Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 13/10/2016 n. 5317 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

ACCERTAMENTO SINTETICO - REDDITOMETRO - ONERE DELLA PROVA - Limite all'onere della prova in capo all'ente impositore - Onere della prova contraria in capo al contribuente.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha contestato l'accertamento sintetico del reddito fondato sull'applicazione del redditometro, presumibilmente sostenendo che l'Amministrazione non avesse fornito ulteriori elementi di prova circa la maggiore capacità contributiva e/o che il reddito determinato sinteticamente fosse giustificato da somme non imponibili, quali redditi esenti o redditi soggetti a ritenuta a titolo d'imposta.

La decisione

La determinazione sintetica del reddito mediante redditometro è stata ritenuta sufficiente, di per sé, a dispensare l'Amministrazione finanziaria da ulteriori prove rispetto agli indici di maggiore capacità contributiva individuati dallo strumento presuntivo. È quindi gravato sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria, dimostrando che il maggior reddito presunto derivasse, in tutto o in parte, da redditi esenti o soggetti a ritenuta a titolo d'imposta. In assenza di tale prova, l'accertamento risulta confermato.

Norme richiamate

  • Disciplina dell'accertamento sintetico mediante redditometro

    La determinazione del reddito effettuata sulla base dell'applicazione del "redditometro" dispensa l'Amministrazione finanziaria da qualunque ulteriore prova rispetto agli indici di maggiore capacità contributiva.

    Gli indici individuati dal redditometro costituiscono presunzioni legali relative di maggiore capacità contributiva; l'Amministrazione non deve dimostrare ulteriormente il reddito presunto, mentre il contribuente deve fornire una prova contraria specifica e documentata.

  • Regola sull'onere della prova contraria del contribuente

    Spetta dunque al contribuente fornire la prova contraria rispetto alla presunzione stabilita ex lege, dimostrando che il maggior reddito determinato sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta a titolo d'imposta.

    Il contribuente può superare la presunzione dimostrando l'origine non imponibile, esente o già tassata alla fonte delle disponibilità utilizzate per sostenere le spese considerate dall'accertamento.

Massime di principio

  • Nel redditometro, la presenza di indici di spesa o di capacità contributiva può essere sufficiente a fondare l'accertamento senza ulteriori dimostrazioni da parte dell'Amministrazione.
  • Il contribuente non può limitarsi a contestare genericamente il risultato del redditometro: deve fornire prova concreta, analitica e documentata della provenienza delle somme.
  • Sono rilevanti, ai fini della prova contraria, redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta a titolo d'imposta e altre disponibilità lecite purché ne siano dimostrate origine, entità e riferibilità temporale.
  • La semplice disponibilità di denaro o la mera indicazione di possibili fonti alternative non è normalmente sufficiente se non è accompagnata da documentazione idonea a collegare tali somme alle spese contestate.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.