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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2635/2025 del 22/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto la richiesta di revoca del sequestro preventivo di un immobile a Rimini (di proprietà di Leo Delli Carri con diritto di abitazione per Donato). La difesa ha dedotto la sopravvenuta esclusione dell'aggravante di agevolazione mafiosa (art. 416-bis.1) rilevata nel riesame personale e la conseguente prescrizione del reato di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis), oltre alla legittimità della provenienza delle somme impiegate per l'acquisto; ha chiesto di valutare tali elementi come novità idonee alla revoca del vincolo reale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi in parte fondati: ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla valutazione circa l'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 e ha rinviato al Tribunale di Foggia perché verifichi concretamente se tale esclusione costituisca elemento nuovo rispetto al giudicato cautelare e se abbia riflessi sulla sussistenza del fumus commissi delicti e sull'eventuale sopravvenuta estinzione del reato (prescrizione) e sul mantenimento del sequestro. Per il resto i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha inoltre confermato il principio secondo cui la provenienza lecita delle risorse non è, di per sé, elemento decisivo ad escludere la fattispecie di cui all'art. 512-bis; l'intestazione fittizia e l'intento di sottrarre beni a misure di prevenzione o a finalità criminose sono comunque rilevanti ai fini del fumus.

Norme richiamate

  • art. 322-bis cod. proc. pen. (impugnazioni avverso provvedimenti cautelari)

    richiamato quale titolo dell'appello

    norma che legittima il procedimento impugnatorio utilizzato; qui contestata la motivazione del provvedimento impugnato nel giudizio di appello

  • art. 512-bis cod. pen. (intestazione fittizia di beni)

    richiamato come capo di imputazione principale

    la Corte conferma che per la configurazione dell'art. 512-bis non è necessario provare la provenienza illecita della provvista; è sufficiente dimostrare l'intestazione fittizia con intento di sottrazione a misure di prevenzione o a fini illeciti

  • art. 416-bis.1 cod. pen. (aggravante di agevolazione mafiosa)

    contestata nell'ambito del procedimento cautelare collegato

    l'esclusione dell'aggravante in altro giudizio cautelare non produce effetti automatici sul sequestro, ma può costituire elemento nuovo da valutare concretamente nel merito della revoca

  • art. 321 cod. proc. pen.

    citato nel motivo di nullità di motivazione

    riguarda la motivazione dei provvedimenti giudiziari; i ricorrenti hanno contestato carenza o contraddittorietà della motivazione del Tribunale

  • art. 240 cod. pen.

    richiamato dai ricorrenti tra le norme violate

    citazione nell'ambito delle censure processuali sull'errata valutazione degli elementi di fatto e diritto

  • art. 324 comma 5 cod. proc. pen.

    richiamato per la competenza del giudice in caso di rinvio

    indica la competenza del Tribunale alla nuova valutazione dopo annullamento con rinvio

  • giurisprudenza della Cassazione, sentenza n. 1886 del 7 dicembre 2021

    ribadisce che il giudicato cautelare ha efficacia preclusiva endoprocessuale, ma lascia spazio alla valutazione della rilevanza di elementi sopravvenuti che possano essere considerati nuovi rispetto al giudicato

Massime di principio

  • L'esclusione dell'aggravante mafiosa in un diverso procedimento cautelare non cancella automaticamente un sequestro preventivo: il giudice del merito deve però valutare se quell'esclusione costituisca 'elemento nuovo' rispetto al giudicato cautelare e, in caso affermativo, se sia idonea a incidere sul fumus commissi delicti o sulla estinzione del reato.
  • Il giudicato cautelare ha efficacia preclusiva endoprocessuale sulle questioni già decise, ma non impedisce l'esame di fatti o pronunce sopravvenute che possano ragionevolmente modificare la valutazione della gravità indiziaria.
  • Ai fini dell'art. 512-bis non è necessario provare la provenienza illecita delle risorse; la prova centrale è l'intestazione fittizia con finalità di sottrazione a misure di prevenzione o a fini illeciti.
  • Le sentenze di assoluzione o i provvedimenti su posizioni di terzi o coimputati non producono automaticamente effetti sul mantenimento di misure reali se riguardano fatti diversi o non incidono direttamente sulla struttura dell'intestazione fittizia contestata.
  • Nelle richieste di revoca del sequestro il difensore dovrebbe: a) indicare chiaramente quali pronunce o fatti sopravvenuti costituiscono nuovi elementi; b) argomentare il nesso fra tali elementi e l'assenza del fumus o l'estinzione del reato; c) sollecitare al giudice una motivazione specifica sulla rilevanza di tali elementi rispetto al giudicato cautelare.

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