Sentenza n. 918/2026 - Ancona, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera comunale di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica della Ciclovia Adriatica e di adozione della relativa variante urbanistica, con gli atti istruttori e, se necessario, la delibera di adozione del PRG 2023
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, proprietari di immobili e titolari di un campeggio situato a monte della linea ferroviaria nel Comune di Fano, hanno impugnato gli atti con cui è stato scelto il tracciato della Ciclovia Adriatica sul lato monte della ferrovia, tra il campeggio e la linea ferroviaria, anziché sul lato valle, tra la ferrovia e il mare, secondo la cosiddetta variante locale 2. Hanno dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, lamentando in particolare la violazione del principio di proporzionalità, il difetto di istruttoria, il travisamento dei fatti, l’insufficiente o illogica ponderazione degli interessi pubblici e privati e la disparità di trattamento rispetto alla precedente realizzazione della ciclovia Fano-Pesaro sul lato mare della ferrovia. Secondo i ricorrenti, la soluzione a monte avrebbe occupato 783 metri quadrati del campeggio, eliminato 15 piazzole e i relativi parcheggi, inciso sulla sicurezza degli utenti e determinato un danno economico annuale. A sostegno della soluzione a valle sono stati valorizzati la maggiore qualità tecnica, la sicurezza stradale e idraulica, il minore impatto paesaggistico, l’assenza di oneri espropriativi e l’equivalenza dei costi di manutenzione. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 23 del d.lgs. 50/2016 e del d.m. 14/2018, per omessa considerazione delle soluzioni alternative. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, mentre il Comune ha formulato eccezioni processuali e difese nel merito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato l’estraneità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al giudizio, rilevando l’assenza di un apprezzabile collegamento tra il ricorso, gli atti impugnati e le competenze ministeriali e negando che il Ministero potesse essere considerato controinteressato formale. Ha quindi respinto il ricorso nel merito, ritenendo non necessario esaminare le eccezioni in rito del Comune. Quanto al primo motivo, il Collegio ha rilevato che la scelta del tracciato a monte era sorretta da una motivazione analitica contenuta nella documentazione progettuale: minori vincoli imposti da RFI, maggiore sicurezza e accessibilità, assenza di interferenze con bagnanti e turisti, protezione dalle ingressioni marine e dal vento, fruibilità durante tutto l’anno e possibilità di migliorare il contesto mediante vegetazione e aree di sosta. La successiva realizzazione, nel 2025, delle barriere foranee non dimostrava che la scelta originaria fosse viziata, poiché tali opere non erano presenti al momento della valutazione e la soluzione a valle era comunque soggetta a maggiori distanze dalla linea ferroviaria imposte da RFI. Le contestazioni dei ricorrenti sono state qualificate come valutazioni di merito, provenienti da soggetti direttamente interessati a evitare l’occupazione della loro proprietà, non idonee a sostituire la valutazione comparativa dell’amministrazione. Il giudice ha riconosciuto che la soluzione a valle poteva risultare preferibile per alcuni aspetti, o equivalente per altri, ma ha ritenuto legittima la prevalenza attribuita dall’amministrazione ai vantaggi complessivi dell’opzione a monte. Il secondo motivo è stato respinto perché la documentazione progettuale dimostrava l’effettiva analisi delle alternative e la motivata preferenza per il tracciato prescelto. Le spese sono state compensate tra tutte le parti.
Norme richiamate
artt. 21 e 23 d.lgs. 50/2016
Le disposizioni sono state richiamate dai ricorrenti per sostenere l’obbligo di considerare le soluzioni alternative nella progettazione; il TAR ha ritenuto infondata la censura, poiché l’amministrazione aveva esaminato e comparato le alternative progettuali.
d.m. 14/2018
Richiamato insieme agli artt. 21 e 23 del d.lgs. 50/2016 per contestare la mancata valutazione delle alternative; la censura è stata respinta in ragione dell’analisi progettuale documentata.
art. 7 Codice della Strada
Richiamato dai ricorrenti quale parametro di coerenza dimensionale della soluzione a valle; il giudice non lo ha ritenuto decisivo rispetto alla complessiva valutazione comparativa dell’amministrazione.
art. 26 l.r. 34/1992
Costituisce la base normativa indicata per l’adozione della variante urbanistica connessa al progetto della ciclovia; la sentenza non ravvisa vizi negli atti adottati.
d.lgs. 152/2006
Richiamato in relazione al Rapporto Ambientale adottato con il PRG 2023; il testo della sentenza non individua una specifica violazione ambientale accolta.
Massime di principio
- La scelta tra diverse soluzioni progettuali di un’opera pubblica costituisce espressione di valutazione tecnico-discrezionale e di ponderazione comparativa degli interessi; il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione, salvo che la scelta risulti priva di istruttoria, travisata, manifestamente illogica o priva di motivazione.
- L’amministrazione adempie all’obbligo di considerare le alternative progettuali quando dagli atti del procedimento emerga un’analisi comparativa concreta e motivata dei diversi tracciati, anche se la soluzione prescelta non risulta preferibile sotto ogni singolo profilo.
- La circostanza che un’alternativa presenti vantaggi per alcuni interessi privati o per specifici parametri tecnici non dimostra, di per sé, l’illegittimità della scelta amministrativa, se l’amministrazione ha dato conto delle ragioni per cui altri interessi pubblici e complessivi benefici dell’opera conducono alla soluzione prescelta.
- La valutazione della legittimità di una scelta progettuale deve essere compiuta con riferimento alla situazione conoscitiva e fattuale esistente al momento dell’adozione dell’atto; opere o circostanze sopravvenute non dimostrano automaticamente l’illegittimità originaria della scelta.
- La realizzazione successiva di opere di protezione o la modificazione delle condizioni dei luoghi può assumere rilievo per una nuova valutazione amministrativa, ma non comporta, da sola, l’illegittimità della comparazione progettuale svolta anteriormente.
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