Cassazione Penale, Sentenza n. 14790/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per la mancata revoca o riduzione della confisca disposta in primo grado; il ricorrente deduceva di non aver rinunciato alla doglianza relativa alla misura ablativa nell'ambito del concordato presentato in appello e documentava la definizione agevolata e/o il piano di rateizzazione e i pagamenti effettuati presso l'Agenzia delle Entrate, chiedendo che la confisca fosse revocata o ridotta in ragione delle somme effettivamente versate
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il concordato presentato in appello contenesse una rinuncia 'integrale' a tutti i motivi di gravame, escluso solo quello relativo alla determinazione della pena; tale rinuncia comprende anche le doglianze sulle misure di sicurezza e sulla confisca, essendo queste autonome rispetto al trattamento sanzionatorio. Pertanto la Corte d'appello ha correttamente omesso di rimettere in discussione la confisca statuita in primo grado e ha confermato la sentenza «nel resto». La Cassazione ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla cassa delle ammende. La Corte ha comunque osservato che la statuizione di confisca relativa alle due società potrebbe essere riconsiderata se le stesse risultassero estranee al giudizio in appello
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 12-bis, comma 2
La norma è stata invocata dal ricorrente per chiedere la revoca o la riduzione della confisca quando il debito tributario è stato definito o rateizzato; dalla sentenza emerge che tale motivo non è stato esaminato in Cassazione perché il ricorrente aveva rinunciato ai motivi di appello eccetto la determinazione della pena
c.p.p., art. 599-bis (concordato in appello)
La Corte interpreta il concordato in appello con rinuncia ai motivi come comprensivo anche delle doglianze relative alle misure di sicurezza (tra cui la confisca), salvo espressa esclusione; la rinuncia limita l'esame ai soli profili non rinunciati (qui la sola determinazione della pena)
Giurisprudenza citata: Sez. 3, n. 33389 del 08/06/2018
Principio evocato dal ricorrente secondo cui, in caso di rateizzazione o estinzione del debito tributario, il giudice deve revocare o ridurre la confisca proporzionalmente ai pagamenti eseguiti per evitare duplicazioni sanzionatorie; la Corte di Cassazione osserva il principio ma non lo applica per effetto della rinuncia operata con il concordato
Giurisprudenza citata: Sez. 4, n. 40683 del 03/10/2024 (Karroumi Charquaoui)
La sentenza è richiamata per affermare che la rinuncia a tutti i motivi diversi da quelli relativi alla determinazione della pena comprende anche le doglianze sulle misure di sicurezza, in quanto autonome rispetto al trattamento sanzionatorio
Massime di principio
- La presentazione di un concordato (accordo in appello) con rinuncia ai motivi di gravame, se formulato in termini generali 'a tutta/rinuncia integrale', comporta la perdita della possibilità di impugnare in sede di merito le misure di sicurezza e la confisca, salvo che tali profili siano espressamente esclusi dalla rinuncia
- Se l'obiettivo è contestare la confisca o ottenere la sua riduzione per pagamento o rateizzazione del debito tributario, occorre espressamente riservare tale doglianza nel concordato o nell'atto di appello; non basta allegare documentazione se poi si formula una rinuncia generale ai motivi
- Quando il debito tributario è stato estinto o parzialmente adempiuto tramite definizione agevolata o piano di rateizzazione, sussiste giurisprudenzialmente titolo per chiedere la revoca o la riduzione della confisca in rapporto ai pagamenti effettuati, per evitare duplicazioni sanzionatorie: tale questione deve però essere tempestivamente e specificamente sollevata e non rinunciata
- Se la confisca è stata disposta in relazione a beni intestati a società che non hanno partecipato pienamente al giudizio d'appello, potrebbe essere possibile una rinnovata valutazione della misura nei confronti delle società stesse; va verificata la soggettività passiva e la presenza delle società nel processo
- Consigli pratici: redigere il concordato con formulazioni circoscritte (rinunciare solo ai motivi che si intende effettivamente abbandonare), inserire espressa riserva sulle misure di sicurezza/confisca se si vuole preservarne l'impugnazione, allegare prova documentale dei pagamenti/rateizzazioni e chiedere espressa pronuncia del giudice sulla questione
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