Cassazione Penale, Sentenza n. 30752/2023 del 14/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti contestano l'ordinanza che ha ritenuto ammissibile l'appello della parte civile e ha rinviato la prosecuzione al giudice civile ex art. 573, comma 1-bis c.p.p., deducendo: (i) che l'appello della parte civile non era in realtà limitato ai soli interessi civili, perché chiedeva accertamento della responsabilità penale; (ii) che l'appello era inammissibile per vizio di legittimazione del difensore che ha sottoscritto l'atto, essendo stato nominato un secondo difensore senza revoca del primo (violazione dell'art. 100 c.p.p.), con conseguente inefficacia della nomina del secondo e mancanza di legittimazione a proporre l'impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili ex art. 591, comma 1, lett. b) c.p.p., ritenendo che l'ordinanza della Corte d'appello che verifica l'ammissibilità dell'appello per i soli interessi civili e rinvia la prosecuzione al giudice civile (ex art. 573, comma 1-bis c.p.p.) non sia impugnabile in Cassazione. La Corte ha motivato che la verifica di ammissibilità compiuta dal giudice penale ha carattere provvisorio e non decisorio, essendo suscettibile di riesame dal giudice civile; pertanto la parte non impugnante che ritenga l'appello inammissibile trova tutela nel contraddittorio innanzi al giudice civile o, in caso di declaratoria di inammissibilità successiva, mediante i rimedi previsti. La Corte ha altresì escluso che sussistesse abnormità del provvedimento o ricorso possibile ex art. 111 Cost.; ha rilevato questioni di diritto intertemporale sull'applicabilità dell'art. 573 comma 1-bis ma ha ritenuto la scelta interpretativa della Corte territoriale non abnorme. Condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 573 cod. proc. pen.
«l'impugnazione per gli interessi civili è proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale"; "quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, ... il giudice d'appello ... rinviano per la prosecuzione ... alla sezione civile competente"
La Corte ha ritenuto che il giudice penale effettua una verifica preventiva e provvisoria di ammissibilità; se positiva, rinvia la prosecuzione al giudice civile. Tale verifica non ha natura decisoria vincolante e non è impugnabile in Cassazione.
art. 611 cod. proc. pen.
Applicato per escludere la possibilità di discussione orale quando il provvedimento è emesso de plano in camera di consiglio; il rito di legittimità segue l'art. 611 c.p.p.
art. 23, comma 8, L. n. 156/2020
Richiamato per delimitare le ipotesi in cui è ammessa la discussione orale in Cassazione: non applicabile nel caso di provvedimento emesso de plano.
art. 591 cod. proc. pen.
Regola la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione e il relativo rimedio in Cassazione; la Corte ha applicato tale disciplina per dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi ex art. 591, comma 1, lett. b).
art. 652 cod. proc. pen.
«la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ... ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste ... nel giudizio civile ... sempre che il danneggiato si sia costituito ... parte civile»
Rilevante perché la possibile declaratoria di inammissibilità dell'appello civile avrebbe consolidato l'efficacia di giudicato dell'assoluzione anche in sede civile; per questo gli imputati avevano interesse a contestare l'ammissibilità.
art. 568 cod. proc. pen.
Richiamato come principio di tassatività dei mezzi di impugnazione: i rimedi sono limitati ai casi espressamente previsti dalla legge.
art. 111, comma settimo, Cost.
«Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge»
La Corte ha esaminato la possibilità di usare la clausola costituzionale come via di tutela ma l'ha esclusa: la valutazione di ammissibilità ex art. 573, comma 1-bis, non è di natura decisoria definitiva e pertanto non rientra nella fattispecie che giustifica il ricorso per violazione di legge ai sensi di tale comma.
Massime di principio
- La valutazione penale preliminare di ammissibilità di un appello proposto "per i soli interessi civili" (ex art. 573, comma 1-bis c.p.p.) ha carattere provvisorio e non determinativo: non è impugnabile autonomamente in Cassazione perché il giudice civile può riesaminare la questione.
- Se si contesta la legittimazione dell'impugnante (es. vizi nella nomina del difensore o pluralità illegittima), tale censura, pur potendo incidere sull'ammissibilità, deve normalmente essere fatta valere nel giudizio civile cui la causa è rinviata o attraverso i rimedi ordinariamente previsti in caso di declaratoria di inammissibilità; non è scontato che si possa ottenere tutela immediata tramite ricorso per cassazione contro l'ordinanza di rinvio.
- L'eccezione di "abnormità" del provvedimento giudiziario e l'invocazione dell'art. 111 Cost. sono strumenti residuali e di estrema eccezione: non vanno considerati rimedi ordinari per errori interpretativi o per questioni di diritto intertemporale; la loro applicazione richiede profili di sviamento di potere o di radicale incompatibilità con il sistema.
- In presenza di assoluzione pronunciata con formula piena e divenuta irrevocabile quanto agli aspetti penali, l'impatto su un eventuale giudizio civile è regolato dall'art. 652 c.p.p.: gli imputati hanno concreto interesse a ottenere la declaratoria di inammissibilità dell'appello civile per consolidare l'efficacia di giudicato; tuttavia la via corretta per contrastare l'ammissibilità resta il giudice civile o i rimedi previsti dalla disciplina delle impugnazioni.
- Prima di affidarsi a nuove disposizioni procedurali entrate in vigore recentemente (es. art. 573, comma 1-bis introdotto dal d.lgs. n.150/2022), verificare attentamente gli aspetti intertemporali e le pronunce di legittimità che ne hanno chiarito l'ambito di applicazione, perché l'interpretazione dei giudici di merito può variare e non costituisce automaticamente motivo di annullamento per Cassazione.
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