Sentenza del 24/02/2023 n. 5786 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento TARI per (---): la società deduceva di non essere soggetta al tributo perché produce rifiuti speciali non assimilabili agli urbani (imballaggi terziari/secondari, kg 6.160 alla data del ricorso), gestiti privatamente, e contestava che il Comune non avesse mai organizzato il servizio di raccolta/gestione.
La decisione
La CTP aveva accolto il ricorso; la CTR aveva parzialmente accolto l'appello del Comune riducendo la pretesa demandata al pagamento al 20% (riduzione dell'80%), ritenendo però che il Comune avesse predisposto il servizio di raccolta. La Cassazione ha: (i) disapplicato la parte del regolamento comunale che fissava un limite massimo (50%) alla riduzione per avvio al riciclo, ritenendola incompatibile con la disciplina statale; (ii) accolto alcuni profili di censura (mancata motivazione circa la quantificazione della riduzione e questioni interpretative sul requisito dell'"avvio al riciclo"), cassando la sentenza limitatamente a tali aspetti e rinviando alla CTR di secondo grado della Campania in diversa composizione perché riesamini e motivi adeguatamente l'entità della riduzione applicabile (applicando il criterio legale: riduzione della sola parte variabile della TARI proporzionale alle quantità effettivamente avviate al riciclo). Gli altri motivi di doglianza della ricorrente sono stati rigettati o ritenuti inammissibili.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 649
per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati
La Corte interpreta la norma nella versione vigente ratione temporis come richiedente l'avvio al "riciclo" e non genericamente al "recupero"; la riduzione deve essere proporzionale alla quantità avviata al riciclo e non può essere soggetta da regolamenti comunali a limiti massimi non previsti dal legislatore statale.
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 183
definizioni: 'recupero' e 'riciclo' (il riciclo è una specifica operazione di recupero)
Il riciclo è qualificato come una specie del più ampio genus 'recupero'. La distinzione giuridica tra 'recupero' e 'riciclo' è rilevante perché la riduzione della TARI, dopo le modifiche legislative, è collegata all'avvio al riciclo.
D.P.R. 15 luglio 1999, n. 158, art. 7, comma 2
per le utenze non domestiche, sulla parte variabile della tariffa, è applicato un coefficiente di riduzione, da determinarsi dall'ente locale, proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi
Il DPR disciplina criteri e coefficenti per la quantificazione tariffaria e prevede attestazioni per l'avvio a recupero; tuttavia la Corte precisa che il rinvio legislativo ai criteri del DPR riguarda la quantificazione della tariffa, non autorizza i regolamenti comunali a introdurre limiti che contrastino col principio di proporzionalità stabilito dalla normativa statale più recente.
Legge 2 maggio 2014, n. 68 (modifica L. n. 147/2013)
modifica il comma 649 e abroga il comma 661 della L. n. 147/2013
La modifica normativa ha spostato il riferimento dall'avvio al recupero all'avvio al riciclo e ha abrogato la disciplina che esentava la quota in relazione all'avvio al recupero: questo cambiamento è centrale per stabilire che la riduzione va rapportata all'effettivo riciclo.
Direttiva 2008/98/CE, art. 10
spetta agli Stati membri adottare le misure necessarie per garantire che i rifiuti siano sottoposti ad operazioni di recupero
La Corte evidenzia che la direttiva lascia margine discrezionale agli Stati per le misure da adottare e non impone in modo automatico nella sfera fiscale limiti che escludano la possibilità di riconoscere riduzioni o modalità diverse; tuttavia il giudice nazionale deve verificare che la tassa non imponga costi manifestamente non commisurati.
Costituzione, artt. 117 e 119
Principio: i regolamenti degli enti locali non possono contraddire le leggi statali; gli enti locali esercitano potestà tributaria nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario nazionale.
Massime di principio
- Per le utenze non domestiche produttrici di rifiuti speciali assimilati, la riduzione della parte variabile della TARI deve essere applicata in modo proporzionale alle quantità effettivamente avviate al riciclo; i regolamenti comunali non possono imporre un limite massimo (cap) contraddicente tale principio di proporzionalità.
- La normativa post-2014 collega la riduzione alla dimostrazione dell'avvio al 'riciclo' (non solo al 'recupero'): occorre pertanto prova documentale dell'effettivo riciclo (attestazioni da soggetti autorizzati) e la quantificazione della riduzione deve riguardare la sola parte variabile della tariffa.
- La distinzione concettuale tra 'recupero' e 'riciclo' è rilevante; il riciclo è una forma specifica di recupero e le agevolazioni tariffarie devono essere connesse alla fattispecie espressamente prevista dalla legge vigente ratione temporis.
- Quando un giudice concede una riduzione tariffaria, la decisione deve contenere una motivazione chiara e i criteri di calcolo utilizzati; in mancanza la decisione è suscettibile di cassazione per carenza o apparente motivazione e rinvio per nuova valutazione.
- Sia il contribuente sia il Comune devono documentare con precisione i fatti: il contribuente deve dimostrare le quantità avviate al riciclo con idonee attestazioni; il Comune deve provare l'istituzione e l'effettivo esercizio del servizio di gestione/collecta ove rilevante.
- Ai fini di un ricorso in Cassazione è necessario indicare con specificità le parti della sentenza che si ritengono in contrasto con la norma denunciata e confrontare espressamente il precetto normativo con le affermazioni della sentenza; altrimenti le censure possono essere ritenute inammissibili.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 24 feb 2023Sentenza del 24/02/2023 n. 39 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 24 feb 2023Sentenza del 24/02/2023 n. 40 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 24 feb 2023Sentenza del 24/02/2023 n. 5766 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 24 feb 2023Sentenza del 24/02/2023 n. 5775 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 24 feb 2023Sentenza del 24/02/2023 n. 5777 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 24 feb 2023Sentenza del 24/02/2023 n. 5779 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →