Ordinanza n. 378/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto dirigenziale regionale e graduatoria dell’avviso pubblico "Eventi Straordinari: la Calabria che incanta", nella parte in cui hanno qualificato come non valutabile la domanda della ricorrente, oltre agli atti presupposti
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, il decreto dirigenziale regionale n. 7740 del 6 maggio 2026 e la relativa graduatoria, limitatamente alla parte in cui la domanda presentata nell’ambito dell’avviso pubblico "Eventi Straordinari: la Calabria che incanta" è stata ritenuta non valutabile. Sono stati inoltre impugnati il decreto dirigenziale n. 20013 del 20 dicembre 2025, recante l’approvazione della graduatoria provvisoria, e il verbale n. 2 del 19 febbraio 2026. È stata proposta anche domanda di risarcimento del danno. Il testo dell’ordinanza non espone nel dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti né anticipa una valutazione sul merito delle censure.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che le esigenze cautelari della ricorrente fossero adeguatamente soddisfatte mediante la celere trattazione del ricorso nel merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza procedere a una sospensione sostanziale degli atti impugnati. L’istanza cautelare è stata quindi accolta ai fini della sollecita fissazione dell’udienza pubblica, fissata per il 15 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate. L’ordinanza non contiene una decisione sul merito della legittimità della non valutabilità della domanda né sulla domanda risarcitoria.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare può essere assicurata mediante la fissazione celere dell’udienza di merito, quando tale misura è ritenuta sufficiente a soddisfare le esigenze cautelari del ricorrente.
Massime di principio
- Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte dalla prossimità della decisione di merito, il giudice amministrativo può accogliere l’istanza cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza pubblica, senza sospendere l’efficacia dell’atto impugnato.
- La definizione cautelare mediante fissazione accelerata del merito non comporta alcuna anticipazione della decisione sulla fondatezza delle censure di annullamento o della domanda risarcitoria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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