Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33481/2023 del 31/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Surace impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame che confermava la custodia cautelare applicata nei suoi confronti per i reati di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) e tentata estorsione pluriaggravata (art. 629 c.p. aggravato dalla rilevanza mafiosa). I principali motivi di ricorso erano: 1) nullità per rilascio parziale e ritardato del materiale intercettivo, con pregiudizio del diritto di difesa; 2) uso di intercettazioni prorogate su decreti autorizzativi carenti di motivazione; 3) inutilizzabilità di dichiarazioni rese da un testimone (De Nisi) perché acquisite dopo la scadenza del termine massimo delle indagini preliminari; 4) difetto di gravità indiziaria, anche in ragione di precedente giudicato assolutorio nel procedimento 'Coste Pulite' e dichiarazioni non incriminanti di collaboratori/testimoni; 5) vizio di motivazione sulle esigenze cautelari e alternativa meno afflittiva della misura (arresti domiciliari).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha respinto come infondati o inammissibili i profili relativi alla preclusione per giudicato, alla mancata motivazione dei decreti di intercettazione (precluso perché non dedotto in sede di riesame), alla presunta violazione del termine delle indagini preliminari e alla mancanza di gravità indiziaria (mancata adeguata devoluzione al riesame). Ha, invece, accolto il motivo relativo al ritardato e parziale rilascio delle intercettazioni, rilevando che il Tribunale del riesame non ha adeguatamente argomentato l'assenza di pregiudizio per la difesa e che la mancata tempestiva consegna può aver impedito alla difesa di segnalare elementi utili al riesame. Per questo motivo la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al Tribunale del riesame di Catanzaro per un nuovo esame, precisando che la nullità è di regime intermedio e incide soltanto sulla pronuncia del riesame, senza effetti retroattivi sull'ordinanza cautelare originaria.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma contestata per l'addebito di associazione di tipo mafioso; la sentenza utilizza la disposizione come base per contestare il ruolo di referente e il contributo al controllo del territorio e alla gestione delle estorsioni.

  • art. 629 cod. pen.

    Norma contestata in relazione all'accusa di estorsione, aggravata dalla rilevanza mafiosa (collegamento con art. 416-bis).

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione al principio che impedisce il secondo giudizio per il 'medesimo fatto' soltanto quando identici sono gli elementi costitutivi del reato; la Corte ha ritenuto che non sussiste identità tale da impedire nuova valutazione per reati diversi.

  • art. 609 comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamato per affermare la preclusione dei motivi non dedotti in sede di riesame; motivi nuovi o non tempestivamente esposti possono essere inammissibili in Cassazione.

  • art. 335-quater cod. proc. pen.

    Richiamato per chiarire che la nuova disciplina sui termini delle indagini non è applicabile al procedimento in esame.

  • art. 407 comma 3 cod. proc. pen.

    Interpretato nella giurisprudenza citata come stabilente che il termine delle indagini decorre dalla iscrizione della notizia di reato nel registro, non da intercettazioni o altri atti preliminari non trascritti formalmente.

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Menziionato nel contesto dell'inutilizzabilità delle intercettazioni: la Corte segnala che il mancato rilascio non determina automaticamente l'inutilizzabilità ai sensi dell'art.191, ma dà luogo a nullità specifica in sede di riesame.

  • art. 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamato per qualificare la nullità derivante dal mancato rilascio delle intercettazioni come nullità di ordine generale a regime intermedio, i cui effetti si limitano alla fase dell'impugnazione cautelare.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma sul giudizio di riesame e sulle relative modalità (richiamati i commi 7 e 9): il rinvio dispone che il Tribunale del riesame dovrà nuovamente giudicare la sussistenza delle esigenze cautelari.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Richiamato per ricordare i limiti del sindacato in Cassazione sulle doglianze di merito non adeguatamente devolute al giudice del riesame.

Massime di principio

  • Il mancato o ritardato rilascio integrale del materiale intercettivo alla difesa, se adeguatamente documentato e dedotto, può determinare l'annullamento del provvedimento del riesame per violazione del diritto di difesa; tale nullità ha effetti limitati alla pronuncia del riesame e non annulla automaticamente l'ordinanza cautelare originaria.
  • Un precedente giudicato assolutorio non impedisce al giudice di valutare lo stesso fatto storico ai fini dell'accertamento di reati diversi; il 'ne bis in idem' richiede identità completa degli elementi costitutivi del reato.
  • Le censure relative alla mancanza di motivazione dei decreti di intercettazione o ad altri profili non dedotti in sede di riesame possono essere precluse in Cassazione se non sono state tempestivamente sollevate davanti al riesame (art. 609 c.p.p.).
  • La decorrenza del termine delle indagini preliminari è fissata, secondo la richiamata giurisprudenza, dalla data di iscrizione nel registro delle notizie di reato del nome dell'indagato; ritardi nell'iscrizione non producono automaticamente effetti sul termine processuale.
  • Per contestare la gravità indiziaria e le esigenze cautelari in Cassazione è necessario che la difesa abbia formulato in modo specifico le doglianze di merito davanti al giudice del riesame, altrimenti tali censure possono essere dichiarate inammissibili per carenza di devoluzione.
  • La riapertura del giudizio di riesame dopo annullamento per lacune procedurali impone al Tribunale di riesame di esaminare integralmente il materiale (comprensivo delle intercettazioni non precedentemente rilasciate) e di motivare specificamente perché eventuali misure più miti non siano adeguate.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.