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Ordinanza

Ordinanza n. 110/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501983

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IOrdinanza istruttoriaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego o mancato riscontro alle istanze di accesso ai documenti del 29 agosto 2025 e del 28 settembre 2025

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l’accesso ai documenti richiesti alla Città metropolitana di Palermo e al Comune di Misilmeri con le istanze del 29 agosto 2025 e del 28 settembre 2025. La Città metropolitana si è costituita; il Comune di Misilmeri non si è costituito. Dalla presente ordinanza non emergono ulteriori dettagli sulle ragioni sostanziali del diniego o del mancato riscontro, né gli specifici motivi di illegittimità dedotti.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda di accesso nel merito. Ha disposto un incombente istruttorio-processuale, onerando il ricorrente di notificare il ricorso e la presente ordinanza al Comune di Misilmeri, ai sensi dell’art. 39, comma 2, c.p.a. e degli artt. 137 e seguenti c.p.c. La notifica deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza; la prova della notificazione deve essere depositata entro quindici giorni dal suo perfezionamento per il destinatario. La trattazione è stata rinviata all’udienza camerale del 28 aprile 2026. Non è stata adottata alcuna decisione sulla fondatezza della domanda di accesso né sulle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 2, c.p.a.

    Il giudice dispone la notificazione del ricorso al Comune di Misilmeri, quale amministrazione intimata, onerandone il ricorrente.

  • artt. 137 e seguenti c.p.c.

    Sono richiamate per le forme di esecuzione della notificazione ordinata dal TAR.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il fondamento, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati, dell’oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei diritti o della dignità dell’interessato mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nel giudizio in materia di accesso, quando il contraddittorio nei confronti di un’amministrazione intimata non risulta ritualmente instaurato, il giudice può ordinare al ricorrente di notificare il ricorso e il provvedimento giudiziale all’amministrazione interessata, rinviando la trattazione della domanda alla successiva udienza camerale.
  • L’ordinanza che dispone la notificazione del ricorso e fissa termini per l’adempimento e per il deposito della relativa prova ha natura istruttoria e interlocutoria e non definisce nel merito la domanda di accesso.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleIstruttoria processuale
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzo

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