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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21550/2021 del 27/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di merito che aveva escluso il ricorrente dalla qualità di socio e lo aveva ritenuto responsabile di comportamenti anticoncorrenziali, uso indebito di beni sociali e autoliquidazione di compensi, nonché censura della ammissibilità/competenza arbitrale (nullità della clausola compromissoria). Il ricorrente contestava l'uso di presunzioni (dichiarazioni di persone informate sui fatti), l'erronea applicazione delle norme sul compenso dell'amministratore e la confusione fra responsabilità come amministratore e come socio; chiedeva inoltre lo scioglimento della società per dissidio insanabile.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato la nullità della clausola compromissoria contenuta nell'art. 16 dello statuto sociale (nullità rilevabile d'ufficio in ogni grado, essendo priva di statuizione anteriore), ritenendo quindi inammissibile la questione sulla compromettibilità agli arbitri proposta dal ricorrente. Ha ritenuto il secondo motivo in parte inammissibile e infondato, confermando la valutazione dei giudici di merito circa comportamenti anticoncorrenziali, uso indebito di autovettura e prelievi a titolo di compenso non comprovati; ha spiegato che la norma richiamata dal ricorrente (art. 2389) non si applica alle società di persone e che la materia è regolata dalle norme sul mandato e dalle presunzioni dell'art. 1709 c.c. Il terzo motivo (distinzione tra revoca dell'amministratore ed esclusione del socio) è stato ritenuto infondato in relazione ai fatti accertati: le condotte sono state valutate come gravi violazioni degli obblighi sociali giustificanti l'esclusione. Il quarto motivo (scioglimento per dissidio) è stato dichiarato inammissibile per tardività della domanda in primo grado. Il ricorso è dunque respinto; al ricorrente è contestato il versamento di un ulteriore contributo unificato, mentre le spese non sono liquidate in favore degli intimati poiché non costituitisi; la sentenza è stata sottoscritta dal solo Presidente ai sensi dell'art. 132, comma terzo, c.p.c.

Norme richiamate

  • Cass. n. 21422/2016

    Riafferma il principio che l'imparzialità della decisione è interesse di ordine pubblico; richiamata a sostegno della possibilità di rilevare la nullità della clausola compromissoria per tutelare tale principio.

  • Sez. Un. n. 26242/2014

    Principio secondo cui la nullità della clausola compromissoria può essere rilevata anche in appello e in cassazione se non rilevata d'ufficio in primo grado.

  • Cass. n. 22207/2017

    Sottolinea che la rilevabilità d'ufficio opera solo se non esiste una statuizione anteriore sulla questione; altrimenti vige il giudicato interno.

  • Cass. n. 25493/2019

    Conferma i limiti della rilevabilità d'ufficio in presenza di statuizioni anteriori.

  • Art. 16 statuto sociale (clausola compromissoria)

    La clausola compromissoria è stata dichiarata nulla in relazione alla modalità di nomina degli arbitri; la nullità può essere rilevata d'ufficio se non su di essa si è formato giudicato.

  • Art. 2389 c.c.

    Norma relativa alla remunerazione degli amministratori di società di capitali: la Corte osserva che non è applicabile alle società di persone come la Emilcap s.a.s.

  • Art. 2260 c.c.

    Richiamato come norma rilevante per le società di persone: i diritti e obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme sul mandato.

  • Art. 1709 c.c.

    Presunzione di onerosità del mandato: il compenso dell'amministratore non espresso può essere determinato secondo tariffe, usi o dal giudice, e la Corte lo utilizza per valutare l'autoliquidazione dei compensi.

  • Art. 2392 e ss. c.c.

    Richiamati in relazione alle responsabilità degli amministratori: la Corte ha verificato la sussistenza di comportamenti che possono integrare violazioni di legge o dello statuto.

  • Art. 2318 c.c.

    Usato per distinguere la qualità di socio dalla carica di amministratore: è possibile che vi siano soci accomandatari non amministratori.

  • Artt. 2286 e 2287 c.c. richiamati dall'art. 2315 c.c.

    Richiamati dal ricorrente in tema di onere della prova e documentazione; la Corte ha ritenuto le censure in gran parte inammissibili o meramente di merito.

  • Art. 2270 c.c.

    Normativa sullo scioglimento della società per cause come il dissidio: la Corte ha rilevato l'inammissibilità della domanda di scioglimento per tardività rispetto alle domande iniziali.

  • Art. 2272 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel contesto dello scioglimento per dissidio; la Corte non ha accolto la censura per motivi di tardività procedurale.

  • Art. 13, comma 1-bis (contributo unificato)

    La Corte dà atto dell'obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso principale.

  • Art. 132, comma terzo, c.p.c.

    Consente la sottoscrizione della sentenza da parte del solo Presidente; la sentenza è stata sottoscritta ai sensi di questa norma.

Massime di principio

  • La nullità della clausola compromissoria che incide sull'imparzialità (modalità di nomina degli arbitri) è di ordine pubblico e può essere rilevata d'ufficio anche in appello o in cassazione, purché non si sia formato un precedente giudicato sulla stessa questione.
  • Nelle società di persone la disciplina del compenso degli amministratori si ricava dalle norme sul mandato (art. 2260 c.c. e art. 1709 c.c.), non dalle norme relative alle società di capitali (art. 2389 c.c.). L'autoliquidazione di compensi richiede prova dell'accordo o il ricorso ai criteri legali/usuali o alla determinazione giudiziale.
  • Le dichiarazioni di "persone informate sui fatti" costituiscono presunzioni relative: spostano l'onere della prova ma ammettono prova contraria; tuttavia il ricorrente deve indicare quali mezzi istruttori abbia richiesto in merito per contestare efficacemente tali elementi.
  • Le questioni di diritto o fatto già decise nei precedenti gradi non possono essere riesaminate in cassazione se non riproposte con impugnazione; la rilevabilità d'ufficio opera solo in assenza di statuizioni anteriori.
  • La revoca dell'amministratore e l'esclusione del socio sono figure distinte: la revoca non incide necessariamente sulla qualità di socio, ma condotte gravemente lesive degli obblighi sociali possono giustificare l'esclusione del socio anche se valutate in relazione alla sua condotta (amministrativa o comunque sociale).
  • Le domande nuove o tardive introdotte nel corso del processo (es. istanza di scioglimento proposta tardivamente in udienza) possono essere dichiarate inammissibili; è importante rispettare i termini e la tempestività nella formulazione delle domande.

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