Ordinanza n. 204/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del verbale -OMISSIS-della seduta del 28 gennaio 2026 concernente l’attività di correzione delle prove scritte dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, tenutesi presso la -OMISSIS-, a opera della -OMISSIS- istituita presso la -OMISSIS-, nella parte in cui viene espressa valutazione insufficiente (pari a 12/30, dodici trentesimi) per l’elaborato della ricorrente, busta di correzione contrassegnata dal -OMISSIS-; - della conseguente non ammissione alle prove orali degli esami di avvocato per la sessione 2025, in imminente svolgimento presso il Distretto di -OMISSIS-, appresa dalla ricorrente a seguito di accesso all’apposita area riservata sul sito internet del Ministero della Giustizia, comunicato e conosciuto in data 1° aprile 2026; - di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso ai precedenti, compreso il verbale di recepimento dei criteri di valutazione nr. 6 del 12 gennaio 2026 della -OMISSIS-, ove si afferma, a pag. 2, che: “la sottocommissione delibera inoltre (a priori, n.d.r.) di fare esclusivo utilizzo del voto numerico per la correzione degli elaborati, con esclusione di qualsivoglia motivazione, aderendo al consolidato orientamento sul punto del Consiglio di Stato, nonché alle puntuali indicazioni dettate dalla Commissione Centrale con il citato verbale nr. 2”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di correzione dell'elaborato scritto dell'esame di abilitazione forense, attribuzione del voto di 12/30 e conseguente non ammissione alle prove orali
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il verbale con cui la Sottocommissione per gli esami di avvocato ha attribuito al suo elaborato scritto in materia penale il voto di 12/30, determinando la non ammissione alle prove orali. Ha dedotto, in primo luogo, la manifesta erroneità, inattendibilità e illogicità della valutazione, sostenendo che l'elaborato non presentasse errori macroscopici tali da giustificare una grave insufficienza. Ha inoltre dedotto una manifesta disparità di trattamento, evidenziando la sostanziale sovrapponibilità del proprio elaborato a quello di altro candidato, valutato con 28/30. Ha contestato, infine, l'inadeguatezza della motivazione costituita dal solo voto numerico, chiedendo in subordine la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità degli artt. 17-bis, comma 2, 23, comma 5, e 24, comma 1, del r.d. 37/1934, come modificati, nonché degli artt. 46 e seguenti della l. 247/2012, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 41, 97 e 117 Cost. Nel corso del giudizio il Ministero ha depositato una relazione della Sottocommissione, con motivazione analitica successiva, volta a giustificare il voto negativo; la ricorrente ne ha contestato il contenuto, rilevando errori nella lettura dell'elaborato e valutazioni grammaticali e giuridiche non condivisibili.
La decisione
La domanda cautelare è stata accolta ai fini del riesame dell'elaborato. Il Collegio ha ritenuto prima facie non infondata la censura relativa alla manifesta disparità di trattamento e alla conseguente inattendibilità del giudizio di gravissima insufficienza. La sostanziale non dissimilitudine tra l'elaborato della ricorrente, privo di criticità immediatamente percepibili, e un altro elaborato valutato 28/30 è stata considerata eccedente le normali oscillazioni della discrezionalità tecnica, rendendo difficilmente compatibili i due giudizi. Il voto meramente numerico ha inoltre reso difficile ricostruire il percorso logico seguito dalla Sottocommissione; tale carenza non può essere colmata dal giudice attraverso una propria valutazione sostitutiva. La relazione depositata dal Ministero, pur contenendo chiarimenti analitici, è stata ritenuta idonea, in via prima facie, a rafforzare anziché superare i dubbi di manifesta illogicità, anche perché fondata su contestazioni apparentemente erronee o non decisive, relative alla grammatica, alla struttura dei periodi e alla qualificazione di istituti penalistici. È stato quindi disposto che il Ministero trasmetta entro cinque giorni l'elaborato anonimo, insieme all'ordinanza oscurata, alla Prima Sottocommissione istituita presso altra Corte d'Appello, individuata dal Tribunale, per un nuovo esame entro trenta giorni dalla trasmissione, accompagnato da motivazione analitica a sostegno del voto numerico. In caso di valutazione favorevole, dovrà essere consentita la prosecuzione dell'esame orale, anche mediante ricostituzione della competente Sottocommissione ove necessario. Le spese della fase cautelare sono state compensate. La trattazione di merito è stata fissata per il 22 settembre 2026.
Norme richiamate
art. 4-quater d.l. 10 maggio 2023, n. 51
applicabile alle sole sessioni d’esame dal 2023 al 2025
La disposizione disciplina le modalità dell'esame di abilitazione forense applicabili alla sessione 2025, con prova scritta consistente nella redazione di un unico atto su un quesito scelto dal candidato.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base normativa per la domanda cautelare incidentale, accolta dal Tribunale ai fini del riesame dell'elaborato.
art. 17-bis, comma 2, r.d. 37/1934
Norma indicata dalla ricorrente quale parte della disciplina contestata, in subordine, sotto il profilo della legittimità costituzionale.
art. 23, comma 5, r.d. 37/1934
Norma indicata dalla ricorrente quale parte della disciplina contestata, in subordine, sotto il profilo della legittimità costituzionale.
art. 24, comma 1, r.d. 37/1934
Norma indicata dalla ricorrente quale parte della disciplina contestata, in subordine, sotto il profilo della legittimità costituzionale.
artt. 46 e seguenti l. 247/2012
Norme indicate dalla ricorrente quale parte della disciplina dell'esame di abilitazione forense sottoposta, in subordine, a censura di legittimità costituzionale.
artt. 3, 4, 24, 41, 97 e 117 Cost.
Parametri costituzionali richiamati dalla ricorrente per la questione subordinata di legittimità costituzionale della disciplina sulla valutazione degli elaborati.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Base normativa per l'oscuramento delle generalità e degli elementi identificativi della ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- La valutazione delle prove di un esame selettivo rientra nella discrezionalità tecnica della commissione, ma può essere sottoposta a sindacato giurisdizionale quando risulti immediatamente inattendibile, manifestamente illogica o incompatibile con gli elementi oggettivi dell'elaborato.
- La comparazione con un altro elaborato sostanzialmente non dissimile, al quale sia stato attribuito un punteggio di eccellenza, può costituire un elemento di prova della manifesta disparità di trattamento e dell'inattendibilità di un giudizio di grave insufficienza, ove la distanza tra le valutazioni non sia spiegabile con le normali oscillazioni della discrezionalità tecnica.
- Il voto numerico può essere sufficiente a motivare la valutazione di una prova selettiva secondo la disciplina applicabile, ma, quando siano forniti elementi di prova idonei a contestarne la coerenza, l'assenza di una motivazione analitica impedisce al giudice di ricostruire il percorso valutativo senza sostituirsi alla commissione e impone di verificare se il voto sia frutto di errore.
- La motivazione fornita dalla commissione soltanto nel corso del giudizio non può essere utilizzata dal giudice per effettuare una valutazione sostitutiva dell'elaborato; inoltre, se i chiarimenti successivi contengono errori nella lettura della prova o rilievi non idonei a giustificare il punteggio, essi possono confermare, anziché superare, il dubbio di manifesta illogicità.
- Quando il giudizio negativo su una prova scritta risulti prima facie inattendibile per la sua incompatibilità con elaborati comparabili e con il contenuto obiettivo della prova, la tutela cautelare può essere conformata disponendo il riesame anonimo dell'elaborato da parte di una sottocommissione istituita presso altra Corte d'Appello, con obbligo di motivazione analitica a supporto del nuovo voto numerico.
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