Cassazione Civile, Ordinanza n. 40876/2021 del 20/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (candidato eletto)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di decadenza dalla carica di sindaco di un Comune, pronunciata in primo grado e confermata in appello, sul presupposto che il soggetto eletto fosse un dipendente comunale a tempo determinato e, dunque, ineleggibile ai sensi dell'art. 60 TUEL, non potendo beneficiare dell'aspettativa non retribuita prevista per rimuovere la causa di ineleggibilità. Il ricorrente ha impugnato la decisione con tre motivi: con il primo ha denunciato la violazione dei canoni di interpretazione contrattuale e dell'art. 60, comma 1, n. 7, TUEL, sostenendo che il rapporto con il Comune doveva essere qualificato non come ordinario lavoro subordinato a tempo determinato, ma come rapporto avente matrice assistenziale, inserito nel percorso di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili o di pubblica utilità, con conseguente esclusione della qualità di 'dipendente' del Comune; con il secondo ha dedotto la violazione della direttiva 1999/70/CE e della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, oltre che dell'art. 60, commi 1, n. 7, 3 e 8, TUEL, sostenendo che il divieto assoluto di aspettativa per i lavoratori a termine integrasse una discriminazione rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato e chiedendo, in via subordinata, rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; con il terzo ha prospettato la violazione dell'art. 60, comma 8, TUEL in relazione agli artt. 1, 2, 3, 4, 38, 51 e 117 Cost., chiedendo una interpretazione costituzionalmente orientata che consentisse anche al lavoratore a termine l'aspettativa elettorale, o in subordine la rimessione alla Corte costituzionale. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, pur formalmente formulato come censura di legittimità, mirava in realtà a rimettere in discussione l'accertamento di fatto e la qualificazione del rapporto compiuti dal giudice di merito, senza indicare specificamente le regole ermeneutiche asseritamente violate né dedurre un vizio motivazionale riconducibile al paradigma del ricorso per cassazione. I motivi secondo e terzo sono stati invece accolti: la Corte ha ritenuto applicabile la direttiva 1999/70/CE al rapporto di lavoro a tempo determinato in questione, ha riconosciuto efficacia diretta alla clausola 4.1 dell'accordo quadro e ha affermato che l'art. 60, comma 8, TUEL, nella parte in cui esclude in modo assoluto l'aspettativa per i dipendenti a tempo determinato, contrasta con il principio di non discriminazione quando i lavoratori a termine svolgano un lavoro identico o simile a quello dei lavoratori a tempo indeterminato. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria, perché si conformi al principio di diritto indicato e disapplichi la norma nazionale incompatibile con il diritto dell'Unione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso; ha accolto il secondo e il terzo motivo; ha cassato la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria e ha rinviato la causa alla stessa Corte, in diversa composizione, affinché applichi il principio di diritto per cui, in materia elettorale, il divieto assoluto di aspettativa per i dipendenti a tempo determinato previsto dall'art. 60, comma 8, TUEL è incompatibile con la clausola 4.1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato quando il rapporto sia comparabile a quello dei lavoratori a tempo indeterminato. La decisione di merito che aveva confermato la decadenza dalla carica di sindaco è dunque stata annullata, con necessità di nuovo esame alla luce del diritto unionale e della disapplicazione della norma interna contrastante.
Norme richiamate
art. 60 TUEL (d.lgs. n. 267/2000)
comma 1, n. 7; comma 3; comma 8
Il comma 8, che esclude l'aspettativa per i dipendenti assunti a tempo determinato, va disapplicato quando operi in contrasto con la clausola 4.1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato; la Corte esclude che la sola natura a termine del rapporto basti a giustificare la disparità di trattamento.
artt. 1362 ss. c.c.
I canoni di interpretazione contrattuale rilevano nella qualificazione del rapporto, ma in cassazione la censura deve investire specificamente la violazione dei canoni legali o un vizio motivazionale, non potendo risolversi in una richiesta di nuovo esame del merito.
art. 1, comma 207, L. n. 147/2013
È richiamato dal ricorrente come norma che avrebbe avviato un percorso di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili o di pubblica utilità; la Corte non accoglie però la tesi che ciò impedisse la qualificazione del rapporto come lavoro a tempo determinato.
dir. 1999/70/CE del Consiglio
La direttiva si applica ai lavoratori che prestano attività retribuita nell'ambito di un rapporto a tempo determinato e richiede il rispetto del principio di non discriminazione rispetto ai lavoratori comparabili a tempo indeterminato.
clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato
È ritenuta sufficientemente precisa e incondizionata da avere efficacia diretta; osta a una normativa nazionale che escluda in modo assoluto l'aspettativa al lavoratore a tempo determinato se il lavoratore comparabile a tempo indeterminato ne beneficia.
art. 267 TFUE
Il ricorrente chiede in via subordinata un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per l'interpretazione della clausola 4 dell'accordo quadro.
artt. 1, 2, 3, 4, 38, 51 e 117 Cost.
Sono invocati dal ricorrente per sostenere l'illegittimità costituzionale dell'art. 60, comma 8, TUEL; la Corte reputa però decisivo il contrasto con il diritto dell'Unione e la conseguente disapplicazione della norma interna.
art. 36, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
È menzionato solo per escludere che le esigenze temporanee o eccezionali della contrattazione a termine nella pubblica amministrazione valgano, da sole, a giustificare la disparità di trattamento in tema di aspettativa elettorale.
art. 101 Cost.
È richiamato nel ragionamento sul primato del diritto dell'Unione e sul dovere del giudice di applicare la norma europea direttamente efficace disapplicando quella interna incompatibile.
Massime di principio
- In cassazione, la censura che contesta la qualificazione giuridica di un rapporto contrattuale deve confrontarsi con l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito e dedurre specificamente la violazione dei canoni legali di interpretazione o un vizio motivazionale, senza trasformarsi in una richiesta di riesame del merito.
- La clausola 4.1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato ha portata sufficientemente precisa e incondizionata da poter essere invocata dal singolo nei confronti dello Stato e impone il divieto di trattamenti meno favorevoli non giustificati da ragioni oggettive.
- La sola natura temporanea del rapporto di lavoro non costituisce, di per sé, una ragione oggettiva idonea a giustificare una disparità di trattamento rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato, quando le situazioni siano comparabili.
- Se una norma interna esclude in modo assoluto un beneficio riconosciuto ai lavoratori a tempo indeterminato anche ai lavoratori a termine comparabili, il giudice nazionale deve disapplicare la norma interna incompatibile con il diritto dell'Unione, ove la disposizione europea abbia efficacia diretta.
- In materia elettorale, il divieto assoluto di aspettativa per i dipendenti a tempo determinato non può essere automaticamente giustificato dalla durata del rapporto, occorrendo verificare la comparabilità delle mansioni e l'eventuale esistenza di reali ragioni oggettive di differenziazione.
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