Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 542/2025 del 08/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di restituzione in termini per proporre impugnazione avverso la sentenza penale del 20/6/2014 (irrevocabile 26/1/2016) per mancata partecipazione al processo (contumacia). Il Latini deduceva violazione di legge e motivazione apparente o manifestamente illogica, sostenendo di non essere stato notificato del decreto di citazione a giudizio (avendo ricevuto solo un avviso ai sensi dell'art. 415-bis cod. proc. pen., privo di vocatio in ius) e chiedendo che la sua posizione fosse equiparata a quella dell'assente; inoltre contestava l'affermazione della Corte secondo cui si sarebbe sottratto volontariamente alla conoscenza del procedimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto congrua e sufficientemente motivata l'ordinanza della Corte di appello che aveva escluso la restituzione in termini, basandosi su elementi oggettivi: notificazioni ricevute a mani proprie (avviso di ammissione al pagamento della sanzione il 14/1/2011 e avviso di conclusione indagini il 14/7/2011), la dichiarazione di domicilio resa dal Latini il 14/7/2011 ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen., la mancata nomina o contatto con un difensore, la cancellazione per irreperibilità dal Comune di Roma il 16/4/2013 e la valutazione del profilo personale (età, condizione di imprenditore) che rendevano verosimile la consapevolezza degli atti. La Corte ha escluso che il rigetto si fondasse su criteri meramente formali e ha superato l'indirizzo che vieta di ricostruire volontaria sottrazione sulla sola regolarità formale della notificazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 175 cod. proc. pen., comma 2 (testo applicabile ratione temporis)

    se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione. A tale fine l'autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica.

    La Corte ha applicato la norma per escludere la restituzione perché ha ritenuto provata l'effettiva conoscenza del procedimento da parte del Latini e la sua volontaria sottrazione, sulla base di elementi fattuali concreti; la norma impone un accertamento della conoscenza effettiva e della volontarietà della rinuncia.

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    Menzionato dal ricorrente come atto ricevuto che, a suo dire, non conterrebbe la vocatio in ius; la Corte però ha ritenuto che, anche se quell'avviso non costituisse di per sé vocatio, esistono altri atti notificati che comprovano la conoscenza del procedimento.

  • art. 161 cod. proc. pen.

    La dichiarazione di domicilio resa ai sensi di tale norma è stata valutata come elemento probatorio della conoscenza degli atti notificati nell'ambito del procedimento.

  • Legge 28 aprile 2014, n. 67

    Richiamata per chiarire che la versione dell'art. 175 applicata è quella anteriore alla novella; la Corte ha dunque valutato la richiesta alla luce del testo vigente ratione temporis.

  • Sez. 1, n. 27919 del 30/9/2020, Luraschi

    Citata come indirizzo giurisprudenziale secondo cui è illegittimo rigettare la restituzione basandosi solo sulla regolarità formale della notificazione; la Corte di cassazione ha ritenuto che quel principio non prevalesse nei fatti in esame, perché il rigetto si fondava su elementi fattuali sostanziali.

  • Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione alla valutazione della colpa nella proposizione del ricorso; la Corte ha ritenuto che non vi fosse colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ma comunque ha disposto l'onere delle spese e il pagamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per imporre al ricorrente l'onere delle spese del procedimento e il versamento della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La richiesta di restituzione in termini per sentenza contumaciale va valutata caso per caso: il giudice verifica se l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del procedimento o ha volontariamente rinunciato a partecipare o ad impugnare.
  • Non è decisivo solo un difetto formale di notificazione: se emergono altri elementi oggettivi (notificazioni a mani proprie di altri atti, dichiarazione di domicilio, avviso di conclusione indagini, comportamenti quali mancata nomina di difensore, cancellazione per irreperibilità) questi possono dimostrare la conoscenza e la volontaria sottrazione.
  • La valutazione della volontarietà si fonda su elementi di fatto e, se adeguatamente motivata, è difficilmente censurabile per mera apparente o illogica motivazione in sede di legittimità.
  • L'indirizzo giurisprudenziale che proibisce di basare il rigetto su regolarità meramente formale della notificazione non è assoluto: può essere superato se la valutazione giudiziale tiene conto di molteplici elementi sostanziali che dimostrano conoscenza o volontà di sottrarsi.
  • In situazioni analoghe, raccogliere e documentare tempestivamente elementi che smentiscano la conoscenza effettiva (es. prova di residenza diversa, mancata ricezione a mani proprie, tempestive comunicazioni all'autorità) è essenziale per ottenere la restituzione in termini.
  • Se il ricorso è manifestamente infondato o inammissibile il ricorrente può essere condannato a pagare le spese e somme alla Cassa delle ammende ai sensi delle norme procedurali.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.