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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24812/2021 del 15/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Le contribuenti impugnavano per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto l'appello dell'Ufficio e confermato avvisi di accertamento Irpef per l'anno 2006, fondati sull'esistenza di disponibilità detenute all'estero e ritenute concorrenti alla formazione del reddito complessivo ai sensi dell'art. 12 del d.l. n. 78 del 2009. Con il primo motivo denunciavano la violazione dell'art. 132 c.p.c. per motivazione meramente apparente della sentenza di appello, perché la CTR non avrebbe indicato gli elementi posti a base della ritenuta sussistenza di redditi in capo alle contribuenti. Con il secondo motivo deducevano la violazione dell'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009. L'Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile e fondato il primo motivo, osservando che la motivazione della CTR era del tutto apparente: la decisione si limitava ad affermare in modo astratto che le dichiarazioni di terzi non hanno valore probatorio nel processo tributario, senza alcun riferimento concreto agli atti di causa o alle risultanze istruttorie. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna in diversa composizione, demandando al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    La mancanza di una motivazione effettiva e comprensibile integra un vizio denunciabile in cassazione; una motivazione solo apparente equivale a violazione della norma processuale.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    Il ricorso può denunciare sia violazioni di legge sia vizi processuali e motivazionali; il vizio motivazionale è sindacabile nei limiti del "minimo costituzionale".

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Dopo la riforma, è censurabile solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione costituzionalmente rilevante, come motivazione apparente o mancanza assoluta di motivi.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La causa può essere decisa in camera di consiglio anche se la Corte ritiene ricorrente un'ipotesi diversa da quella prospettata dal relatore.

  • art. 12 d.l. 1 luglio 2009, n. 78, conv. in L. 3 agosto 2009, n. 102

    Costituisce il parametro sostanziale richiamato nel secondo motivo, rimasto assorbito, relativo alla presunzione di redditività delle disponibilità detenute all'estero.

  • art. 12 delle preleggi

    La riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. va interpretata secondo i canoni ermeneutici generali.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la motivazione è solo quando la decisione consenta di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; formule astratte e generiche, sganciate dalla concreta fattispecie, integrano motivazione apparente.
  • Il vizio di motivazione rilevante in cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., si riduce alle sole anomalie estreme che incidono sull'esistenza stessa della motivazione, non essendo più censurabile il semplice difetto di sufficienza.
  • Nel processo tributario le dichiarazioni di terzi non possono essere equiparate a prova testimoniale, ma la loro valenza probatoria o indiziaria deve comunque essere valutata con riferimento concreto agli atti e agli elementi del caso.
  • La sentenza che si limiti ad affermazioni di principio senza collegarle ai fatti controversi non soddisfa l'obbligo costituzionale di motivazione ed è cassabile con rinvio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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