Cassazione Penale, Sentenza n. 2838/2025 del 23/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che ha confermato la custodia in carcere per reati di cui agli artt. 74 (con ruolo apicale) e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. La ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione contestando la datazione e la tempestività del 'nuovo' provvedimento di rinnovo della misura cautelare, sostenendo che esso sarebbe stato emesso oltre il termine di 20 giorni previsto dall'art. 27 cod. proc. pen. e evidenziando incongruenze nelle firme e nei timbri (presunta attestazione di conformità datata 15/02/2024, timbro di ricezione della Procura datato 15/02/2024). Contesta inoltre che il conferimento dell'incarico per la traduzione (datato 02/02/2024) possa provare l'esistenza del provvedimento anteriore al deposito.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il conferimento dell'incarico peritale in data 02/02/2024 dimostri l'esistenza del nuovo titolo cautelare e ha richiamato la giurisprudenza che esclude che il decorso del termine di 20 giorni dell'art. 27 cod. proc. pen. produca decadenza o perdita del potere giudiziario: il termine riguarda l'esecutività della misura interinale ma non impedisce al giudice competente di adottare un provvedimento autonomo. Il ricorso è stato rilevato come generico e, pertanto, inammissibile. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; intimazioni alla cancelleria per gli adempimenti previsti.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74 e art. 73
art. 74 e art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Indicano i reati di cui la ricorrente è indiziata (illecita attività di sostanze stupefacenti). Sono il fondamento materiale dell'ordinanza cautelare oggetto di impugnazione.
art. 27 cod. proc. pen.
Stabilisce il termine di 20 giorni connesso all'esecutività della misura cautelare adottata in sede di convalida del fermo. La Corte interpreta questo termine come non perentorio in termini di decadenza del potere giudiziario: la sua inosservanza non determina la perdita della possibilità di adottare un provvedimento cautelare autonomo.
art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.
art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Riguarda la competenza a procedere per taluni reati e motiva il trasferimento degli atti al Tribunale competente (Catanzaro) che ha poi adottato il provvedimento cautelare.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso, norma richiamata per giustificare la condanna alle spese della ricorrente.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative cod. proc. pen.
Riguarda gli adempimenti di cancelleria successivi alla declaratoria della sentenza; la Corte ordina l'invio degli atti per gli adempimenti prescritti.
Giurisprudenza richiamata
Sez. U., n. 15 del 18/06/1993 (Silvano); Sez. 2, n. 4045 del 10/01/2013 (Nosenzo); Sez. 6, n. 12609 del 17/12/2020 (dep. 01/04/2021)
Principio consolidato secondo cui il decorso del termine di 20 giorni non produce una sanzione di decadenza nei confronti del giudice; il giudice investito degli atti può comunque adottare un provvedimento cautelare autonomo e non semplicemente 'confermativo' del precedente titolo interinale.
Massime di principio
- Il termine di 20 giorni previsto dall'art. 27 cod. proc. pen. riguarda l'esecutività della misura adottata in sede di convalida del fermo, ma la sua inosservanza non comporta automaticamente la perdita del potere del giudice di adottare una misura cautelare autonoma.
- Il giudice competente che riceve gli atti può emettere un nuovo provvedimento cautelare basato su autonoma valutazione delle condizioni di legittimità; tale provvedimento è strutturalmente distinto dalla misura interinale.
- Atti processuali successivi (per esempio il conferimento di incarichi, la nomina di interpreti o periti) possono essere valutati come prova dell'esistenza e della data effettiva di un provvedimento, anche in presenza di timbri o conformità di copia con date apparentemente discordanti.
- Un ricorso che contenga solo censure generiche e non specifichi in modo puntuale le ragioni per cui un provvedimento dovrebbe essere qualificato diversamente è a rischio di inammissibilità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo ragioni di esonero, condanna alle spese e possibilità di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2744/2025 del 23/01/2025
- Sentenza penale · 23 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2745/2025 del 23/01/2025
- Sentenza penale · 23 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2746/2025 del 23/01/2025
- Sentenza penale · 23 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2747/2025 del 23/01/2025
- Sentenza penale · 23 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2750/2025 del 23/01/2025
- Sentenza penale · 23 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2753/2025 del 23/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →