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Ordinanza

Ordinanza n. 288/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento emesso dal Ministero dell’Interno in data 5.10.2023, notificato al ricorrente in data 6.12.2023, con cui veniva decretato il respingimento dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana K10/-OMISSIS- presentata, ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera f) della Legge 5 febbraio 1992 n. 91, in data 31.1.2019;

Giustizia amministrativa202401048

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana adottato dal Ministero dell’Interno

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale del 5 ottobre 2023, notificato il 6 dicembre 2023, con cui è stata respinta l’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell’efficacia del diniego. Il pregiudizio prospettato è stato ricondotto alla lesione dei diritti costituzionalmente garantiti derivante dal mancato riconoscimento della cittadinanza e alla perdita dei diritti civili e politici connessi allo status civitatis. Nel giudizio è inoltre emerso che, successivamente all’adozione del diniego, il ricorrente è stato assolto dai reati contestati con sentenza pubblicata il 22 agosto 2025.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insussistenza del periculum in mora e, inoltre, per carenza del fumus boni iuris. Quanto al periculum, il pregiudizio derivante dal mancato accoglimento della domanda di cittadinanza non è stato ritenuto grave e irreparabile: i diritti inviolabili trovano tutela nella Costituzione e nel d.lgs. n. 286/1998; l’esercizio dei diritti politici non presenta una frequenza tale da impedire l’esame della controversia nel merito; il diniego non impedisce né lo svolgimento dell’attività lavorativa e l’esercizio della libertà economica in condizioni di parità con il cittadino, né la permanenza sul territorio nazionale sulla base di altro titolo di soggiorno, posseduto dal ricorrente. Quanto al fumus, il provvedimento appare fondato sulle risultanze istruttorie esistenti al momento della sua emanazione, in applicazione del principio tempus regit actum; pertanto, la successiva sentenza di assoluzione, pubblicata nel 2025, non poteva essere valutata in favore del ricorrente ai fini della legittimità del diniego. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lettera f), l. 5 febbraio 1992, n. 91

    Costituisce la base normativa dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana oggetto del diniego impugnato.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare esaminata dal TAR.

  • art. 2 Cost.

    È richiamato quale fondamento della tutela dei diritti inviolabili dell’uomo, ritenuta comunque operante indipendentemente dal riconoscimento della cittadinanza.

  • art. 32 Cost.

    È richiamato quale ulteriore presidio costituzionale dei diritti fondamentali.

  • art. 2 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    È richiamato per affermare che lo straniero gode dei diritti fondamentali della persona anche senza acquisire la cittadinanza italiana.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati in relazione alla tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Ai fini della tutela cautelare, il pregiudizio derivante dal mancato riconoscimento della cittadinanza italiana non presenta, di regola, i requisiti di gravità e irreparabilità quando i diritti fondamentali dello straniero sono comunque garantiti dalla Costituzione e dalla legislazione sull’immigrazione, quando il diniego non impedisce l’attività lavorativa e la libertà economica e quando lo straniero può permanere sul territorio nazionale in forza di un diverso titolo di soggiorno.
  • La lesione dei diritti politici connessi alla mancata acquisizione della cittadinanza non integra, di per sé, un periculum in mora grave e irreparabile tale da impedire l’esame della controversia in sede di merito, avuto riguardo alla frequenza dell’esercizio di tali diritti.
  • Ai fini del giudizio cautelare sulla legittimità di un diniego amministrativo, la valutazione del fumus boni iuris deve essere compiuta considerando la situazione istruttoria esistente al momento dell’adozione dell’atto, in applicazione del principio tempus regit actum; una successiva sentenza di assoluzione non può essere valutata in favore del ricorrente per contestare retroattivamente la legittimità del diniego, se è intervenuta dopo l’adozione del provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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