Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 732/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza n. -OMISSIS- pronunciata dal Tribunale di -OMISSIS-, pubblicata in data 29 maggio 2024.

Giustizia amministrativa202500702

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione, da parte del Ministero della Salute, di una sentenza civile passata in giudicato recante condanna solidale al pagamento di somme risarcitorie, spese di lite e spese di consulenza tecnica

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditrice beneficiaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio ex artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato, notificata al Ministero e alla Regione, che aveva condannato in solido il Ministero della Salute e la Regione Campania, per il tramite della mandataria USL 54 in gestione di liquidazione, al pagamento di somme a titolo di danno non patrimoniale iure hereditatis, danno non patrimoniale iure proprio e danno patrimoniale iure proprio, oltre interessi e rivalutazione, nonché delle spese di lite e delle spese di due consulenze tecniche d’ufficio. La ricorrente ha dedotto l’avvenuto decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, il suo passaggio in giudicato, l’intervenuto pagamento da parte della Regione della metà delle somme dovute e la persistente inerzia del Ministero quanto alla restante quota. Ha chiesto l’ottemperanza e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito senza svolgere difese. Il giudice ha precisato che, per le spese di lite e di CTU, la ricorrente non poteva pretendere l’intero importo residuo spettante agli originari attori, poiché la sentenza civile non aveva previsto la solidarietà attiva tra i creditori e la solidarietà attiva non può presumersi; pertanto, essendo quattro gli attori e avendo agito in ottemperanza soltanto la ricorrente, a quest’ultima spettava un quarto della metà delle spese residue.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti precisati in motivazione e ha ordinato al Ministero della Salute di pagare entro novanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza: la metà degli importi di euro 13.333,33, euro 339.429,11 ed euro 38.500,00, con gli interessi e la rivalutazione secondo i criteri stabiliti nella sentenza civile, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione di tale sentenza sino all’effettivo soddisfo; inoltre, un quarto della metà delle spese vive di euro 1.150,00 e dei compensi professionali di euro 37.951,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, nonché un quarto della metà delle spese delle due CTU. Il giudice ha escluso che alla ricorrente potessero essere riconosciute le quote di spese spettanti agli altri tre attori, in assenza di solidarietà attiva espressamente prevista dal titolo. Ha riservato, in caso di persistente inadempimento dopo la scadenza del termine, la nomina di un commissario ad acta su istanza di parte. Il Ministero è stato altresì condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, rimborso forfettario e rifusione del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    per ottenere l’ottemperanza

    Il giudizio di ottemperanza è stato utilizzato per ottenere l’esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato nei confronti di un’amministrazione inadempiente.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale della decisione resa nel giudizio di ottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo è stato ritenuto necessario per procedere all’esecuzione nei confronti dell’amministrazione.

  • art. 1314 c.c.

    possibilità per il creditore di domandare il soddisfacimento del credito soltanto per la sua parte

    In mancanza di solidarietà attiva espressamente prevista, ciascun creditore può chiedere soltanto la propria quota del credito.

  • art. 97 c.p.c.

    Il giudice ha ritenuto non applicabile la disposizione alla pluralità di parti vittoriose quanto al credito per spese, poiché essa non contempla tale specifica ipotesi.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza civile passata in giudicato, ove sia decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione inadempiente il pagamento delle somme dovute secondo il contenuto e i criteri di calcolo stabiliti dal titolo esecutivo.
  • Quando una sentenza civile condanna più amministrazioni in solido al pagamento in favore di più creditori, il pagamento parziale effettuato da una delle amministrazioni riduce, per la quota corrispondente, l’importo ancora esigibile dall’altra amministrazione obbligata.
  • La solidarietà attiva tra più creditori non si presume, neppure quando la prestazione dovuta sia identica; deve risultare dalla legge o dal titolo. In assenza di una previsione espressa, il singolo creditore può agire in ottemperanza soltanto per la propria quota del credito relativo alle spese di lite e alle spese di consulenza tecnica.
  • In presenza di persistente inadempimento dell’amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice dell’ottemperanza, il giudice può riservarsi, su istanza dell’interessato, la nomina di un commissario ad acta per l’esecuzione sostitutiva del titolo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.