ha contestato che la propria condotta fosse idonea a fondare un giudizio prognostico negativo sull’affidabilità nell’uso delle armi, deducendo che si sarebbe trattato di un episodio isolato e non significativo. Il controllo aveva rilevato la presenza, nell’abitacolo del veicolo, di una carabina con una cartuccia camerata, non riposta in custodia, ulteriori cartucce immediatamente disponibili, cuffie protettive e abbigliamento compatibile con l’attività venatoria, in orario e luogo non consentiti. Il Ministero ha chiesto il rigetto del ricorso, difendendo la legittimità della revoca.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, ma un’autorizzazione derogatoria rispetto al generale divieto di detenzione delle armi, il cui rilascio e mantenimento presuppongono una valutazione ampiamente discrezionale dell’affidabilità dell’interessato e della prevalenza dell’interesse pubblico alla sicurezza. Ai fini della revoca non è necessario accertare un concreto abuso dell’arma, né un giudizio di pericolosità sociale o la commissione di un reato: è sufficiente che emergano circostanze, anche isolate purché significative, idonee a porre in dubbio l’affidabilità del titolare. Nel caso concreto, la violazione dell’art. 21, comma 1, lett. g), della legge n. 157/1992, consistente nel trasporto dell’arma non scarica e non in custodia a bordo del veicolo, è stata ritenuta di per sé sufficiente a fondare il giudizio di inaffidabilità ai sensi dell’art. 43 T.U.L.P.S. Il TAR ha inoltre attribuito rilievo agli elementi risultanti dall’annotazione di polizia giudiziaria, ritenuta atto pubblico fidefacente ex art. 2700 c.c., dai quali emergevano indizi convergenti circa una possibile attività venatoria illecita. La motivazione del provvedimento è stata considerata intellegibile, ragionevole e non arbitraria. È stata altresì valorizzata la tardiva versione fornita dal ricorrente, secondo cui avrebbe estratto l’arma dalla custodia e inserito una cartuccia soltanto per verificarne la compatibilità, ritenuta non coerente con la sua esperienza venatoria e dunque ulteriormente confermativa del giudizio di inaffidabilità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero, liquidate in euro 2.500, oltre oneri di legge.
Norme richiamate
artt. 10 e 43 r.d. 773/1931 (T.U.L.P.S.)
Le disposizioni consentono all’Autorità di pubblica sicurezza di negare o revocare l’autorizzazione al porto d’armi quando il titolare non offra piena affidabilità circa il corretto uso delle armi; non è necessario un concreto abuso né un giudizio di pericolosità sociale, essendo sufficienti elementi prognostici e circostanze significative.
art. 21, comma 1, lett. g), l. 157/1992
il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia
La violazione del divieto di trasportare a bordo di un veicolo un’arma non scarica e non in custodia costituisce, autonomamente, elemento sufficiente a fondare il giudizio di non affidabilità del titolare del porto d’armi.
art. 2700 c.c.
L’annotazione di polizia giudiziaria è stata considerata atto pubblico fidefacente quanto ai fatti attestati dai pubblici ufficiali, potendo supportare la motivazione del provvedimento di revoca.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è stata richiamata per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono state richiamate, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, ma un’autorizzazione amministrativa derogatoria rispetto al generale divieto di detenzione delle armi; nella relativa valutazione prevale l’interesse pubblico alla sicurezza e all’incolumità delle persone.
- La revoca del porto d’armi può essere disposta sulla base di una valutazione prognostica dell’affidabilità del titolare, senza necessità di accertare un concreto abuso dell’arma, un reato o una pericolosità sociale.
- Anche un episodio isolato può giustificare la revoca del porto d’armi quando le circostanze concrete siano particolarmente significative e rivelino violazioni degli obblighi cautelari inerenti alla custodia e al trasporto delle armi.
- Il trasporto a bordo di un veicolo di un’arma da sparo per uso venatorio non scarica e non riposta in custodia viola l’art. 21, comma 1, lett. g), della legge n. 157/1992 e può costituire, da solo, un elemento sufficiente per il giudizio di non affidabilità previsto dall’art. 43 T.U.L.P.S.
- Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione dell’Autorità di pubblica sicurezza resta circoscritto alla verifica dell’assenza di irrazionalità, arbitrarietà o manifesta illogicità; non è richiesto un particolare onere motivazionale quando il provvedimento esponga elementi concreti idonei a sostenere il giudizio prognostico negativo.
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