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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39730/2024 del 29/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato estinti per prescrizione i reati ma confermato le statuizioni civili. Essi contestano la qualificazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione relativamente a tre gruppi di trasferimenti (capo G: "Palazzo Sturzo"; capo H: altri beni dislocati sul territorio nazionale; capo I: beni in Caserta e Montecompatri). Le difese sostengono che le donazioni erano non distrattive: operazioni finalizzate a sfruttare disposizioni fiscali (d.lgs. n. 460/1997), coerenti con l'interesse sociale e funzionali a soddisfare i creditori; che la società era in solida situazione patrimoniale al momento delle donazioni; che l'eventuale dissesto è da imputare a gestione successiva; contestano altresì vizi di motivazione, la qualificazione dell'elemento soggettivo (dolo) e la corretta contestazione dell'aggravante di cui all'art. 219 l. fall. (nel caso di Baccarini). Chiedono la riforma della sentenza di appello e l'assoluzione o, comunque, la revoca delle statuizioni civili.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto infondate le censure difensive: le donazioni gratuite sono state valutate come atti idonei e concretamente capaci di depauperare il patrimonio societario e, dunque, distrattive, indipendentemente dalla validità civilistica degli atti o da successivi adempimenti post-fallimentari. La Corte ha confermato che, pur essendosi i reati estinti per prescrizione (per effetto delle norme sulla prescrizione applicabili), l'accertamento penale della natura distrattiva degli atti e la conferma delle statuizioni civili (risarcitorie) sono legittimi. Ha altresì respinto i motivi relativi alla mancanza di dolo, alla presunta solidità patrimoniale al tempo delle donazioni e alla inesatta contestazione dell'aggravante, ritenendo che la contestazione fosse sufficientemente chiara e che gli elementi probatori indicassero la consapevolezza della pericolosità delle condotte.

Norme richiamate

  • art. 216 legge fallimentare (bancarotta fraudolenta patrimoniale)

    Il reato si concretizza con atti dispositivi che producono una diminuzione economicamente apprezzabile del patrimonio sociale; la forma negoziale usata non esclude la sanzione se l'effetto è depauperativo.

  • art. 219 legge fallimentare (aggravante di rilevante gravità)

    L'aggravante richiede che il valore dei beni sottratti e il danno complessivo per i creditori siano di entità rilevante; la contestazione richiede sufficiente precisione nella indicazione dei fatti che la giustificano.

  • art. 2740 c.c. (responsabilità patrimoniale)

    Il patrimonio dell'imprenditore è garanzia dei creditori; la sottrazione di beni alla funzione di garanzia è rilevante ai fini della bancarotta distrattiva.

  • d.lgs. n. 460/1997 (regime fiscale per cessioni a enti non commerciali)

    Norma citata a titolo di motivazione difensiva (agevolazioni fiscali che avrebbero giustificato le donazioni), ma la Corte osserva che la finalità fiscale non esclude la sanzione penale se l'atto è depauperativo.

  • legge n. 251/2005 e successive modificazioni (effetti sui termini di prescrizione)

    Applicazione delle norme sui termini di prescrizione: la modifica dei termini ha reso estinti i reati prima della sentenza di secondo grado; la prescrizione non impedisce comunque l'accertamento penale della fattispecie nel merito ai fini delle statuizioni civili.

  • art. 129 cod. proc. pen. (finalità del giudizio di appello e economia processuale)

    Richiamato in relazione al principio secondo cui, in presenza di statuizioni civili, può prevalere la formula assolutoria quando le circostanze giustificative emergono con evidenza; la Corte chiarisce i limiti di tale principio.

  • art. 578 cod. proc. pen. (effetti della sentenza di appello)

    Norma evocata nel contesto dei rapporti tra proscioglimento e causa di estinzione; la Corte ricorda i principi applicabili alla formula del giudice d'appello.

  • art. 530 cod. proc. pen. (favor rei e onere della prova)

    Richiamato per il principio del favor rei: in appello può prevalere la formula assolutoria anche in presenza di cause di estinzione se emergono dubbi rilevanti; la Corte precisa i limiti applicativi.

Massime di principio

  • La qualificazione di un atto come distrattivo va decisa sulla base dell'effetto concreto sull'integrità patrimoniale della singola società, non solo sulla base della forma negoziale o della validità civilistica dell'atto.
  • In caso di operazioni complesse va valutata l'operazione nella sua globalità: un singolo atto che isolatamente appare distrattivo può risultare giustificato se è compensato, per la stessa società, da vantaggi reali e immediati che ristabiliscono l'equilibrio patrimoniale.
  • La appartenenza a un gruppo o il coinvolgimento di entità controllanti non esclude la responsabilità penale dell'amministratore della singola società: occorre dimostrare un concreto e specifico vantaggio per la società che ha compiuto l'atto.
  • La finalità fiscale o la volontà di soddisfare in prospettiva i creditori non esclude la rilevanza penale se l'atto ha prodotto (o era idoneo a produrre) una diminuzione effettiva della garanzia a favore dei creditori.
  • Una successiva estinzione del debito o altri atti riparatori intervenuti dopo la dichiarazione di fallimento non cancellano automaticamente la responsabilità penale per distrazione consumata anteriormente; la riparazione è efficace solo se precedente e integrale.
  • Per configurare il dolo nella bancarotta distrattiva è sufficiente il dolo generico: la consapevolezza della probabilità che l'atto possa depauperare il patrimonio e arrecare un pericolo ai creditori.
  • La prescrizione estingue il reato ma non impedisce, quando rilevante, l'accertamento degli effetti patrimoniali e la conferma di responsabilità civile; in fase di imputazione va comunque garantita la chiarezza degli elementi aggravanti contestati.
  • Nell'imputazione di aggravanti con contenuto valutativo (es. rilevanza del danno) è necessaria una formulazione che renda conoscibile all'imputato il contenuto valutativo su cui si fonda la contestazione, anche tramite perifrasi evocative ma chiare.

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