Cassazione Penale, Sentenza n. 8786/2023 del 01/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile la sua istanza di ricusazione del G.u.p. Parlato. La ricusazione era fondata sul fatto che, nel provvedere il 12/05/2022 sull'istanza di revoca/sostituzione della misura cautelare, il G.u.p. avrebbe espresso valutazioni indebite e anticipato il giudizio di merito (in particolare sulla questione del presunto concorso esterno ex art. 416-bis), oltrepassando i limiti funzionali del provvedimento cautelare e ostacolando la possibilità per l'imputato di chiedere il giudizio abbreviato. I difensori deducevano violazione degli artt. 36 e 37 c.p.p. e vizio di motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che l'esercizio del potere cautelare non costituisce automaticamente causa di incompatibilità e che l'anticipazione del convincimento del giudice rileva come motivo di ricusazione solo se la valutazione sul merito della "res iudicanda" sia stata anticipata senza nesso funzionale o necessità rispetto al provvedimento incidentale. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto legittimo che il G.u.p. avesse motivato il rigetto dell'istanza cautelare anche con argomentazioni sull'aspetto indiziario e sul significato delle denunce citate, perché tali temi erano stati introdotti dalla stessa difesa di Salvati e risultavano funzionali alla decisione sulla misura. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 36 cod. proc. pen.
Norma di richiamo relativa ai presupposti e limiti della ricusazione. La Corte ha valutato la dedotta causa alla luce dei criteri delineati dall'articolo (in combinato con l'art. 37), ritenendo che non sussistesse incompatibilità perché le valutazioni del G.u.p. erano funzionali al provvedimento incidentale.
art. 37, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Prevede le ipotesi di ricusazione. La Corte ha interpretato la disposizione nel senso che la semplice manifestazione di convincimento del giudice, se funzionalmente connessa al provvedimento incidentale (es. misura cautelare) e imposta dalle argomentazioni difensive, non integra automaticamente la causa di ricusazione prevista dalla norma.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso per cassazione, autorizzando la condanna alle spese e, in mancanza di elementi esimenti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende. La Corte ha applicato tale disposizione condannando il ricorrente alle spese e al pagamento di €3.000.
Massime di principio
- L'esercizio del potere cautelare da parte del giudice durante il processo non costituisce, di per sé, causa di ricusazione: è titolare della competenza cautelare in relazione al giudizio principale.
- La ricusazione per 'anticipazione del convincimento' è fondata solo se il giudice ha espresso valutazioni sul merito della res iudicanda senza nesso funzionale con l'atto incidentale e tali da anticipare, in tutto o in parte, l'esito del giudizio di merito.
- Se la difesa introduce nel procedimento incidentale temi evidenzianti aspetti indiziari o di ruolo dell'imputato, il giudice può legittimamente valutare tali elementi nella motivazione del provvedimento cautelare, purché le considerazioni siano necessarie e funzionali alla decisione incidentale.
- Nel formulare un'istanza di ricusazione è importante specificare e documentare in modo preciso in che modo le dichiarazioni del giudice costituiscano una valutazione di merito non giustificata dalle esigenze del provvedimento incidentale; una deduzione generica rischia di essere dichiarata manifestamente infondata e sanzionata.
- Vi è rischio di condanna per ricorsi manifestamente infondati: il ricorrente può essere condannato alle spese e a una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., se non emergono elementi esimenti.
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