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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20847/2024 del 28/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del tribunale del riesame di Torino che aveva confermato gli arresti domiciliari nei loro confronti in relazione alla contestazione provvisoria ai sensi dell'art. 452‑quaterdecies c.p. e aveva rigettato la richiesta di riesame. Hanno dedotto plurimi motivi: (1) inutilizzabilità degli atti d'indagine svolti dopo la scadenza dei termini di indagine (vizio ex art. 606 comma 1 lett. c) c.p.p.), sostenendo che le indagini dovevano interrompersi in maggio 2021 e che l'eccessiva distanza temporale aveva inciso sulla raccolta degli indizi e sulla sussistenza delle esigenze cautelari; (2) vizio di violazione di legge nella valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, deducendo mancanza di attualità del pericolo di reiterazione dopo il sequestro dei beni d'impresa e assenza di rischio di inquinamento probatorio, nonché carenza di motivazione sugli indizi; (3) in una memoria successiva hanno dedotto l'illegittimità delle intercettazioni effettuate nei confronti di Casazza per mancanza del decreto autorizzativo del gip.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo infondato perché i giudici di merito avevano individuato nuovi fatti giustificativi di nuove iscrizioni e non indagini illegittime oltre termine; ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato per carenza di specifiche contestazioni documentali e per l'assenza di una precisa censura alla motivazione sulle esigenze cautelari; ha dichiarato inammissibile anche la deduzione contenuta nella memoria come motivo nuovo non tempestivamente proposto. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile, i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.) e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 452‑quaterdecies c.p.

    È la norma integrativa del reato per cui è stata effettuata la contestazione provvisoria; la Corte non entra nel merito della qualificazione del fatto ma registra che le misure cautelari sono state adottate in relazione a quella contestazione.

  • art. 606 comma 1 lett. c) c.p.p.

    Motivo di cassazione relativo all'inutilizzabilità degli atti: la Corte ha ritenuto la deduzione inammissibile perché il ricorrente non ha efficacemente contrastato la motivazione del giudice di merito che aveva indicato l'emersione di nuovi fatti giustificativi di nuove iscrizioni.

  • art. 585, quarto comma c.p.p.

    Riferimento alla disciplina dei motivi nuovi nell'impugnazione: la Corte ricorda che i 'motivi nuovi' devono riguardare capi o punti della decisione già enunciati nell'atto originario di gravame.

  • art. 311, quarto comma c.p.p.

    Norma richiamata in tema di ricorso per cassazione in materia cautelare: i motivi nuovi devono riferirsi a punti già censurati nell'atto originario di gravame.

  • art. 611, primo comma c.p.p.

    Richiamata per la disciplina del procedimento in udienza pubblica o in camera di consiglio e dei limiti dei motivi nuovi presentabili in cassazione.

  • art. 581 lett. a) c.p.p.

    Richiama l'obbligo di enunciare nella impugnazione i capi o punti della decisione contestati: la Corte insiste sul fatto che i motivi nuovi devono avere ad oggetto quei capi già censurati.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma sui compensi e sulle spese nel procedimento di cassazione: applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.

  • sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata come principio utile alla determinazione del contributo in favore della Cassa delle Ammende; la Corte ha ritenuto di comminare, in via equitativa, la somma di euro 3.000,00 non ritenendo il ricorso presentato con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Quando si deduce inutilizzabilità di atti per scadenza dei termini d'indagine è necessario dimostrare che le attività contestate riguardano i medesimi fatti prodotti oltre termine e fornire elementi documentali che provino l'illegittimità; l'asserzione generica non è sufficiente.
  • La censura sulla fondatezza dei gravi indizi richiede contestazioni specifiche e documentate: non è efficace un'affermazione generica di infondatezza o mancata motivazione del quadro indiziario.
  • Per contestare le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, inquinamento probatorio) occorre indicare fatti e prove che dimostrino l'assenza di attualità del pericolo (ad es. misure di sequestro efficaci, elementi concreti che escludono la possibilità di reiterazione), non limitarsi a mere affermazioni.
  • Motivi nuovi introdotti in memoria o in sede successiva sono ammissibili solo se attengono a capi o punti della decisione già enunciati nell'atto originario di gravame; altrimenti saranno dichiarati inammissibili.
  • In cassazione cautelare il ricorrente deve confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice di merito: un mancato o generico confronto con le argomentazioni indicate dal tribunale di riesame rende i motivi inammissibili o manifestamente infondati.

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