Sentenza n. 2908/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento e la dichiarazione di illegittimità del silenzio illegittimamente serbato nel procedimento avente ad oggetto l'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno nr. 45667, conseguito in Spagna, finalizzato all'insegnamento per la classe di concorso ADAA- SOSTEGNO SCUOLA DELL’INFANZIA, inoltrata dalla ricorrente al Ministero Istruzione per via telematica in data 30/06/2025, ai sensi dell'art. 16, co. 6 del D.lgs 9 novembre 2007, n. 206, attuativo della Direttiva UE n°36/2005 , non concluso entro il termine fissato di 120 giorni e per il contestuale accertamento, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a., con specifica richiesta di ordinare al MIM ex art. 117, co. 2, c.p.a., di provvedere, entro il termine massimo di 30 giorni all’adozione del relativo provvedimento di riconoscimento del titolo di abilitazione in Italia ai sensi del disposto dell’art. 16, co. 6, del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, attuativo delle Dir. UE n. 36/2005 anche nominando, ai sensi dell’art. 117, co. 3, c.p.a., un Commissario ad acta con la sentenza con cui definisce il giudizio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di riconoscimento di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza telematica di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, presentata il 30 giugno 2025 ai fini dell'insegnamento nella scuola dell'infanzia. Ha dedotto che il procedimento non era stato concluso entro il termine previsto dall'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, in combinato disposto con l'art. 2 della l. n. 241/1990, quantificato in un massimo di 120 giorni, anche considerando il termine per la verifica della completezza documentale e l'eventuale richiesta di integrazioni. Ha chiesto altresì che fosse ordinato all'Amministrazione di provvedere e che fosse nominato un commissario ad acta per l'ipotesi di persistente inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il Ministero dell'Istruzione e del Merito sia l'autorità competente per il procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea. Ai fini dell'accertamento dell'obbligo di provvedere sono sufficienti la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine procedimentale senza l'adozione di un provvedimento espresso. Nel caso concreto, l'istanza era stata presentata il 30 giugno 2025 e, alla data del ricorso, il Ministero non aveva adottato alcun provvedimento finale. Il Collegio ha quindi accertato il silenzio-inadempimento, rilevando la violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla l. n. 241/1990 sia del termine speciale previsto dall'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007: trenta giorni per verificare la completezza della documentazione, oltre tre mesi per provvedere sul riconoscimento, con un termine complessivo massimo di quattro mesi in caso di richiesta di integrazioni. Ha ordinato al Ministero di adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza, tenendo conto del carattere massivo dei procedimenti. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il responsabile della struttura ministeriale competente, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 90 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro oltre accessori per spese di lite.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
Consente l'azione avverso il silenzio e l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere.
art. 117 c.p.a.
Disciplina il rito avverso il silenzio e consente al giudice di ordinare all'amministrazione di provvedere, nonché di nominare un commissario ad acta in caso di persistente inadempienza.
art. 2 l. 241/1990
Prevede l'obbligo generale dell'amministrazione di concludere il procedimento entro il termine previsto.
art. 5 d.lgs. 206/2007
Individua l'autorità competente per il procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea.
art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
Impone all'autorità competente di verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato
Fissa in tre mesi il termine per l'adozione del provvedimento sul riconoscimento, decorrente dalla presentazione della documentazione completa; insieme al termine per la verifica e le integrazioni, il termine complessivo può arrivare a quattro mesi.
art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022
Rileva per la denominazione del Ministero competente, già individuato dal d.lgs. n. 206/2007 nel soppresso Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in un altro Stato membro dell'Unione europea, la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine procedimentale senza l'adozione di un provvedimento espresso sono sufficienti a integrare l'obbligo dell'amministrazione di provvedere e il relativo silenzio-inadempimento.
- Il procedimento di riconoscimento disciplinato dall'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007 deve concludersi, al massimo, entro quattro mesi quando l'autorità debba verificare la completezza della documentazione e possa richiedere integrazioni: trenta giorni per tale verifica e tre mesi dalla presentazione della documentazione completa per il provvedimento finale.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può ordinare all'amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine assegnato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, con facoltà di delega, per l'ipotesi di persistente inadempimento.
- La circostanza che i procedimenti amministrativi siano procedimenti di massa caratterizzati da un elevato numero di richieste può giustificare l'assegnazione all'amministrazione di un termine giudiziale più ampio rispetto al termine ordinario, purché sia comunque imposto l'obbligo di provvedere entro un termine determinato.
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