Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 6259/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima stralcio, n. -OMISSIS-resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202402179

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il decreto ministeriale di perdita del grado per rimozione, con retrodatazione della cessazione dal servizio alla data del precedente congedo assoluto per infermità

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha contestato la sentenza di primo grado con due motivi. Con il primo ha dedotto la violazione degli articoli 923, comma 5, e 867, comma 5, del codice dell'ordinamento militare, sostenendo che la perdita del grado non potesse retroagire alla data del collocamento in congedo assoluto per infermità, poiché a quella data non sarebbe ancora stato sottoposto a procedimento penale, non essendo stata esercitata l'azione penale. Ha inoltre sostenuto che il procedimento penale relativo ai fatti prescritti non si fosse concluso con la perdita del grado e che tale perdita avrebbe dovuto essere disposta dall'autorità giudiziaria, quale pena accessoria. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'articolo 1393, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, sostenendo che l'amministrazione avesse illegittimamente avviato il procedimento disciplinare quando l'azione penale era già stata esercitata e che vi fosse unicità del procedimento penale per tutti i fatti contestati, nonostante la distinzione in due capi di imputazione.

La decisione

L'appello è stato respinto. Quanto al primo motivo, il Consiglio di Stato ha rilevato che l'articolo 923, comma 5, del codice dell'ordinamento militare si riferisce al procedimento penale, concetto più ampio del processo penale, e che il procedimento penale inizia già con le indagini preliminari. Poiché il militare era stato sottoposto a misura cautelare penale nel novembre 2012, alla data del congedo per infermità del 16 dicembre 2013 era già sottoposto a procedimento penale. Il mutamento retroattivo del titolo della cessazione dal servizio è quindi applicabile. Il giudice ha inoltre chiarito che la perdita del grado rilevante ai sensi della disposizione può derivare anche da un procedimento disciplinare, non essendo necessario che sia una pena accessoria irrogata dal giudice penale. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha ritenuto che il procedimento disciplinare fosse stato formalmente avviato il 7 ottobre 2014 con riferimento ai fatti oggetto del capo A), per i quali era già intervenuta sentenza irrevocabile di non luogo a procedere per prescrizione. Non risultava quindi violata la preclusione prevista dall'articolo 1393, comma 1, del codice dell'ordinamento militare. Il capo B), relativo al periodo 2007-2011, era distinto e aveva formato oggetto di una diversa imputazione e di una diversa sentenza, sicché non poteva essere ravvisata l'unicità sostanziale dell'azione penale prospettata dall'appellante. È stato inoltre ritenuto non pertinente il richiamo alla sentenza dell'Adunanza plenaria n. 1 del 2009, riferita al personale dell'amministrazione di pubblica sicurezza e a una diversa disposizione normativa. L'appellante è stato condannato alle spese del grado, liquidate in euro 3.000, oltre spese generali e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 923, comma 1, d.lgs. 66/2010

    Il rapporto di impiego del militare cessa per una delle seguenti cause: (…) b) infermità; (…) i) perdita del grado

    La cessazione dal servizio può dipendere, tra l'altro, dall'infermità o dalla perdita del grado.

  • art. 923, comma 5, d.lgs. 66/2010

    Il militare cessa dal servizio, nel momento in cui nei suoi riguardi si verifica una delle predette cause, anche se si trova sottoposto a procedimento penale o disciplinare. Se detto procedimento si conclude successivamente con la perdita dello stato di militare ovvero con un provvedimento di perdita del grado, anche a seguito di dimissioni volontarie del militare, la cessazione dal servizio si considera avvenuta per tali cause

    Il procedimento penale comprende anche la fase delle indagini preliminari; se il procedimento penale o disciplinare si conclude successivamente con la perdita del grado, il titolo della cessazione dal servizio può mutare retroattivamente. La perdita del grado può derivare da un procedimento disciplinare e non deve necessariamente essere una pena accessoria penale.

  • art. 867, comma 5, d.lgs. 66/2010

    Richiamato dall'amministrazione e dall'appellante in relazione agli effetti della perdita del grado, senza ulteriore interpretazione autonoma nel testo.

  • art. 1393, comma 1, d.lgs. 66/2010

    Se per il fatto addebitato al militare è stata esercitata azione penale, ovvero è stata disposta dall’autorità giudiziaria una delle misure previste dall’articolo 915, comma 1, il procedimento disciplinare non può essere promosso fino al termine di quello penale o di prevenzione e, se già iniziato, deve essere sospeso

    La preclusione all'avvio o la sospensione del procedimento disciplinare opera in presenza dell'esercizio dell'azione penale per il fatto addebitato; nel caso concreto non operava perché il procedimento disciplinare riguardava fatti già definiti con sentenza irrevocabile di proscioglimento per prescrizione.

  • art. 861, comma 3, d.lgs. 66/2010

    Richiamato nel provvedimento amministrativo insieme agli articoli 867 e 923 per disciplinare gli effetti della perdita del grado.

  • art. 915, comma 1, d.lgs. 66/2010

    Richiamato dall'articolo 1393, comma 1, quale disposizione relativa alle misure adottate dall'autorità giudiziaria che impediscono l'avvio o impongono la sospensione del procedimento disciplinare.

  • artt. 444 e 448 c.p.p.

    Richiamati in relazione alla sentenza di applicazione della pena pronunciata per il distinto capo di imputazione relativo al periodo 2007-2011.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    Applicato per la condanna dell'appellante alle spese del giudizio di appello secondo il principio della soccombenza.

Massime di principio

  • Ai fini dell'articolo 923, comma 5, del codice dell'ordinamento militare, il procedimento penale è distinto e più ampio rispetto al processo penale: esso comprende la fase delle indagini preliminari e sussiste già prima dell'esercizio dell'azione penale.
  • Quando il militare cessa dal servizio per una causa diversa mentre è sottoposto a procedimento penale o disciplinare, la successiva conclusione di detto procedimento con un provvedimento di perdita del grado consente di considerare retroattivamente avvenuta la cessazione per perdita del grado.
  • La perdita del grado rilevante ai fini dell'articolo 923, comma 5, del codice dell'ordinamento militare può essere disposta nell'ambito di un procedimento disciplinare e non deve necessariamente consistere in una pena accessoria irrogata dall'autorità giudiziaria penale.
  • La preclusione prevista dall'articolo 1393, comma 1, del codice dell'ordinamento militare impedisce l'avvio del procedimento disciplinare, o ne impone la sospensione, quando per il medesimo fatto sia già stata esercitata l'azione penale; essa non impedisce l'avvio del procedimento disciplinare per fatti già definiti con sentenza irrevocabile di proscioglimento per prescrizione.
  • La distinzione tra diversi capi di imputazione, riferiti a periodi temporali differenti e definiti con autonome pronunce, esclude l'unicità sostanziale dell'azione penale ai fini dell'applicazione dell'articolo 1393, comma 1, del codice dell'ordinamento militare.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaAppello
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiEfficacia ed esecutorietàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.