Cassazione Penale, Sentenza n. 542/2025 del 08/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di restituzione in termini per proporre impugnazione avverso la sentenza penale del 20/6/2014 (irrevocabile 26/1/2016) per mancata partecipazione al processo (contumacia). Il Latini deduceva violazione di legge e motivazione apparente o manifestamente illogica, sostenendo di non essere stato notificato del decreto di citazione a giudizio (avendo ricevuto solo un avviso ai sensi dell'art. 415-bis cod. proc. pen., privo di vocatio in ius) e chiedendo che la sua posizione fosse equiparata a quella dell'assente; inoltre contestava l'affermazione della Corte secondo cui si sarebbe sottratto volontariamente alla conoscenza del procedimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto congrua e sufficientemente motivata l'ordinanza della Corte di appello che aveva escluso la restituzione in termini, basandosi su elementi oggettivi: notificazioni ricevute a mani proprie (avviso di ammissione al pagamento della sanzione il 14/1/2011 e avviso di conclusione indagini il 14/7/2011), la dichiarazione di domicilio resa dal Latini il 14/7/2011 ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen., la mancata nomina o contatto con un difensore, la cancellazione per irreperibilità dal Comune di Roma il 16/4/2013 e la valutazione del profilo personale (età, condizione di imprenditore) che rendevano verosimile la consapevolezza degli atti. La Corte ha escluso che il rigetto si fondasse su criteri meramente formali e ha superato l'indirizzo che vieta di ricostruire volontaria sottrazione sulla sola regolarità formale della notificazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 175 cod. proc. pen., comma 2 (testo applicabile ratione temporis)
se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione. A tale fine l'autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica.
La Corte ha applicato la norma per escludere la restituzione perché ha ritenuto provata l'effettiva conoscenza del procedimento da parte del Latini e la sua volontaria sottrazione, sulla base di elementi fattuali concreti; la norma impone un accertamento della conoscenza effettiva e della volontarietà della rinuncia.
art. 415-bis cod. proc. pen.
Menzionato dal ricorrente come atto ricevuto che, a suo dire, non conterrebbe la vocatio in ius; la Corte però ha ritenuto che, anche se quell'avviso non costituisse di per sé vocatio, esistono altri atti notificati che comprovano la conoscenza del procedimento.
art. 161 cod. proc. pen.
La dichiarazione di domicilio resa ai sensi di tale norma è stata valutata come elemento probatorio della conoscenza degli atti notificati nell'ambito del procedimento.
Legge 28 aprile 2014, n. 67
Richiamata per chiarire che la versione dell'art. 175 applicata è quella anteriore alla novella; la Corte ha dunque valutato la richiesta alla luce del testo vigente ratione temporis.
Sez. 1, n. 27919 del 30/9/2020, Luraschi
Citata come indirizzo giurisprudenziale secondo cui è illegittimo rigettare la restituzione basandosi solo sulla regolarità formale della notificazione; la Corte di cassazione ha ritenuto che quel principio non prevalesse nei fatti in esame, perché il rigetto si fondava su elementi fattuali sostanziali.
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione alla valutazione della colpa nella proposizione del ricorso; la Corte ha ritenuto che non vi fosse colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ma comunque ha disposto l'onere delle spese e il pagamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per imporre al ricorrente l'onere delle spese del procedimento e il versamento della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La richiesta di restituzione in termini per sentenza contumaciale va valutata caso per caso: il giudice verifica se l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del procedimento o ha volontariamente rinunciato a partecipare o ad impugnare.
- Non è decisivo solo un difetto formale di notificazione: se emergono altri elementi oggettivi (notificazioni a mani proprie di altri atti, dichiarazione di domicilio, avviso di conclusione indagini, comportamenti quali mancata nomina di difensore, cancellazione per irreperibilità) questi possono dimostrare la conoscenza e la volontaria sottrazione.
- La valutazione della volontarietà si fonda su elementi di fatto e, se adeguatamente motivata, è difficilmente censurabile per mera apparente o illogica motivazione in sede di legittimità.
- L'indirizzo giurisprudenziale che proibisce di basare il rigetto su regolarità meramente formale della notificazione non è assoluto: può essere superato se la valutazione giudiziale tiene conto di molteplici elementi sostanziali che dimostrano conoscenza o volontà di sottrarsi.
- In situazioni analoghe, raccogliere e documentare tempestivamente elementi che smentiscano la conoscenza effettiva (es. prova di residenza diversa, mancata ricezione a mani proprie, tempestive comunicazioni all'autorità) è essenziale per ottenere la restituzione in termini.
- Se il ricorso è manifestamente infondato o inammissibile il ricorrente può essere condannato a pagare le spese e somme alla Cassa delle ammende ai sensi delle norme procedurali.
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