Cassazione Penale, Sentenza n. 33481/2023 del 31/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Surace impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame che confermava la custodia cautelare applicata nei suoi confronti per i reati di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) e tentata estorsione pluriaggravata (art. 629 c.p. aggravato dalla rilevanza mafiosa). I principali motivi di ricorso erano: 1) nullità per rilascio parziale e ritardato del materiale intercettivo, con pregiudizio del diritto di difesa; 2) uso di intercettazioni prorogate su decreti autorizzativi carenti di motivazione; 3) inutilizzabilità di dichiarazioni rese da un testimone (De Nisi) perché acquisite dopo la scadenza del termine massimo delle indagini preliminari; 4) difetto di gravità indiziaria, anche in ragione di precedente giudicato assolutorio nel procedimento 'Coste Pulite' e dichiarazioni non incriminanti di collaboratori/testimoni; 5) vizio di motivazione sulle esigenze cautelari e alternativa meno afflittiva della misura (arresti domiciliari).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha respinto come infondati o inammissibili i profili relativi alla preclusione per giudicato, alla mancata motivazione dei decreti di intercettazione (precluso perché non dedotto in sede di riesame), alla presunta violazione del termine delle indagini preliminari e alla mancanza di gravità indiziaria (mancata adeguata devoluzione al riesame). Ha, invece, accolto il motivo relativo al ritardato e parziale rilascio delle intercettazioni, rilevando che il Tribunale del riesame non ha adeguatamente argomentato l'assenza di pregiudizio per la difesa e che la mancata tempestiva consegna può aver impedito alla difesa di segnalare elementi utili al riesame. Per questo motivo la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al Tribunale del riesame di Catanzaro per un nuovo esame, precisando che la nullità è di regime intermedio e incide soltanto sulla pronuncia del riesame, senza effetti retroattivi sull'ordinanza cautelare originaria.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Norma contestata per l'addebito di associazione di tipo mafioso; la sentenza utilizza la disposizione come base per contestare il ruolo di referente e il contributo al controllo del territorio e alla gestione delle estorsioni.
art. 629 cod. pen.
Norma contestata in relazione all'accusa di estorsione, aggravata dalla rilevanza mafiosa (collegamento con art. 416-bis).
art. 649 cod. proc. pen.
Richiamata in relazione al principio che impedisce il secondo giudizio per il 'medesimo fatto' soltanto quando identici sono gli elementi costitutivi del reato; la Corte ha ritenuto che non sussiste identità tale da impedire nuova valutazione per reati diversi.
art. 609 comma 2 cod. proc. pen.
Richiamato per affermare la preclusione dei motivi non dedotti in sede di riesame; motivi nuovi o non tempestivamente esposti possono essere inammissibili in Cassazione.
art. 335-quater cod. proc. pen.
Richiamato per chiarire che la nuova disciplina sui termini delle indagini non è applicabile al procedimento in esame.
art. 407 comma 3 cod. proc. pen.
Interpretato nella giurisprudenza citata come stabilente che il termine delle indagini decorre dalla iscrizione della notizia di reato nel registro, non da intercettazioni o altri atti preliminari non trascritti formalmente.
art. 191 cod. proc. pen.
Menziionato nel contesto dell'inutilizzabilità delle intercettazioni: la Corte segnala che il mancato rilascio non determina automaticamente l'inutilizzabilità ai sensi dell'art.191, ma dà luogo a nullità specifica in sede di riesame.
art. 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato per qualificare la nullità derivante dal mancato rilascio delle intercettazioni come nullità di ordine generale a regime intermedio, i cui effetti si limitano alla fase dell'impugnazione cautelare.
art. 309 cod. proc. pen.
Norma sul giudizio di riesame e sulle relative modalità (richiamati i commi 7 e 9): il rinvio dispone che il Tribunale del riesame dovrà nuovamente giudicare la sussistenza delle esigenze cautelari.
art. 606 cod. proc. pen.
Richiamato per ricordare i limiti del sindacato in Cassazione sulle doglianze di merito non adeguatamente devolute al giudice del riesame.
Massime di principio
- Il mancato o ritardato rilascio integrale del materiale intercettivo alla difesa, se adeguatamente documentato e dedotto, può determinare l'annullamento del provvedimento del riesame per violazione del diritto di difesa; tale nullità ha effetti limitati alla pronuncia del riesame e non annulla automaticamente l'ordinanza cautelare originaria.
- Un precedente giudicato assolutorio non impedisce al giudice di valutare lo stesso fatto storico ai fini dell'accertamento di reati diversi; il 'ne bis in idem' richiede identità completa degli elementi costitutivi del reato.
- Le censure relative alla mancanza di motivazione dei decreti di intercettazione o ad altri profili non dedotti in sede di riesame possono essere precluse in Cassazione se non sono state tempestivamente sollevate davanti al riesame (art. 609 c.p.p.).
- La decorrenza del termine delle indagini preliminari è fissata, secondo la richiamata giurisprudenza, dalla data di iscrizione nel registro delle notizie di reato del nome dell'indagato; ritardi nell'iscrizione non producono automaticamente effetti sul termine processuale.
- Per contestare la gravità indiziaria e le esigenze cautelari in Cassazione è necessario che la difesa abbia formulato in modo specifico le doglianze di merito davanti al giudice del riesame, altrimenti tali censure possono essere dichiarate inammissibili per carenza di devoluzione.
- La riapertura del giudizio di riesame dopo annullamento per lacune procedurali impone al Tribunale di riesame di esaminare integralmente il materiale (comprensivo delle intercettazioni non precedentemente rilasciate) e di motivare specificamente perché eventuali misure più miti non siano adeguate.
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