Ordinanza n. 612/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento per la declaratoria di nullità o, in subordine, per la disapplicazione o l’annullamento - della delibera della Giunta Regionale della Lombardia del 15.07.2024 n.12/2783, pubblicata nel B.U.R.L. del 23.07.2024, n. 30 e vigente dal 24.07.2024 - di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera della Giunta regionale lombarda recante la disciplina contestata dalla società ricorrente, unitamente agli atti presupposti, connessi e consequenziali
Esito
La controversia
La società ricorrente ha chiesto l'annullamento, la declaratoria di nullità o, in subordine, la disapplicazione o l'annullamento di una delibera della Giunta regionale della Lombardia del 15 luglio 2024 e degli atti presupposti, connessi e consequenziali. Dall'ordinanza non emergono il contenuto specifico della disciplina impugnata né i motivi di illegittimità dedotti. Il TAR, non definendo il merito, ha ritenuto necessario acquisire dalle parti aggiornamenti sulla vicenda e verificare la permanenza dell'interesse della ricorrente alla decisione.
La decisione
Il TAR ha disposto incombenti istruttori. La società ricorrente deve dichiarare motivatamente, con breve memoria, se permanga l'interesse alla decisione nel merito; in caso positivo deve aggiornare la situazione di fatto e di diritto, indicare gli eventuali fatti o atti sopravvenuti e segnalare, se necessario, ulteriori attività istruttorie. La Regione Lombardia deve fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa e depositare, ove non lo abbia già fatto, gli atti impugnati e la relativa documentazione. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza da parte della Segreteria, nelle forme del processo amministrativo telematico. Il giudice ha avvertito che l'inerzia della ricorrente sulla dichiarazione di permanenza dell'interesse potrà essere valutata quale manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse alla decisione e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a. Le spese non sono disciplinate nell'ordinanza.
Norme richiamate
art. 63 c.p.a.
Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori del giudice amministrativo.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Consente di trarre argomenti di prova dal comportamento delle parti; l'inerzia rispetto alla richiesta di dichiarare la permanenza dell'interesse può concorrere alla declaratoria di improcedibilità.
art. 65 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili agli incombenti disposti dal giudice.
art. 84, comma 4, c.p.a.
L'inerzia della parte previamente sollecitata a manifestare la permanenza dell'interesse può essere valutata come comportamento processuale inequivoco e determinare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili alla pronuncia.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo sollecita una parte a dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse alla decisione e la parte rimane inerte, tale comportamento può essere valutato, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione implicita ma inequivoca di sopravvenuto disinteresse e condurre alla declaratoria di improcedibilità del ricorso.
- In presenza di una controversia la cui attualità deve essere verificata, il giudice amministrativo può disporre che il ricorrente aggiorni la situazione relativa alla vicenda, riferisca gli atti o fatti sopravvenuti e chiarisca l'eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie, assegnando un termine perentorio processuale per l'adempimento secondo le forme del processo amministrativo telematico.
- Il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione resistente di fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa e di depositare gli atti impugnati e la documentazione di corredo, ove non siano già presenti nel fascicolo processuale.
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