Cassazione Penale, Sentenza n. 39730/2024 del 29/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato estinti per prescrizione i reati ma confermato le statuizioni civili. Essi contestano la qualificazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione relativamente a tre gruppi di trasferimenti (capo G: "Palazzo Sturzo"; capo H: altri beni dislocati sul territorio nazionale; capo I: beni in Caserta e Montecompatri). Le difese sostengono che le donazioni erano non distrattive: operazioni finalizzate a sfruttare disposizioni fiscali (d.lgs. n. 460/1997), coerenti con l'interesse sociale e funzionali a soddisfare i creditori; che la società era in solida situazione patrimoniale al momento delle donazioni; che l'eventuale dissesto è da imputare a gestione successiva; contestano altresì vizi di motivazione, la qualificazione dell'elemento soggettivo (dolo) e la corretta contestazione dell'aggravante di cui all'art. 219 l. fall. (nel caso di Baccarini). Chiedono la riforma della sentenza di appello e l'assoluzione o, comunque, la revoca delle statuizioni civili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto infondate le censure difensive: le donazioni gratuite sono state valutate come atti idonei e concretamente capaci di depauperare il patrimonio societario e, dunque, distrattive, indipendentemente dalla validità civilistica degli atti o da successivi adempimenti post-fallimentari. La Corte ha confermato che, pur essendosi i reati estinti per prescrizione (per effetto delle norme sulla prescrizione applicabili), l'accertamento penale della natura distrattiva degli atti e la conferma delle statuizioni civili (risarcitorie) sono legittimi. Ha altresì respinto i motivi relativi alla mancanza di dolo, alla presunta solidità patrimoniale al tempo delle donazioni e alla inesatta contestazione dell'aggravante, ritenendo che la contestazione fosse sufficientemente chiara e che gli elementi probatori indicassero la consapevolezza della pericolosità delle condotte.
Norme richiamate
art. 216 legge fallimentare (bancarotta fraudolenta patrimoniale)
Il reato si concretizza con atti dispositivi che producono una diminuzione economicamente apprezzabile del patrimonio sociale; la forma negoziale usata non esclude la sanzione se l'effetto è depauperativo.
art. 219 legge fallimentare (aggravante di rilevante gravità)
L'aggravante richiede che il valore dei beni sottratti e il danno complessivo per i creditori siano di entità rilevante; la contestazione richiede sufficiente precisione nella indicazione dei fatti che la giustificano.
art. 2740 c.c. (responsabilità patrimoniale)
Il patrimonio dell'imprenditore è garanzia dei creditori; la sottrazione di beni alla funzione di garanzia è rilevante ai fini della bancarotta distrattiva.
d.lgs. n. 460/1997 (regime fiscale per cessioni a enti non commerciali)
Norma citata a titolo di motivazione difensiva (agevolazioni fiscali che avrebbero giustificato le donazioni), ma la Corte osserva che la finalità fiscale non esclude la sanzione penale se l'atto è depauperativo.
legge n. 251/2005 e successive modificazioni (effetti sui termini di prescrizione)
Applicazione delle norme sui termini di prescrizione: la modifica dei termini ha reso estinti i reati prima della sentenza di secondo grado; la prescrizione non impedisce comunque l'accertamento penale della fattispecie nel merito ai fini delle statuizioni civili.
art. 129 cod. proc. pen. (finalità del giudizio di appello e economia processuale)
Richiamato in relazione al principio secondo cui, in presenza di statuizioni civili, può prevalere la formula assolutoria quando le circostanze giustificative emergono con evidenza; la Corte chiarisce i limiti di tale principio.
art. 578 cod. proc. pen. (effetti della sentenza di appello)
Norma evocata nel contesto dei rapporti tra proscioglimento e causa di estinzione; la Corte ricorda i principi applicabili alla formula del giudice d'appello.
art. 530 cod. proc. pen. (favor rei e onere della prova)
Richiamato per il principio del favor rei: in appello può prevalere la formula assolutoria anche in presenza di cause di estinzione se emergono dubbi rilevanti; la Corte precisa i limiti applicativi.
Massime di principio
- La qualificazione di un atto come distrattivo va decisa sulla base dell'effetto concreto sull'integrità patrimoniale della singola società, non solo sulla base della forma negoziale o della validità civilistica dell'atto.
- In caso di operazioni complesse va valutata l'operazione nella sua globalità: un singolo atto che isolatamente appare distrattivo può risultare giustificato se è compensato, per la stessa società, da vantaggi reali e immediati che ristabiliscono l'equilibrio patrimoniale.
- La appartenenza a un gruppo o il coinvolgimento di entità controllanti non esclude la responsabilità penale dell'amministratore della singola società: occorre dimostrare un concreto e specifico vantaggio per la società che ha compiuto l'atto.
- La finalità fiscale o la volontà di soddisfare in prospettiva i creditori non esclude la rilevanza penale se l'atto ha prodotto (o era idoneo a produrre) una diminuzione effettiva della garanzia a favore dei creditori.
- Una successiva estinzione del debito o altri atti riparatori intervenuti dopo la dichiarazione di fallimento non cancellano automaticamente la responsabilità penale per distrazione consumata anteriormente; la riparazione è efficace solo se precedente e integrale.
- Per configurare il dolo nella bancarotta distrattiva è sufficiente il dolo generico: la consapevolezza della probabilità che l'atto possa depauperare il patrimonio e arrecare un pericolo ai creditori.
- La prescrizione estingue il reato ma non impedisce, quando rilevante, l'accertamento degli effetti patrimoniali e la conferma di responsabilità civile; in fase di imputazione va comunque garantita la chiarezza degli elementi aggravanti contestati.
- Nell'imputazione di aggravanti con contenuto valutativo (es. rilevanza del danno) è necessaria una formulazione che renda conoscibile all'imputato il contenuto valutativo su cui si fonda la contestazione, anche tramite perifrasi evocative ma chiare.
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