Ordinanza n. 110/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego o mancato riscontro alle istanze di accesso ai documenti del 29 agosto 2025 e del 28 settembre 2025
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l’accesso ai documenti richiesti alla Città metropolitana di Palermo e al Comune di Misilmeri con le istanze del 29 agosto 2025 e del 28 settembre 2025. La Città metropolitana si è costituita; il Comune di Misilmeri non si è costituito. Dalla presente ordinanza non emergono ulteriori dettagli sulle ragioni sostanziali del diniego o del mancato riscontro, né gli specifici motivi di illegittimità dedotti.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda di accesso nel merito. Ha disposto un incombente istruttorio-processuale, onerando il ricorrente di notificare il ricorso e la presente ordinanza al Comune di Misilmeri, ai sensi dell’art. 39, comma 2, c.p.a. e degli artt. 137 e seguenti c.p.c. La notifica deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza; la prova della notificazione deve essere depositata entro quindici giorni dal suo perfezionamento per il destinatario. La trattazione è stata rinviata all’udienza camerale del 28 aprile 2026. Non è stata adottata alcuna decisione sulla fondatezza della domanda di accesso né sulle spese di lite.
Norme richiamate
art. 39, comma 2, c.p.a.
Il giudice dispone la notificazione del ricorso al Comune di Misilmeri, quale amministrazione intimata, onerandone il ricorrente.
artt. 137 e seguenti c.p.c.
Sono richiamate per le forme di esecuzione della notificazione ordinata dal TAR.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il fondamento, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati, dell’oscuramento delle generalità del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei diritti o della dignità dell’interessato mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel giudizio in materia di accesso, quando il contraddittorio nei confronti di un’amministrazione intimata non risulta ritualmente instaurato, il giudice può ordinare al ricorrente di notificare il ricorso e il provvedimento giudiziale all’amministrazione interessata, rinviando la trattazione della domanda alla successiva udienza camerale.
- L’ordinanza che dispone la notificazione del ricorso e fissa termini per l’adempimento e per il deposito della relativa prova ha natura istruttoria e interlocutoria e non definisce nel merito la domanda di accesso.
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