Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 00623/2024 del 08/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un verbale di accertamento e da un certificato di variazione con cui INPS e INAIL avevano richiesto alla società contributi e premi non versati, assumendo che, ai fini contributivi, dovesse applicarsi il contratto collettivo del settore edile anziché quello delle cooperative sociali effettivamente applicato. La società aveva proposto opposizione e, in appello, la Corte territoriale aveva riformato la decisione di primo grado rigettando integralmente l’opposizione. In cassazione la società ha articolato quattro motivi: (1) e (2) violazione degli artt. 36 e 39 Cost., 2070 c.c. e 1 d.l. n. 338/1989, per avere la Corte d’appello ritenuto l’inquadramento nel settore edile anziché in quello delle cooperative sociali, valorizzando l’attività edilizia strumentale al reinserimento di soggetti svantaggiati; (3) violazione dell’art. 2697 c.c., per avere accolto la pretesa degli enti senza che questi avessero provato i presupposti del diverso inquadramento; (4) violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulle domande subordinate riproposte in appello, relative alla riduzione delle pretese creditorie in considerazione di maggiori importi retributivi corrisposti a due lavoratori e, in subordine, alla diversa qualificazione delle sanzioni civili come dovute per omissione e non per evasione contributiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto soltanto il quarto motivo e ha rigettato i primi tre. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi sull’inquadramento contributivo, perché la Corte d’appello aveva accertato in fatto che la società svolgesse attività nel settore edile sulla base di quanto dichiarato dal legale rappresentante agli ispettori, accertamento non specificamente censurato nei limiti consentiti in cassazione; ha inoltre ribadito che, in materia contributiva, l’inquadramento va correlato all’attività effettivamente svolta e i contributi devono essere commisurati alle retribuzioni dovute secondo il contratto collettivo del settore stipulato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la violazione dell’art. 2697 c.c. in cassazione può essere denunciata solo per erronea ripartizione dell’onere della prova e non per contestare l’apprezzamento probatorio del giudice di merito. È stato invece accolto il quarto motivo, poiché la Corte territoriale non aveva pronunciato sulle domande subordinate tempestivamente riproposte in appello dopo l’assorbimento conseguente all’accoglimento dell’opposizione in primo grado; non poteva parlarsi di pronuncia implicita, mancando quel nesso di indissolubilità tra domanda principale e subordinate necessario per configurare una decisione tacita. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione non necessaria, per il riesame delle domande subordinate e per le spese.

Norme richiamate

  • art. 36 Cost.

    È stato richiamato nel motivo, ma la Corte non ne ha fatto applicazione autonoma decisiva, poiché ha risolto la questione sull’inquadramento contributivo in base all’attività effettivamente svolta e alla disciplina previdenziale.

  • art. 39 Cost.

    Richiamato nel motivo sulla corretta individuazione del contratto collettivo di riferimento, senza autonoma decisività nella motivazione di accoglimento o rigetto.

  • art. 2070 c.c.

    L’inquadramento ai fini contributivi deve essere correlato all’attività effettivamente svolta dall’impresa.

  • art. 1 d.l. n. 338/1989

    I contributi e i premi vanno commisurati alle retribuzioni dovute secondo il contratto collettivo del settore stipulato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

  • art. 2, comma 25, l. n. 549/1995

    Richiamato come interpretazione autentica dell’art. 1 d.l. n. 338/1989, nel senso indicato dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 2697 c.c.

    In cassazione la sua violazione è deducibile solo per denuncia di erronea ripartizione dell’onere della prova, non per contestare l’accertamento di fatto o il difetto di prova valutato dal giudice di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande ritualmente riproposte; l’omessa decisione sulle subordinate integra vizio di omessa pronuncia se non è configurabile una decisione implicita.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    L’accertamento in fatto posto a base della decisione di merito non è censurabile se non nei limiti del vizio motivazionale dedotto secondo i presupposti processuali applicabili.

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    Norma processuale sul procedimento camerale in cassazione, richiamata per la trattazione del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di contribuzione previdenziale, l’inquadramento dell’impresa va determinato in base all’attività effettivamente svolta e non alla sola qualificazione formale dell’ente o alla funzione strumentale di singole lavorazioni.
  • Ai fini del calcolo di contributi e premi, rilevano le retribuzioni dovute secondo il contratto collettivo del settore stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, secondo la disciplina previdenziale applicabile.
  • Nel giudizio di cassazione la violazione dell’art. 2697 c.c. può essere denunciata solo quando il giudice di merito abbia invertito l’onere della prova; non è invece consentito usare tale norma per contestare la valutazione delle prove o l’accertamento di fatto.
  • L’omessa pronuncia su domande subordinate ritualmente riproposte integra vizio ex art. 112 c.p.c. quando il giudice non abbia statuito né espressamente né implicitamente su di esse; la pronuncia implicita richiede un effettivo nesso di indissolubilità con la domanda principale.
  • L’accoglimento di una domanda principale non comporta automaticamente il rigetto delle domande subordinate se queste conservano una propria autonomia logica e giuridica.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.