Sentenza n. 14386/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento del provvedimento della Questura di Roma in data -OMISSIS- notificato in data -OMISSIS-, recante l’irricevibilità dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di irricevibilità dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno per asilo politico rilasciato a seguito del riconoscimento dello status di rifugiato, ha impugnato il provvedimento con cui la Questura di Roma ha dichiarato irricevibile la sua istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Con un unico motivo ha dedotto l'errata applicazione dell'art. 22, comma 2, d.lgs. 142/2015, sostenendo che il divieto di conversione riguarderebbe i permessi recanti la dicitura "richiesta asilo politico" e non anche i permessi rilasciati definitivamente per asilo politico. L'Amministrazione ha sostenuto che la normativa non contempla la conversione del permesso per asilo politico in permesso per motivi di lavoro, rilevando inoltre che il titolare dello status di rifugiato è già abilitato allo svolgimento di attività lavorativa subordinata o autonoma.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il provvedimento di irricevibilità. Il Collegio ha distinto il regime del permesso di soggiorno per asilo rilasciato al titolare dello status di rifugiato da quello del permesso per protezione sussidiaria. Ai sensi dell'art. 23 d.lgs. 251/2007, il permesso per asilo ha durata quinquennale ed è rinnovabile, mentre il permesso per protezione sussidiaria è espressamente convertibile per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti. La conversione del permesso per asilo politico non è prevista dalla legge e non è necessaria, poiché il titolare dello status di rifugiato può già lavorare e beneficia di una forma di tutela più ampia, collegata allo status riconosciuto dalla Convenzione di Ginevra. Il TAR ha inoltre rilevato che l'art. 6, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998, nell'individuare i titoli convertibili in permesso per lavoro, non include il permesso per asilo politico. È stata richiamata anche la diversa disciplina della protezione sussidiaria, per la quale la convertibilità risponde all'assenza dello status di rifugiato e delle relative garanzie. La domanda cautelare era già stata respinta per difetto di fumus boni iuris. Le spese di lite sono state compensate in ragione della specificità della controversia.
Norme richiamate
art. 22, comma 2, d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142
non prevede che i permessi di soggiorno per asilo politico possano essere convertiti in permesso di soggiorno per motivi di lavoro
La disposizione non consente la conversione del permesso di soggiorno per asilo politico in permesso per motivi di lavoro.
art. 23, commi 1 e 2, d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251
Il permesso di soggiorno per asilo rilasciato ai titolari dello status di rifugiato ha validità quinquennale ed è rinnovabile [...] Tale permesso di soggiorno consente l'accesso al lavoro e allo studio ed è convertibile per motivi di lavoro, sussistendone i requisiti
Il permesso per asilo politico è quinquennale e rinnovabile; la convertibilità per motivi di lavoro è prevista per il permesso per protezione sussidiaria, non per quello rilasciato al rifugiato.
art. 6, comma 1-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
individua i permessi di soggiorno che ricorrendone i requisiti sono convertibili in permesso di soggiorno per motivi di lavoro e nell’elenco non ricomprende il permesso di soggiorno per asilo politico
L'elenco dei titoli convertibili in permesso per lavoro non comprende il permesso di soggiorno per asilo politico.
art. 14 d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394
nel disciplinare le conversioni dei permessi di soggiorno non prevede la conversione di un permesso di soggiorno per asilo politico in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ma consente ai titolari del predetto permesso a svolgere attività lavorativa sia subordinata che in forma autonoma
La disciplina regolamentare non prevede la conversione del permesso per asilo politico, ma riconosce al suo titolare la possibilità di svolgere attività lavorativa.
artt. 21, 22 e 24 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
determinano i requisiti dei flussi d'ingresso e il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato
Le disposizioni disciplinano i requisiti dei flussi d'ingresso e il rilascio del permesso per lavoro subordinato, senza fondare la convertibilità del permesso per asilo politico.
Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951
pietra angolare della disciplina giuridica internazionale relativa alla protezione dei rifugiati
Lo status di rifugiato assicura una tutela specifica e più ampia, che rende non necessaria la conversione del relativo permesso di soggiorno in un titolo per lavoro.
Massime di principio
- Il permesso di soggiorno per asilo politico rilasciato al titolare dello status di rifugiato non è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, in assenza di una previsione normativa espressa.
- La mancata convertibilità del permesso per asilo politico non pregiudica il diritto al lavoro del rifugiato, poiché il relativo titolo consente già lo svolgimento di attività lavorativa subordinata o autonoma e può essere rinnovato alla scadenza.
- La previsione legislativa della convertibilità del permesso per protezione sussidiaria non può essere estesa analogicamente al permesso per asilo politico: i due titoli sono soggetti a regimi differenziati, giustificati dal diverso status di protezione riconosciuto.
- L'elenco dei titoli convertibili in permesso di soggiorno per motivi di lavoro previsto dall'art. 6, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998 non comprende il permesso di soggiorno per asilo politico; l'Amministrazione può quindi dichiarare irricevibile una richiesta di conversione priva di base normativa.
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