Cassazione Penale, Sentenza n. 26329/2026 del 14/07/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (indagata)
La controversia
Il procedimento origina da una misura cautelare interdittiva applicata a un’indagata per una serie di contestazioni relative alla gestione del servizio di trasporto marittimo per le isole minori, svolto in regime di convenzione/concessione con la Regione Sicilia tramite società private da lei riferite. Le imputazioni provvisorie riguardavano, in sintesi: presunte frodi nelle pubbliche forniture, per avere assicurato l’esecuzione del servizio con unità navali non conformi agli standard e con avarie occultate o minimizzate; truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, per avere omesso di comunicare all’ente pubblico e ad altri organismi i guasti e le inefficienze delle navi, anche con falsificazioni del giornale di bordo, così da continuare a percepire le compensazioni finanziarie pubbliche; attentato alla sicurezza dei trasporti, per aver fatto navigare mezzi in avaria; nonché corruzione e rivelazione di segreti d’ufficio, in relazione ai rapporti con funzionari pubblici e soggetti preposti ai controlli. Il Tribunale del riesame aveva annullato la misura cautelare interdittiva escludendo i gravi indizi per frode nelle pubbliche forniture e truffa aggravata, ritenendo invece sussistente la gravità indiziaria per i reati di corruzione e rivelazione di segreti d’ufficio ma escludendo le esigenze cautelari attuali. Il pubblico ministero ha ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha censurato la qualificazione del rapporto contrattuale come concessione di servizi e non come appalto, sostenendo che ciò non escludesse la frode nelle pubbliche forniture, e ha contestato anche l’esclusione della truffa aggravata, deducendo che le clausole contrattuali imponevano la comunicazione delle avarie e che la mancata segnalazione aveva impedito la risoluzione del contratto e prodotto danno per l’ente; con il secondo ha censurato l’esclusione delle esigenze cautelari per corruzione e rivelazione di segreti d’ufficio, richiamando la posizione apicale dell’indagata, la persistenza dei rapporti con la società e il rischio di reiterazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del pubblico ministero. Ha ritenuto infondata la censura sulla frode nelle pubbliche forniture, confermando il principio secondo cui tale reato non è configurabile per il privato che opera in regime di concessione di servizio pubblico quando il servizio è reso direttamente agli utenti e non alla pubblica amministrazione contraente. Ha inoltre ritenuto corretta, nei limiti del controllo di legittimità, la motivazione del Tribunale sulla mancata configurabilità dei gravi indizi per la truffa aggravata ex art. 640-bis c.p., osservando che le doglianze del ricorrente miravano a una diversa lettura del contratto e delle risultanze di fatto, non consentita in sede di legittimità; ha valorizzato anche la motivazione del riesame sulla mancanza di accertamenti tecnici, sull’esiguo numero di avarie rispetto ai trasporti complessivi e sull’incertezza del nesso tra omesse comunicazioni e danno patrimoniale all’ente. Infine, ha ritenuto adeguata e non manifestamente illogica la motivazione del Tribunale nel negare le esigenze cautelari per i reati di corruzione e rivelazione di segreti d’ufficio, valorizzando il tempo trascorso dai fatti, la cessazione delle mansioni rilevanti e l’interruzione dei rapporti con la società.
Norme richiamate
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso in cassazione con presenza delle parti.
art. 356 cod. pen.
la frode nelle pubbliche forniture non è configurabile quando il privato opera in regime di concessione di servizio pubblico e la prestazione è resa direttamente agli utenti, non alla pubblica amministrazione.
art. 640-bis cod. pen.
le compensazioni finanziarie erogate dalla Regione rientrano nel novero delle erogazioni pubbliche; la censura del ricorrente è stata però respinta perché fondata su una diversa lettura del contratto e delle risultanze di fatto.
art. 640, secondo comma, n. 1, cod. pen.
richiamato solo per escludere che i fatti potessero essere ricondotti a tale fattispecie, essendo stata correttamente prospettata la contestazione come art. 640-bis c.p.
art. 274 cod. proc. pen.
richiamato nel motivo sul pericolo cautelare; la Corte ribadisce che la valutazione delle esigenze cautelari compete al giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo per manifesta illogicità o violazione di legge.
Massime di principio
- Il delitto di frode nelle pubbliche forniture richiede che la prestazione sia diretta alla pubblica amministrazione contraente; se il privato gestisce un servizio pubblico in regime di concessione e la prestazione è resa agli utenti, l’eventuale inadempimento non integra di per sé il reato, restando rilevante sul piano civilistico.
- Nel controllo di legittimità sulle misure cautelari personali, la Corte di cassazione non può sostituire una propria lettura degli atti o del contratto a quella del giudice del riesame; il sindacato è limitato alla verifica della coerenza logico-giuridica della motivazione.
- Le compensazioni finanziarie o analoghe erogazioni pubbliche corrisposte a soggetti privati per la gestione di un servizio possono integrare l’oggetto materiale della truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.
- Per configurare la truffa aggravata in materia di erogazioni pubbliche non basta allegare una generica omissione informativa: occorre che la condotta fraudolenta sia causalmente idonea a indurre in errore l’ente erogatore e a determinare l’ingiusto profitto o il danno contestati.
- La valutazione dell’esistenza di gravi indizi di colpevolezza e di esigenze cautelari deve fondarsi su un apprezzamento concreto degli elementi indiziari e del periculum, con motivazione non manifestamente illogica; la mera prospettazione di una lettura alternativa dei fatti non consente l’annullamento dell’ordinanza in sede di legittimità.
- Ai fini delle esigenze cautelari, il decorso del tempo, la cessazione delle mansioni nelle quali si sarebbero consumate le condotte e l’interruzione dei rapporti professionali con il contesto societario di riferimento sono elementi idonei a escludere, in concreto, il pericolo attuale di reiterazione.
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